CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15388/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, articolando due motivi di ricorso, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 15 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza con cui il Gip del Tribunale di Asti in data 6.6.2019 aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. c) e 2 bis d.lgs. 30.4.1992 n. 285 condannandolo alla pena di mesi quattro e giorni quindici di arresto ed Euro 1400,00 di ammenda, ha ridotto la pena a mesi due di arresto ed Euro 500,00 di ammenda. 2. Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione per avere la Corte territoriale omesso qualsivoglia scrutinio dei motivi di appello. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena irrogata. li ricorso è nel complesso inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto alla prima censura, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza impugnata si è confrontata con i motivi di appello proposti e con particolare riguardo al funzionamento dell'etilometro ha con motivazione puntuale replicato che la doglianza difensiva circa la taratura dello strumento si è risolta nella mera prospettazione di un dubbio senza allegazione di elementi a supporto. Manifestamente infondata è anche la seconda censura. Ed invero nella specie la pena è stata individuata nel minimo edittale ed inoltre la Corte territoriale ha dato conto dei criteri adottati per la commisurazione della pena. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] en