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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 767/2011

ECLI:EU:C:2011:683
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011CO0067_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2010, causa T‑188/10, DTL/UAMI - Gestión de Recursos y [OSCURATO:PERSONA] (Solaria), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 febbraio 2010 (procedimento R 767/2009-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Gestión de Recursos y [OSCURATO:PERSONA] SL e la DTL Corporación SL.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Non vi è luogo a provvedere sull’impugnazione per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 37 ai sensi dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. 2) L’impugnazione è respinta per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 42 ai sensi del citato accordo di Nizza. 3) La DTL Corporación SL è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CO0067_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2010, causa T‑188/10, DTL/UAMI - Gestión de Recursos y [OSCURATO:PERSONA] (Solaria), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 febbraio 2010 (procedimento R 767/2009-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Gestión de Recursos y [OSCURATO:PERSONA] SL e la DTL Corporación SL. [OSCURATO:PERSONA] 1) Non vi è luogo a provvedere sull’impugnazione per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 37 ai sensi dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. 2) L’impugnazione è respinta per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 42 ai sensi del citato accordo di Nizza. 3) La DTL Corporación SL è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 767/2011 — Fons Iuris — Fons Iuris