Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 26126/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23857-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Pesaro, n. 21; -controricorrente - avverso la sentenza n. 272/2017 della Corte d'appello de L’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che

1. Con atto di citazione ritualmente notificato nel 2010, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinnanzi la Corte d’appello dell’Aquila, in funzione di giudice di unico grado, il Comune di Pescara ed il Ministero dei Beni e le [OSCURATO:PERSONA], per ivi sentir accertare e dichiarare, in loro favore, la determinazione ed il pagamento della giusta indennità di espropriazione e di occupazione temporanea dei terreni di loro proprietà siti in Pescara, località Colle del Telegrafo, oggetto di decreto di esproprio n. 15/AA del 30 luglio 2007 ai fini della creazione di un parco archeologico, nonché l’indennizzo dovuto per la reiterazione del vincolo espropriativo e per la diminuzione di valore della porzione di fondo residua.

2. Espletate due consulenze tecnichein corso di causa e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero, la corte territoriale ha definito il giudizio con la sentenza n. 272/2017.

3. In primo luogo, la corte d’appello ha rilevato, sulla scorta di quanto risultante dal secondo accertamento peritale, la natura edificabile dell’area oggetto di causa, per altro affermata anche dal primo consulente tecnico. 4.

Quanto all’indennità di esproprio, rilevata l’esiguità dell’offerta formulata dall’espropriante, la corte territoriale ha disposto che la stessa venisse liquidata in relazione all’effettivo valore venale del terreno, tenendo conto della sua ( pur limitata) edificabilità e della sua particolare posizione panoramica, nella misura di euro 436.837,70, in conformità alla stima effettuata dal secondo consulente tecnico. 5.

La corte di merito ha pertanto ordinato al Comune di depositare, presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, la maggiore somma di euro 357.038,82, da aggiungersi alla somma di euro 79.798,68 già precedentemente depositata in esecuzione del decreto di esproprio.

6. D’altra parte, la corte d’appello ha escluso la sussistenza, in favore delle espropriate, di un diritto all’indennizzo per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio asseritamente imposto sui terreni di proprietà delle opponenti, attesa la natura conformativa (e non ablatoria) del vincolo imposto su dette aree, oggetto di zonizzazione e non di localizzazione, come acclarato dalla seconda relazione peritale.

7. La corte territoriale ha poi riconosciuto alle opponenti l’indennità per l’occupazione temporanea di cui all’art. 50 del d.p.r. n. 327/2001 per il periodo biennale nel quale i terreni di loro proprietà venivano occupati dalla Soprintendenza per i [OSCURATO:PERSONA] per la predisposizione ed esecuzione degli scavi archeologici, pari a euro 45.700,00, in conformità alle indicazioni del secondo ctu.

8. Infine, l’adita corte ha riconosciuto alle opponenti il diritto all’indennitàanche in relazione alla diminuzione di valore del fondo residuo, identificato dal consulentein un’area di 11.483 mq, pari al 100% del valore di mercato della stessa nella situazione ante esproprio, quantificata in euro 57.415,00, secondo la stima del secondo consulente tecnico d’ufficio.

9. Le signore Michetti chiedono la cassazione della predetta sentenza con ricorso, notificato in data 2/10/2017, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria.

10. Resiste con controricorso il Comune di Pescara, con atto notificato in data 14/11/2017 ed illustrato da memoria.

Considerato che

11. Va in primo luogo constatata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità della procura ad litem , sollevata da l controricorrente per essere stata indicata nell’epigrafe del ricorso, quale data di rilascio, quella del 9 luglio 2009: su tale erronea indicazione, frutto di un evidente lapsus calami , fa premio l’apposizione, a margine della prima pagina dello stesso ricorso, di regolare procura – rilasciata dai ricorrenti e debitamente autenticata – che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., 28 marzo 2022, n. 9935; Cass., 30 dicembre 2020, n. 29925), è per sua natura speciale.

12. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 196, cod. proc. civ., nonché degli artt. 2699, 2700, 2730, cod. civ., degli artt. 9 e ss. del d.p.r. n. 327/2001, nonché delle norme e dei principi generali in materia di espropriazione per pubblica utilità, omessa e contraddittoria motivazione su un punto fondamentale della controversia, omessa pronuncia, violazione dei principi del giusto processo, errore in procedendo) si censura la decisione della corte d’appello di disporre una seconda consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare la natura edificabile delle aree di cui in causa, nonostante la stessa fosse pacifica tra le parti.

13. Detta statuizione, in quanto non richiesta dalle parti e concernente un profilo non contestato, inte grerebbe al contempo una violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., nonché un difetto di assoluta carenza di logicità della motivazione. 14.Per altro verso, le ricorrenti censurano la decisione della corte d’appello di attenersi, immotivatamente, alle risultanze della seconda consulenza tecnica espletata, ignorando quanto chiarito nel primo accertamento peritale effettuato. 15.Con il secondo motivo si censura la decisione di prescindere dalle conclusioni del primo ctu accogliendo acriticamente quelle formulate dal secondo ctu. 16 Le prime due censure, strettamente connesse, sono in parte inammissibili, ed in parte infondate.

16.1. Costituisce invero principio consolidato quello secondo cui rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass.10972/1994; id. 8355/2007; id. 21548/2016).

17. Il profilo di censura riguardante il privilegio accordato, senza adeguata motivazione, al secondo elaborato peritale, va scrutinato unitamente al terzo motivo, con il quale, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e ss. d.p.r. 327/2001, nonché delle norme e dei principi generali in materia di espropriazione per pubblica utilità, difetto di motivazione e di istruttoria su un punto fondamentale della controversia, illogicità manifesta, si censura la quantificazione dell’indennità di esproprio operata dal secondo ctu ed asseritamente recepita acriticamente dalla corte d’appello, la quale, ad avviso delle ricorrenti, avrebbe carattere aprioristico e arbitrario, non in linea con i parametri adottati dal primo consulente in conformità a una giurisprudenza del tutto consolidata.

17.1. Sostengono, infatti, le ricorrenti che né la perizia né la sentenza indicherebbero quali siano stati i criteri di valutazione utilizzati ai fini della quantificazione dell’indennità di esproprio e del valore di mercato dell’area espropriata.

17.2. Si assume, inoltre, che l’indennità sarebbe stata quantificata con riferimento alle ridotte potenzialità edificatorie dei terreni, poiché ricadenti in zona F1: ma tale criterio risulterebbe del tutto incongruo ed erroneo.

17.3. Le esposte censure sono inammissibili in primo luogoperché, come ripetutamente precisato da questa Corte, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. 26/1/2004, n. 1317; id. 8/11/2005, n. 21659; id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n.635; Cass. Sez.

Un.28/10/2020 n.23745).

17.4. Nel caso di specie il giudice di merito ha specificato l’esito delle due consulenze e dato conto del recepimento delle conclusioni svolte dal geom. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 4 della sentenza).

Il privilegio accordato alle conclusioni di tale ausiliario, ampiamente richiamate, comporta l’implicito superamento delle risultanze della prima consulenza tecnica d’ufficio, e, in ogni caso, non configura il denunciato vizio motivazionale.

Soccorre in proposito il principio già affermato da questa Corte (Cass., 27 febbraio 2009, n. 4850) e ribadito di recente (Cass., 25 marzo 2021, n. 8429), secondo cui è escluso il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5, allorquando il giudice del merito, in presenza di due consulenze tecniche d’ufficio espletate in tempi diversi, aderisca al parere dell’ausiliario che abbia prestato la propria opera per ultimo, pur se tale adesione non sia adeguatamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca, come nella specie, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito, e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o “aliunde” deducibili.

In tal caso, le doglianze di parte, che siano solo dirette al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei a inficiarne, anche per derivazione dal ragionamento del consulente, la logicità, non possono configurare l’anzidetto vizio di motivazione.

In realtà la corte territoriale ha dato atto della coincidenza delle due relazioni peritali in merito alla natura edificabile del terreno (circostanza non contestata dalla parte controricorrente, e quindi coperta dal giudicato interno), mentre, quanto alla stima in concreto del bene, il ricorso si presenta anche in parte qua inammissibile, sia per non aver indicato il fatto che sarebbe stato pretermesso, sia per non aver precisato le modalità con le quali le risultanze peritali sarebbero state criticate nel giudizio di merito.

Mette conto di ribadire, sotto tale profilo, il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso percassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione diconsulenza tec nica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche allaconsulenza stessa già dinanzi al giudice di merito e ne trascriva, poi, perautosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26 agosto 2021, n. 23504; Cass., 3 agosto 2017, n. 19427 ; Cass., 3 giugno 2016, n. 11482;Cass., 17 luglio 2014, n. 1 6368 ).

Ulteriore profilo di inammissibilità va rinvenuto nella circostanza che non vengono neppure riportati i brani rilevanti della relazione peritale della quale vengono criticat i tanto il metodo quanto la motivazione, salva la precisazione che il consulente avrebbe affermato di aver tenuto conto “delle limitazioni dei vincoli presenti sull’area” : tale circostanza per altro da sola disvela l’inconsistenza della pretesa di ottenere una valutazione piena del valore del fondo qualificato (nonostante si trattasse di una destinazione a parco pubblico) come edificabile – qualificazione, non contestabile solo perché, come già rilevato, sul punto risulta la formazione del giudicato interno (per tutte, cfr. Cass. , 25 gennaio 2022, n. 2115; Cass., 6 aprile 2021, n. 9264) - , laddove è pacifico che la stima di un’area edificabile non può prescindere dalle concrete possibilità di realizzare, in base alle limitazioni legali e fattuali eventualmente accertate, dei manufatti.

18. Con il quarto motivo (omessa pronuncia) si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non si sarebbe pronunciata sulla domanda di risarcimento per la reiterazione del vincolo di natura espropriativa. 18.1.Il motivo è infondato: nella sentenza impugnata la questione dell’indennità ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 327 del 20021 viene espressamente esaminata e decisa nel senso che dal riconoscimento della natura conformativa del vincolo imposto sulle particelle interessate discende l’insussistenza di un diritto all’indennizzo in favore delle proprietarie.

Per altro, in contrasto con la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., le ricorrenti si dolgono altresì della ritenuta natura conformativa del vincolo (in realtà pienamente aderente ai principi affermati da questa Corte in tema di “zonizzazione”: v., in relazione alla previsione di un parco nell’ambito della pianificazione urbanistica, Cass., 21 giugno 2016, n. 12818, nonché la recente Cass., 30 settembre 2021, n. 26589, in motivazione), per altro introducendo, in maniera del tutto inammissibile, anche elementi di natura fattuale (come l’asserita natura lenticolare del vincolo) che richiedono accertamenti assolutamente estranei al giudizio di legittimità.

Giova ricordare che la Corte costituzionale, con la nota decisione n. 179 del 1999, ha affermato che fuoriescono dallo schema ablatorio-espropriativo, e dalle connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente soggetti all’alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa provata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene.

In altri termini, la pretesa che costituisce l’oggetto del motivo in esame contrasta non solo con la natura conformativa del vincolo, ma anche con la riconosciuta edificabilità del terreno.

19. In definitiva il ricorso è rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23857-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Pesaro, n. 21; -controricorrente - avverso la sentenza n. 272/2017 della Corte d'appello de L’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che 1. Con atto di citazione ritualmente notificato nel 2010, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinnanzi la Corte d’appello dell’Aquila, in funzione di giudice di unico grado, il Comune di Pescara ed il Ministero dei Beni e le [OSCURATO:PERSONA], per ivi sentir accertare e dichiarare, in loro favore, la determinazione ed il pagamento della giusta indennità di espropriazione e di occupazione temporanea dei terreni di loro proprietà siti in Pescara, località Colle del Telegrafo, oggetto di decreto di esproprio n. 15/AA del 30 luglio 2007 ai fini della creazione di un parco archeologico, nonché l’indennizzo dovuto per la reiterazione del vincolo espropriativo e per la diminuzione di valore della porzione di fondo residua. 2. Espletate due consulenze tecnichein corso di causa e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero, la corte territoriale ha definito il giudizio con la sentenza n. 272/2017. 3. In primo luogo, la corte d’appello ha rilevato, sulla scorta di quanto risultante dal secondo accertamento peritale, la natura edificabile dell’area oggetto di causa, per altro affermata anche dal primo consulente tecnico. 4. Quanto all’indennità di esproprio, rilevata l’esiguità dell’offerta formulata dall’espropriante, la corte territoriale ha disposto che la stessa venisse liquidata in relazione all’effettivo valore venale del terreno, tenendo conto della sua ( pur limitata) edificabilità e della sua particolare posizione panoramica, nella misura di euro 436.837,70, in conformità alla stima effettuata dal secondo consulente tecnico. 5. La corte di merito ha pertanto ordinato al Comune di depositare, presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, la maggiore somma di euro 357.038,82, da aggiungersi alla somma di euro 79.798,68 già precedentemente depositata in esecuzione del decreto di esproprio. 6. D’altra parte, la corte d’appello ha escluso la sussistenza, in favore delle espropriate, di un diritto all’indennizzo per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio asseritamente imposto sui terreni di proprietà delle opponenti, attesa la natura conformativa (e non ablatoria) del vincolo imposto su dette aree, oggetto di zonizzazione e non di localizzazione, come acclarato dalla seconda relazione peritale. 7. La corte territoriale ha poi riconosciuto alle opponenti l’indennità per l’occupazione temporanea di cui all’art. 50 del d.p.r. n. 327/2001 per il periodo biennale nel quale i terreni di loro proprietà venivano occupati dalla Soprintendenza per i [OSCURATO:PERSONA] per la predisposizione ed esecuzione degli scavi archeologici, pari a euro 45.700,00, in conformità alle indicazioni del secondo ctu. 8. Infine, l’adita corte ha riconosciuto alle opponenti il diritto all’indennitàanche in relazione alla diminuzione di valore del fondo residuo, identificato dal consulentein un’area di 11.483 mq, pari al 100% del valore di mercato della stessa nella situazione ante esproprio, quantificata in euro 57.415,00, secondo la stima del secondo consulente tecnico d’ufficio. 9. Le signore Michetti chiedono la cassazione della predetta sentenza con ricorso, notificato in data 2/10/2017, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria. 10. Resiste con controricorso il Comune di Pescara, con atto notificato in data 14/11/2017 ed illustrato da memoria. Considerato che 11. Va in primo luogo constatata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità della procura ad litem , sollevata da l controricorrente per essere stata indicata nell’epigrafe del ricorso, quale data di rilascio, quella del 9 luglio 2009: su tale erronea indicazione, frutto di un evidente lapsus calami , fa premio l’apposizione, a margine della prima pagina dello stesso ricorso, di regolare procura – rilasciata dai ricorrenti e debitamente autenticata – che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., 28 marzo 2022, n. 9935; Cass., 30 dicembre 2020, n. 29925), è per sua natura speciale. 12. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 196, cod. proc. civ., nonché degli artt. 2699, 2700, 2730, cod. civ., degli artt. 9 e ss. del d.p.r. n. 327/2001, nonché delle norme e dei principi generali in materia di espropriazione per pubblica utilità, omessa e contraddittoria motivazione su un punto fondamentale della controversia, omessa pronuncia, violazione dei principi del giusto processo, errore in procedendo) si censura la decisione della corte d’appello di disporre una seconda consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare la natura edificabile delle aree di cui in causa, nonostante la stessa fosse pacifica tra le parti. 13. Detta statuizione, in quanto non richiesta dalle parti e concernente un profilo non contestato, inte grerebbe al contempo una violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., nonché un difetto di assoluta carenza di logicità della motivazione. 14.Per altro verso, le ricorrenti censurano la decisione della corte d’appello di attenersi, immotivatamente, alle risultanze della seconda consulenza tecnica espletata, ignorando quanto chiarito nel primo accertamento peritale effettuato. 15.Con il secondo motivo si censura la decisione di prescindere dalle conclusioni del primo ctu accogliendo acriticamente quelle formulate dal secondo ctu. 16 Le prime due censure, strettamente connesse, sono in parte inammissibili, ed in parte infondate. 16.1. Costituisce invero principio consolidato quello secondo cui rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass.10972/1994; id. 8355/2007; id. 21548/2016). 17. Il profilo di censura riguardante il privilegio accordato, senza adeguata motivazione, al secondo elaborato peritale, va scrutinato unitamente al terzo motivo, con il quale, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e ss. d.p.r. 327/2001, nonché delle norme e dei principi generali in materia di espropriazione per pubblica utilità, difetto di motivazione e di istruttoria su un punto fondamentale della controversia, illogicità manifesta, si censura la quantificazione dell’indennità di esproprio operata dal secondo ctu ed asseritamente recepita acriticamente dalla corte d’appello, la quale, ad avviso delle ricorrenti, avrebbe carattere aprioristico e arbitrario, non in linea con i parametri adottati dal primo consulente in conformità a una giurisprudenza del tutto consolidata. 17.1. Sostengono, infatti, le ricorrenti che né la perizia né la sentenza indicherebbero quali siano stati i criteri di valutazione utilizzati ai fini della quantificazione dell’indennità di esproprio e del valore di mercato dell’area espropriata. 17.2. Si assume, inoltre, che l’indennità sarebbe stata quantificata con riferimento alle ridotte potenzialità edificatorie dei terreni, poiché ricadenti in zona F1: ma tale criterio risulterebbe del tutto incongruo ed erroneo. 17.3. Le esposte censure sono inammissibili in primo luogoperché, come ripetutamente precisato da questa Corte, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. 26/1/2004, n. 1317; id. 8/11/2005, n. 21659; id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n.635; Cass. Sez. Un.28/10/2020 n.23745). 17.4. Nel caso di specie il giudice di merito ha specificato l’esito delle due consulenze e dato conto del recepimento delle conclusioni svolte dal geom. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 4 della sentenza). Il privilegio accordato alle conclusioni di tale ausiliario, ampiamente richiamate, comporta l’implicito superamento delle risultanze della prima consulenza tecnica d’ufficio, e, in ogni caso, non configura il denunciato vizio motivazionale. Soccorre in proposito il principio già affermato da questa Corte (Cass., 27 febbraio 2009, n. 4850) e ribadito di recente (Cass., 25 marzo 2021, n. 8429), secondo cui è escluso il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5, allorquando il giudice del merito, in presenza di due consulenze tecniche d’ufficio espletate in tempi diversi, aderisca al parere dell’ausiliario che abbia prestato la propria opera per ultimo, pur se tale adesione non sia adeguatamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca, come nella specie, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito, e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o “aliunde” deducibili. In tal caso, le doglianze di parte, che siano solo dirette al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei a inficiarne, anche per derivazione dal ragionamento del consulente, la logicità, non possono configurare l’anzidetto vizio di motivazione. In realtà la corte territoriale ha dato atto della coincidenza delle due relazioni peritali in merito alla natura edificabile del terreno (circostanza non contestata dalla parte controricorrente, e quindi coperta dal giudicato interno), mentre, quanto alla stima in concreto del bene, il ricorso si presenta anche in parte qua inammissibile, sia per non aver indicato il fatto che sarebbe stato pretermesso, sia per non aver precisato le modalità con le quali le risultanze peritali sarebbero state criticate nel giudizio di merito. Mette conto di ribadire, sotto tale profilo, il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso percassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione diconsulenza tec nica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche allaconsulenza stessa già dinanzi al giudice di merito e ne trascriva, poi, perautosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26 agosto 2021, n. 23504; Cass., 3 agosto 2017, n. 19427 ; Cass., 3 giugno 2016, n. 11482;Cass., 17 luglio 2014, n. 1 6368 ). Ulteriore profilo di inammissibilità va rinvenuto nella circostanza che non vengono neppure riportati i brani rilevanti della relazione peritale della quale vengono criticat i tanto il metodo quanto la motivazione, salva la precisazione che il consulente avrebbe affermato di aver tenuto conto “delle limitazioni dei vincoli presenti sull’area” : tale circostanza per altro da sola disvela l’inconsistenza della pretesa di ottenere una valutazione piena del valore del fondo qualificato (nonostante si trattasse di una destinazione a parco pubblico) come edificabile – qualificazione, non contestabile solo perché, come già rilevato, sul punto risulta la formazione del giudicato interno (per tutte, cfr. Cass. , 25 gennaio 2022, n. 2115; Cass., 6 aprile 2021, n. 9264) - , laddove è pacifico che la stima di un’area edificabile non può prescindere dalle concrete possibilità di realizzare, in base alle limitazioni legali e fattuali eventualmente accertate, dei manufatti. 18. Con il quarto motivo (omessa pronuncia) si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non si sarebbe pronunciata sulla domanda di risarcimento per la reiterazione del vincolo di natura espropriativa. 18.1.Il motivo è infondato: nella sentenza impugnata la questione dell’indennità ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 327 del 20021 viene espressamente esaminata e decisa nel senso che dal riconoscimento della natura conformativa del vincolo imposto sulle particelle interessate discende l’insussistenza di un diritto all’indennizzo in favore delle proprietarie. Per altro, in contrasto con la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., le ricorrenti si dolgono altresì della ritenuta natura conformativa del vincolo (in realtà pienamente aderente ai principi affermati da questa Corte in tema di “zonizzazione”: v., in relazione alla previsione di un parco nell’ambito della pianificazione urbanistica, Cass., 21 giugno 2016, n. 12818, nonché la recente Cass., 30 settembre 2021, n. 26589, in motivazione), per altro introducendo, in maniera del tutto inammissibile, anche elementi di natura fattuale (come l’asserita natura lenticolare del vincolo) che richiedono accertamenti assolutamente estranei al giudizio di legittimità. Giova ricordare che la Corte costituzionale, con la nota decisione n. 179 del 1999, ha affermato che fuoriescono dallo schema ablatorio-espropriativo, e dalle connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente soggetti all’alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa provata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. In altri termini, la pretesa che costituisce l’oggetto del motivo in esame contrasta non solo con la natura conformativa del vincolo, ma anche con la riconosciuta edificabilità del terreno. 19. In definitiva il ricorso è rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam
Decreto Cassazione n. 26126/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris