CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 settembre 1975
Cassazione n. 43059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1975 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2 marzo 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen, per aver tentato di impossessarsi dei beni custoditi all'interno di un'autovettura. 2. Contro la sentenza della Corte di appello di Milano, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce l'erronea applicazione di norme processuali. Lamenta la mancata comunicazione alla difesa, nel giudizio di appello, delle conclusioni dei Procuratore generale, previste dall'art. 23-bis, comma 2, decreto- legge 28 ottobre 2020 n. 137. Precisa di non sapere, neppure, se la Procura generale abbia effettivamente formulato tali conclusioni. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, con memoria scritta, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dagli atti (il cui esame è consentito essendo stata fatta questione di inosservanza di norme processuali), invero, non risulta che il Procuratore generale abbia rassegnato le conclusioni né di esse vi è traccia nella sentenza impugnata. Non ci troviamo, dunque, di fronte a una mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, ma a una loro mancata formulazione. Con riferimento alla questione della mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni del pubblico ministero, previste dall'art. 23-bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, si sono formati in giurisprudenza due diversi orientamenti. Secondo una parte della giurisprudenza, «in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale» (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307). Appare evidente che, in base a tale orientamento, nel caso in esame, alcuna nullità si è determinata.Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, <<in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23- bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni» (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175). Va, tuttavia, evidenziato che, nel caso in esame, anche seguendo tale ultimo orientamento, la sentenza impugnata non andrebbe, comunque, annullata. Invero - come rilevato anche nelle pronunce che sono espressione del secondo orientamento esposto - trattandosi di una nullità che consegue alla violazione di disposizioni che attengono solo alla partecipazione della parte pubblica, e trattandosi di nullità a regime intermedio, trova applicazione l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen. che non consente di eccepirle a chi «non ha interesse all'osservanza della disposizione violata» (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175). Nel caso in esame, appare evidente che il ricorrente non ha alcun interesse a eccepire la mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore