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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42898/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] STEFAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena del 23 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro millecinquecento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, co. 2 e 5 cod. pen. 2.

L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità del riconoscimento fotografico posto alla base della pronuncia di condanna.

3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione fotografica rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302).

Pertanto, l'individuazione, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, sì sia detta certa dell'identificazione operata (Sez.

F., n. 43285 del 08/08/2019, Nana, Rv. 277471).

Le modalità dell'individuazione possono invero rilevare non quanto alla legalità della prova, ma nella valutazione del valore probatorio, alla luce dell'apprezzamento in sede di scrutinio di legittimità della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562).

Tanto premesso, il profilo dell'individuazione fotografica è stato correttamente analizzato nella sentenza impugnata: la Corte di appello ha puntualmente esposto i criteri di valutazione adottati e la loro pregnanza, con motivazione esente da vizi logici e coerente con i dati rappresentati.

In particolare, la Corte ha sottolineato che erano stati mostrati alla teste, in dibattimento, 4 fotogrammi ripresi da una telecamera di sorveglianza di una banca ove erano stati effettuati prelievi abusivi tramite un bancomat rubato, e una foto segnaletica dell'imputato: la teste, persona offesa, che si era trovata i ladri di fronte mentre rientrava a casa, ha dichiarato di riconoscere nelle foto l'imputato.

In proposito, la Corte rileva, in modo coerente e non illogico, che la teste non aveva alcun plausibile motivo per mentire in proposito.

A fronte di tale solido impianto motivazionale la difesa si limita a reiterare le medesime doglianze già respinte dai giudici d'appello con motivazione che resiste pienamente alla prospettate censure.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] STEFAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena del 23 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro millecinquecento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, co. 2 e 5 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità del riconoscimento fotografico posto alla base della pronuncia di condanna. 3. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione fotografica rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302). Pertanto, l'individuazione, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, sì sia detta certa dell'identificazione operata (Sez. F., n. 43285 del 08/08/2019, Nana, Rv. 277471). Le modalità dell'individuazione possono invero rilevare non quanto alla legalità della prova, ma nella valutazione del valore probatorio, alla luce dell'apprezzamento in sede di scrutinio di legittimità della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562). Tanto premesso, il profilo dell'individuazione fotografica è stato correttamente analizzato nella sentenza impugnata: la Corte di appello ha puntualmente esposto i criteri di valutazione adottati e la loro pregnanza, con motivazione esente da vizi logici e coerente con i dati rappresentati. In particolare, la Corte ha sottolineato che erano stati mostrati alla teste, in dibattimento, 4 fotogrammi ripresi da una telecamera di sorveglianza di una banca ove erano stati effettuati prelievi abusivi tramite un bancomat rubato, e una foto segnaletica dell'imputato: la teste, persona offesa, che si era trovata i ladri di fronte mentre rientrava a casa, ha dichiarato di riconoscere nelle foto l'imputato. In proposito, la Corte rileva, in modo coerente e non illogico, che la teste non aveva alcun plausibile motivo per mentire in proposito. A fronte di tale solido impianto motivazionale la difesa si limita a reiterare le medesime doglianze già respinte dai giudici d'appello con motivazione che resiste pienamente alla prospettate censure. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i
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