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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 31386/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROCCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5250/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il delitto di bancarotta post fallimentare; Rilevato che il motivo unico del ricorso principale e il motivo aggiunto - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono indeducibili perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, laddove sono indicati gli indici della conoscenza del fallimento della società), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ROCCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5250/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il delitto di bancarotta post fallimentare; Rilevato che il motivo unico del ricorso principale e il motivo aggiunto - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono indeducibili perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, laddove sono indicati gli indici della conoscenza del fallimento della società), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.
Sentenza Cassazione n. 31386/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris