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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 febbraio 2023

Cassazione n. 11225/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8384/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] SIRACUSAn.1719/2023depositata il 20/02/2023.

Vista la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. comunicata il 28.12.2023; rilevato che non risulta richiesta la decisione;ritenuto che il ricorso si intenda rinunciato; visto l’art. 391 c.p.c., P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.200,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8384/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] SIRACUSAn.1719/2023depositata il 20/02/2023. Vista la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. comunicata il 28.12.2023; rilevato che non risulta richiesta la decisione;ritenuto che il ricorso si intenda rinunciato; visto l’art. 391 c.p.c., P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.200,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. Così deciso in Ro
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