Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1983

Cassazione n. 30174/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/01/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/2000 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 02/09/1997 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdinter l4e=pg. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11090/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- pe ricorrono, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, con la quale è stata loro applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599loís e 605 cod. proc. pen. deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed erronea applicazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per una causa che può dichiarar- si senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co. 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la con- corde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920).

3. I proposti ricorsi sono inammissibili in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cas- sazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze rela- tive a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammis- sibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita !a co- gnizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi- mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto N. 11090/2022 R.G. avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art.129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).

Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri- chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).

4. Inammissibile è anche il motivo in punto di diniego delle circostanze atte- nuanti generiche, laddove questa Corte di legittimità, ancora di recente, ha chia- rito che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addiveni- re a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivi- sione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influen- te sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concor- data implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione).N. 11090/2022 R.G.

In altri termini, una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità del- la pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizio- ne di apposito motivo di ricorso per cassazione.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa del- le ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/01/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/01/2000 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 02/09/1997 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdinter l4e=pg. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11090/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- pe ricorrono, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, con la quale è stata loro applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599loís e 605 cod. proc. pen. deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed erronea applicazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per una causa che può dichiarar- si senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co. 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la con- corde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920). 3. I proposti ricorsi sono inammissibili in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cas- sazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze rela- tive a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammis- sibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita !a co- gnizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi- mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto N. 11090/2022 R.G. avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art.129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri- chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144). 4. Inammissibile è anche il motivo in punto di diniego delle circostanze atte- nuanti generiche, laddove questa Corte di legittimità, ancora di recente, ha chia- rito che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addiveni- re a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivi- sione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influen- te sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concor- data implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione).N. 11090/2022 R.G. In altri termini, una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità del- la pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizio- ne di apposito motivo di ricorso per cassazione. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa del- le ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 30174/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris