CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 33784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE di ASSISE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata, che hanno chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 28 marzo 2022 dalla Corte di assise di appello di Bari, che, in sede di rinvio, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di omicidio (aggravato dalla premeditazione e dall'aver commesso il fatto per rafforzare il clan Misceo-Telegrafo) nonché per quelli di detenzione e di porto illegale di armi. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata avrebbe partecipato all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ordinato da [OSCURATO:PERSONA] (capo del clan Misceo-Telegrafo e zio dell'imputata), fornendo supporto logistico al "gruppo di fuoco", detenendo l'arma utilizzata per il delitto (un kalashnikov AK47) ed eseguendo servizi di controllo e di osservazione delle abitudini della vittima (che frequentava un bar sito nei pressi della sua abitazione), dei cui esiti informava [OSCURATO:PERSONA], «organizzatore del progetto onnicidiario», unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito hanno ritenuto accertato il coinvolgimento della Misceo nell'omicidio e nei reati in materia di armi, in base ai messaggi sms e alle intercettazioni telefoniche, che attesterebbero le reiterate comunicazioni tra l'imputata e [OSCURATO:PERSONA], nei giorni precedenti e il giorno stesso dell'omicidio, mediante le quali la Misceo avrebbe fornito indicazioni circa la presenza della vittima presso il "Bar del Corso" e avrebbe ricevuto istruzioni in ordine all'arma da lei detenuta per essere consegnata, al momento opportuno, agli esecutori materiali dell'omicidio; consegna che sarebbe effettivamente avvenuta nel pomeriggio del 15 Febbraio 2014, quando, dopo ritirati i contatti con il Telegrafo, l'imputata avrebbe provveduto alla consegna dell'arma nelle mani del Telegrafo, che l'avrebbe lasciata presso l'abitazione di tale [OSCURATO:PERSONA] (affiliato di vecchia data al clan Misceo), dove [OSCURATO:PERSONA], su indicazione dello stesso Telegrafo, prima dell'azione omicidiaria, l'avrebbe prelevata, recandosi dal Falagario a bordo di un auto condotta da [OSCURATO:PERSONA]. La precedente sentenza di secondo grado era stata annullata, limitatamente al giudizio di responsabilità relativo ai reati di omicidio e di porto illegale di armi. La Prima sezione di questa Corte aveva ritenuto inammissibili i motivi relativi al reato di detenzione illegale di armi, affermando che la precedente sentenza di appello aveva posto in luce la responsabilità dell'imputata in ordine alla detenzione del kalashnikov usato per l'omicidio. Aveva, invece, ritenuto che la sentenza di secondo grado fosse priva di una congrua spiegazione circa la responsabilità dell'imputata per il concorso nel reato di porto illegale di armi e che tale carenza argomentativa si ripercuoteva anche sulla tenuta logica della motivazione relativa al concorso nell'omicidio. In particolare, aveva posto in evidenza che: secondo la sentenza di secondo grado, a farsi carico della consegna del kalashnikov agli esecutori materiali dell'omicidio erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, a tal fine, si erano recati nella strada in cui abitava [OSCURATO:PERSONA] (affiliato al clan); risultava che l'imputata aveva intrattenuto contatti telefonici prima con il Falagario e, un'ora dopo, con il Telegrafo, che le aveva detto che si sarebbe recato da lei dopo pochi minuti. Tale ricostruzione della vicenda, non consentiva di «comprendere in che misura la Misceo avesse concorso nel reato di porto illegale dell'arma utilizzata per commettere l'omicidio, dal momento che la stessa avrebbe consegnato l'arma a persone diverse dagli autori». Il giudice del rinvio avrebbe dovuto spiegare in che modo si sarebbe manifestato l'apporto concorsuale dell'imputata nel porto illegale dell'arma e nella realizzazione dell'omicidio: «il ragionamento in base al quale dalla constatata detenzione del kalashnikov dovrebbe derivare la prova dell'effettiva partecipazione della Misceo all'omicidio del Sifanno avrebbe dovuto essere oggetto di un'argomentazione più analitica, stante l'anzidetta mancanza di motivazione sulla responsabilità della Misceo per il porto dell'arma; e ciò anche in considerazione degli ulteriori aspetti posti in evidenza dalla difesa riguardanti la mancata partecipazione della Misceo alla riunione nella quale si deliberò il proposito criminoso ai danni del Sifanno e la circostanza che l'arma non fu prelevata a casa della donna». 2. Avverso la "nuova" sentenza della Corte di assise di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei propri difensori. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 110 e 575 cod. pen. e 192, 533 e 627 cod. proc. pen. Sostiene che i dati pacifici sarebbero i seguenti: la motivazione della sentenza impugnata si fondava solo su messaggi sms, dal contenuto non esplicito; l'arma utilizzata per l'esecuzione dell'omicidio non era stata prelevata presso l'abitazione dell'imputata; i collaboratori di giustizia non avevano attribuito all'imputata alcun ruolo nella realizzazione dell'omicidio; l'imputata non risultava aver partecipato alla riunione nel corso della quale era stato deliberato l'omicidio, era completamente estranea ai tre precedenti tentativi di omicidio in danno della medesima vittima e non risultava essere stata coinvolta in alcuna indagine relativa al clan. La sentenza di annullamento avrebbe affermato che: il concorso dell'imputata nell'omicidio non poteva ritenersi dimostrato sulla base degli «avvistamenti della vittima» che l'imputata aveva segnalato al Telegrafo né poteva essere desunto dal reato di detenzione illegale del kalashnikov; il giudizio di responsabilità doveva basarsi non su affermazioni apodittiche, ma su argomentazioni più analitiche. Tanto premesso, la ricorrente sostiene che la Corte di assise di appello non si sarebbe attenuta alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, con conseguente violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., atteso che, ancora una volta, avrebbe posto a base della penale responsabilità solo la detenzione dell'arma e il contenuto dei messaggi relativi agli «avvistamenti della vittima» e, nuovamente, avrebbe reso una motivazione apodittica in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputata dell'uso a cui sarebbe stata preordinata l'arma. Sotto quest'ultimo profilo, sostiene che la Corte di assise di appello avrebbe fatto ricorso a mere asserzioni o avrebbe fatto riferimento a elementi non certi. Avrebbe ritenuto che i messaggi che l'imputata inviava al Telegrafo facessero riferimento al Sifanno, in base al presunto riferimento al colore bianco della moto in uso alla vittima e al riferimento alla macchina della moglie. Il primo dato, però, sarebbe non pacifico e contraddetto dalle «sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]», che avrebbe fatto riferimento al colore scuro della moto; il secondo dato sarebbe incomprensibile o comunque privo di certezza. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe indicato in base a quali elementi avrebbe ritenuto che gli epiteti «cornuto» e <<puttana», contenuti nei messaggi in questione, sarebbero riferibili alla vittima. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen. Contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen., evidenziando che le stesse sentenze di merito avevano ricostruito svariate provocazioni poste in essere dalla vittima, fino a due giorni prima del delitto. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 7 legge n. 203 del 1991. Contesta l'applicazione della circostanza aggravante prevista dal!' art. 7 legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416-bis.1, cod. pen.), sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe motivato in ordine a tale punto facendo riferimento alle modalità dell'omicidio, quando, invece, agli imputati era contestato di aver commesso il fatto per rafforzare il prestigio criminale del clan. Il giudice di secondo grado, inoltre, non avrebbe indicato sulla base di quali elementi avrebbe ritenuto che il delitto sarebbe stato finalizzato a rafforzare il prestigio criminale del clan né avrebbe fornito alcuna effettiva motivazione «sull'elemento psicologico dell'aggravante», nonostante le Sezioni unite della Corte di cassazione abbiano riconosciuto la natura soggettiva dell'aggravante. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 577 cod. pen. e 521 e 522 cod. proc. pen. Contesta l'applicazione dell'aggravante della premeditazione, evidenziando che l'imputata non aveva partecipato alla riunione nel corso della quale era stato deliberato l'omicidio e sostenendo che il contenuto dei messaggi inviati al Telegrafo non sarebbe sufficiente a far ritenere sussistente la circostanza in questione. Sotto altro profilo, sostiene che, applicando l'aggravante della premeditazione, i giudici di merito avrebbero violato il principio di correlazione tra sentenza e imputazione, atteso che in quest'ultima sarebbe contestato l'art. 577, comma 3, cod. proc. pen. e non l'art. 577, comma 1, n. 3, cod. pen. 2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 12 legge n. 497 del 1974. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine al concorso dell'imputata nel delitto di porto illegale di armi. 2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. Contesta la pena applicata ai reati di detenzione e di porto di armi e sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare, in maniera specifica, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il giudice di rinvio ha reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici e, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si è attenuto alle prescrizioni della sentenza di annullamento. La Prima sezione di questa Corte, in sostanza, aveva ritenuto che la mera detenzione dell'arma utilizzata per l'omicidio non fosse sufficiente per ritenere dimostrata la consapevole partecipazione dell'imputata all'omicidio (e prima ancora al porto dell'arma), atteso che i collaboratori di giustizia avevano precisato che l'arma del delitto era stata recuperata dagli esecutori materiali presso l'abitazione del Falagario. La Corte di assise di appello, nel formulare il nuovo giudizio, è partita dal dato "definitivo" (in conseguenza della precedente sentenza di legittimità) relativo all'arma del delitto: l'imputata deteneva proprio l'arma utilizzata per l'omicidio. Ha, poi, posto in correlazione gli elementi emersi con certezza dall'istruttoria: le comunicazioni intercettate avevano a oggetto un'attività di controllo e osservazione di una persona nonché la custodia dell'arma che sarà utilizzata per l'omicidio del Sifanno; l'imputata comunicava i risultati della sua attività di controllo al Telegrafo, che era la persona che doveva organizzare l'omicidio del Sifanno; nelle comunicazioni veniva usato un linguaggio criptico; le conversazioni sull'arma intervenivano pochi giorni prima e il giorno stesso dell'omicidio del Sifanno; la vittima frequentava il bar adiacente all'abitazione dell'imputata; quest'ultima era la nipote del capoclan, che era anche colui che aveva deliberato l'omicidio del Sifanno; l'imputata risiedeva nella stessa strada e a brevissima distanza dell'abitazione dello zio, che era stata oggetto di ben due "azioni di fuoco", poste in essere proprio dal Sifanno; tali azioni che erano state all'origine della deliberazione dell'omicidio del Sifanno; in quella stessa via, la vittima aveva già subito un precedente "attentato", all'esito del quale era rimasta ferita. Dalla lettura combinata di tali elementi la Corte di assise di appello ha ritenuto che: non potesse esservi dubbio su chi fosse il soggetto "attenzionato" dall'imputata; quest'ultima non potesse avere dubbi sull'uso al quale sarebbe stata destinata l'arma da lei custodita. Si tratta di una motivazione adeguata e priva di vizio logici, non altrimenti sindacabile in sede di legittimità. Quanto al riferimento fatto al colore della moto in uso alla vittima, alla macchina della moglie e ad alcuni epiteti, la Corte territoriale ha ritenuto che fornissero un ulteriore elemento a conferma della circostanza che i due interlocutori facessero riferimento proprio alla persona offesa. Si tratta di elementi che, nel ragionamento del giudice del rinvio, assumono un significato limitato, in relazione ai quali, in ogni caso, la ricorrente si limita a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito, senza, però, dimostrare la sussistenza di uno specifico vizio di travisamento di prova, nei rigorosi termini fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787) La Prima sezione di questa Corte aveva chiesto al giudice del rinvio di spiegare in che modo l'arma custodita dall'imputata fosse stata poi concretamente utilizzata per l'omicidio, atteso che i collaboratori di giustizia avevano precisato che l'arma era stata recuperata dagli esecutori materiali presso l'abitazione del Falagario. Ebbene, il giudice del rinvio, ponendo in stretta correlazione il contenuto delle comunicazioni intervenute la sera dell'omicidio con le dichiarazioni rese dal Fraddosio (collaboratore di giustizia), ha ricostruito tutti i passaggi che avevano portato l'arma dell'omicidio dall'imputata agli esecutori materiali. Anzitutto, facendo specifico riferimento alle comunicazioni intervenute la sera dell'omicidio, ha chiarito che, quella sera, l'imputata aveva consegnato l'arma al Telegrafo. Sulla base delle dichiarazioni rese dal Fraddosio, che si "incastravano" perfettamente nel contenuto dei messaggi, ha chiarito che il Telegrafo, dopo avere ricevuto l'arma dall'imputata, l'aveva depositata temporaneamente presso l'abitazione del Falagario, dove erano andati a prelevarla gli esecutori materiali dell'omicidio. Lo spostamento dell'arma, ha spiegato il giudice del rinvio, era funzionale anche a mantenere riservato il ruolo di custode che aveva svolto l'imputata. La Corte di assise di appello ha ricostruito i vari passaggi dell'arma in maniera rigorosa, richiamando, di volta in volta, i numeri progressivi delle comunicazioni intercettate e le specifiche dichiarazioni rese dal Fraddosio, evidenziando come queste ultime facessero riferimento a vicende alle quali aveva direttamente partecipato il collaboratore di giustizia. Si tratta di una motivazione congrua e priva di vizi logici, con la quale il giudice del rinvio ha specificamente risposto a quanto gli veniva chiesto dalla sentenza di annullamento. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. In primo luogo, è manifestamente infondato, atteso che il reato, collocandosi all'interno di una faida tra clan mafiosi, non appare compatibile con l'attenuante in questione (cfr. Sez. 1, n. 15397 del 19/1/2023, n.m.). Chi partecipa a una faida, invero, è consapevole del fatto che sarà esposto a ritorsioni e deliberatamente accetta la sequela di atti delinquenziali a essa connessa, pronto alla ritorsione per ogni offesa apportata al gruppo di appartenenza. Così come chi propone o accetta una sfida per sfogare il proprio risentimento verso un avversario si pone consapevolmente in una situazione illecita e non può, quindi, invocare la circostanza attenuante della provocazione (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, Gallace, Rv. 281137; Sez. 1, n. 16123 del 12704/2012, Samperi, Rv. 253210). Sotto altro profilo, il motivo appare inedito, atteso che non risulta, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, che la questione fosse stata oggetto di specifico motivo di gravame. 1.3 II terzo motivo è manifestamente infondato. Va precisato che l'aggravante è contestata nei seguenti termini: «aver commesso il fatto per rafforzare il prestigio criminale del clan Misceo, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati dalla finalità di controllo del quartiere [OSCURATO:PERSONA] (gruppo Misceo-Telegrafo ..., gruppo Mercante-Vavalle, quello della vittima)». Ebbene, le sentenze di merito, dopo aver ricostruito le vicende pregresse, hanno evidenziato come l'omicidio si inseriva proprio nella faida tra i due clan ed era finalizzato a ribadire il controllo del clan Misceo-Telegrafo sul quartiere [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al profilo soggettivo, i giudici di merito si sono ampiamente spesi proprio con riferimento alla piena consapevolezza dell'imputata delle vicende pregresse, evidenziando, tra l'altro, che: la Misceo è la nipote del capoclan, che era anche colui che aveva deliberato l'omicidio, eseguito con l'arma da lei custodita; l'imputata risiedeva nella stessa strada e a brevissima distanza dell'abitazione dello zio, che era stata oggetto di ben due "azioni di fuoco", poste in essere proprio da parte del Sifanno; tali azioni che erano state all'origine della deliberazione dell'omicidio Sifanno; in quella stessa strada, la vittima aveva già subito un precedente "attentato", all'esito del quale era rimasta ferita. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha evidenziato che l'imputata, per un considerevole periodo di tempo, aveva partecipato alla preparazione di esso, fornendo il suo rilevante contributo alla fase organizzativa, sia custodendo l'arma che rivelando precise informazioni sugli spostamenti della vittima. Quando alla presunta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, va rilevato che l'imputazione contiene un mero refuso nella rubrica e che, in ogni caso, la circostanza, in fatto, è contestata in maniera specifica e inequivoca (fatto aggravato «per effetto della premeditazione, avendo preordinato e avendo organizzato l'agguato sin dai mesi precedenti»). La circostanza, essendo descritta nella sua materiale oggettività, senza lasciare spazio ad alcun elemento valutativo, consente all'imputata l'adeguato esercizio del diritto di difesa (cfr. cfr. Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, D., Rv. 280013; Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). 1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato, atteso che la sentenza ricostruisce la vicenda della consegna dell'arma al Telegrafo, finalizzata alla successiva utilizzazione per l'omicidio, dalla quale emerge con chiarezza il concorso dell'imputata nel porto dell'arma. 1.6. Il sesto motivo è inammissibile. La graduazione della pena, invero, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie, ove la Corte di appello ha specificamente indicato gli aumenti di pena previsti per i singoli reati in materia di armi (anni uno e mesi quattro per la detenzione e anni uno e mesi otto per il porto), ritenendoli congrui rispetto all'arma in questione (un kalashnikov AK47). Sotto altro profilo, va rilevato che il motivo si presenta generico, non avendo la ricorrente indicato le ragioni per le quali, a fronte della detenzione di un kalashnikov usato per un omicidio, si dovesse applicare una pena inferiore a quel