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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 novembre 2020

Cassazione n. 39296/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma dello scorso 31 maggio, che ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 17 maggio precedente, con la quale gli è stata applicata la custodia cautelare in carcere, in relazione a plurime cessioni di marijuana e hashish, ch'egli avrebbe effettuato da settembre a novembre del 2020.

2. Sotto il profilo sia della violazione di legge processuale che del difetto di motivazione sui relativi presupposti, il ricorrente lamenta l'intervenuta perdita di efficacia della misura cautelare, in ragione del decorso del relativo termine di durata per la fase delle indagini preliminari, attualmente in corso, in applicazione del disposto dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen..

Premesso, infatti, di essere stato tratto in arresto il 26 novembre 2020, nell'àmbito di un diverso procedimento, nella flagrante detenzione di sostanze stupefacenti dello stesso tipo, e di essere stato sottoposto, per tale reato, all'esito dell'udienza di convalida, a custodia cautelare ed a giudizio direttissimo, egli invoca la corrispondente retrodatazione della misura cautelare successivamente applicatagli nel presente procedimento.

Censurando gli argomenti sulla base dei quali è stata respinta l'istanza di riesame, evidenzia, anzitutto, che la data in cui è intervenuto il rinvio giudizio nel procedimento oggetto della prima ordinanza custodiale risultava per tabulas, perciò non sussistendo alcun onere dimostrativo ulteriore per esso ricorrente, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale: il quale, infatti, dà atto, nel suo provvedimento, di essere a conoscenza dello svolgimento di quel processo nelle forme del rito direttissimo, instaurato all'esito della convalida dell'arresto, nel corso della medesima udienza.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che i fatti oggetto del successivo provvedimento cautelare erano compiutamente desumibili dagli atti a disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente, già al momento dell'adozione della precedente ordinanza e del rinvio a giudizio nel relativo procedimento.

In occasione della perquisizione che aveva poi condotto all'arresto in flagranza, infatti, sarebbero stati rinvenuti documenti ed altri oggetti univocamente attestanti l'esercizio della sua attività di cessione di dette sostanze a terzi, poi posta a fondamento del successivo provvedimento custodiale: tanto risulterebbe nitidamente dalle plurime informative di reato successivamente trasmesse dalla polizia giudiziaria al Pubblico ministero, specificamente indicate con l'istanza di riesame, ma trascurate dal provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo e la manifesta infondatezza dei presupposti donde questo muove.2.

Come correttamente osservato dal Tribunale, trattandosi di titoli custodiali emessi in procedimenti penali distinti e per fatti diversi, anche a volere dare per ammesso che tra questi ultimi esista una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera se quelli oggetto della ordinanza successiva siano desumibili dagli atti del relativo procedimento prima del rinvio a giudizio per quelli oggetto della ordinanza precedente (Sez.

U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058, ribadita da Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909; Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132; Sez. 2, n. 17918 del 03/04/2014, Alla, Rv. 259713).

Quanto, poi, alla "desumíbilità" dagli atti, questa non consiste nella mera conoscenza o conoscibilità dei fatti che hanno condotto all'adozione della seconda misura, presupponendo, invece, la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza, da legittimare l'adozione della misura cautelare (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752).

Deve trattarsi, cioè, di un compendio, documentale o dichiarativo, che abbia in sé una specifica significatività processuale, tale da consentire al Pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268391; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253509).

Così che, in particolare, detta situazione non può farsi coincidere con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, bensì con il momento in cui il contenuto di essa possa considerarsi recepito dall'autorità inquirente, dovendo perciò considerarsi anche il tempo obiettivamente occorrente a quest'ultima per una lettura ponderata del relativo materiale (Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839).

Infine, l'onere della dimostrazione della esistenza di tale condizione di desumibilità dagli atti, ma anche della connessione qualificata tra i diversi fatti, grava sulla parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577).

3. L'ordinanza impugnata, facendo buon governo di tali princìpi, spiega ampiamente perché i fatti oggetto di questo procedimento non fossero desumibili dagli atti al momento del rinvio a giudizio nell'altro procedimento (praticamente contestuale alla prima ordinanza custodiale, essendosi proceduto a giudizio direttissimo a sèguito di arresto in flagranza).

Invero, ivi si legge (pagg. 3 s.) che, all'atto dell'arresto in flagranza del Pernarella, gli investigatori avevano rinvenuto nella sua disponibilità soltanto documentazione legittimante, al più, il sospetto che egli commerciasse in stupefacenti: ipotesi investigativa che ha dato vita a questo diverso procedimento e che soltanto a sèguito delle relative indagini si è rivelata fondata, avendo richiesto l'identificazione dei destinatari della merce da lui spedita, l'assunzione delle loro informazioni testimoniali e gli accertamenti consequenziali, tutti successivi di molti mesi rispetto al rinvio a giudizio nell'altro procedimento.

Il ricorso, dal suo canto, non si misura criticamente con tali osservazioni, disvelandone l'eventuale inesattezza e le relative ragioni, ma si limita a dissentire e ad opinare per la desumibilità dei fatti dagli atti sin dalla prima ordinanza, rivelandosi perciò generico. 4.

L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma dello scorso 31 maggio, che ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 17 maggio precedente, con la quale gli è stata applicata la custodia cautelare in carcere, in relazione a plurime cessioni di marijuana e hashish, ch'egli avrebbe effettuato da settembre a novembre del 2020. 2. Sotto il profilo sia della violazione di legge processuale che del difetto di motivazione sui relativi presupposti, il ricorrente lamenta l'intervenuta perdita di efficacia della misura cautelare, in ragione del decorso del relativo termine di durata per la fase delle indagini preliminari, attualmente in corso, in applicazione del disposto dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.. Premesso, infatti, di essere stato tratto in arresto il 26 novembre 2020, nell'àmbito di un diverso procedimento, nella flagrante detenzione di sostanze stupefacenti dello stesso tipo, e di essere stato sottoposto, per tale reato, all'esito dell'udienza di convalida, a custodia cautelare ed a giudizio direttissimo, egli invoca la corrispondente retrodatazione della misura cautelare successivamente applicatagli nel presente procedimento. Censurando gli argomenti sulla base dei quali è stata respinta l'istanza di riesame, evidenzia, anzitutto, che la data in cui è intervenuto il rinvio giudizio nel procedimento oggetto della prima ordinanza custodiale risultava per tabulas, perciò non sussistendo alcun onere dimostrativo ulteriore per esso ricorrente, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale: il quale, infatti, dà atto, nel suo provvedimento, di essere a conoscenza dello svolgimento di quel processo nelle forme del rito direttissimo, instaurato all'esito della convalida dell'arresto, nel corso della medesima udienza. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che i fatti oggetto del successivo provvedimento cautelare erano compiutamente desumibili dagli atti a disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente, già al momento dell'adozione della precedente ordinanza e del rinvio a giudizio nel relativo procedimento. In occasione della perquisizione che aveva poi condotto all'arresto in flagranza, infatti, sarebbero stati rinvenuti documenti ed altri oggetti univocamente attestanti l'esercizio della sua attività di cessione di dette sostanze a terzi, poi posta a fondamento del successivo provvedimento custodiale: tanto risulterebbe nitidamente dalle plurime informative di reato successivamente trasmesse dalla polizia giudiziaria al Pubblico ministero, specificamente indicate con l'istanza di riesame, ma trascurate dal provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo e la manifesta infondatezza dei presupposti donde questo muove.2. Come correttamente osservato dal Tribunale, trattandosi di titoli custodiali emessi in procedimenti penali distinti e per fatti diversi, anche a volere dare per ammesso che tra questi ultimi esista una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera se quelli oggetto della ordinanza successiva siano desumibili dagli atti del relativo procedimento prima del rinvio a giudizio per quelli oggetto della ordinanza precedente (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058, ribadita da Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909; Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132; Sez. 2, n. 17918 del 03/04/2014, Alla, Rv. 259713). Quanto, poi, alla "desumíbilità" dagli atti, questa non consiste nella mera conoscenza o conoscibilità dei fatti che hanno condotto all'adozione della seconda misura, presupponendo, invece, la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza, da legittimare l'adozione della misura cautelare (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752). Deve trattarsi, cioè, di un compendio, documentale o dichiarativo, che abbia in sé una specifica significatività processuale, tale da consentire al Pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268391; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437; Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253509). Così che, in particolare, detta situazione non può farsi coincidere con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, bensì con il momento in cui il contenuto di essa possa considerarsi recepito dall'autorità inquirente, dovendo perciò considerarsi anche il tempo obiettivamente occorrente a quest'ultima per una lettura ponderata del relativo materiale (Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Cava, Rv. 246839). Infine, l'onere della dimostrazione della esistenza di tale condizione di desumibilità dagli atti, ma anche della connessione qualificata tra i diversi fatti, grava sulla parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577). 3. L'ordinanza impugnata, facendo buon governo di tali princìpi, spiega ampiamente perché i fatti oggetto di questo procedimento non fossero desumibili dagli atti al momento del rinvio a giudizio nell'altro procedimento (praticamente contestuale alla prima ordinanza custodiale, essendosi proceduto a giudizio direttissimo a sèguito di arresto in flagranza). Invero, ivi si legge (pagg. 3 s.) che, all'atto dell'arresto in flagranza del Pernarella, gli investigatori avevano rinvenuto nella sua disponibilità soltanto documentazione legittimante, al più, il sospetto che egli commerciasse in stupefacenti: ipotesi investigativa che ha dato vita a questo diverso procedimento e che soltanto a sèguito delle relative indagini si è rivelata fondata, avendo richiesto l'identificazione dei destinatari della merce da lui spedita, l'assunzione delle loro informazioni testimoniali e gli accertamenti consequenziali, tutti successivi di molti mesi rispetto al rinvio a giudizio nell'altro procedimento. Il ricorso, dal suo canto, non si misura criticamente con tali osservazioni, disvelandone l'eventuale inesattezza e le relative ragioni, ma si limita a dissentire e ad opinare per la desumibilità dei fatti dagli atti sin dalla prima ordinanza, rivelandosi perciò generico. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]