CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 15790/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 648 quarto comma cod.pen., è manifestamente infondato poiché la fattispecie attenuata presuppone una marginale offensività e una occasionalità della condotta che risulta preclusa dai numerosi precedenti penali del ricorrente; che il motivo in ordine alla mancata esclusione della recidiva fondata sul fatto che la pena di diverse condanne oggetto di cumulo è stata scontata in regime di affidamento in prova e dichiarata estinta per esito positivo è manifestamente infondata e generica poiché al corte ha evidenziato che dalla lettura del certificato penale emergono i numerosi e anche gravi precedenti dell'imputato solo in relazione ad alcuni dei quali è stato concesso, in epoca successiva al fatto per cui si procede, l'affidamento in prova; il ricorrente non si confronta in modo specifico con questa motivazione ed incorre anche nel vizio di genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA].eht