CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 29597/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ara;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MariaLuisa Miranda, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito per l’imputato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 19 settembre 2025 il Tribunale di Ferrara hacondannato l’imputata, in qualità di legale rappresentante della New TrasportiS.r.l., alle pene di legge per il reato di cui agli art. 29, comma 1, 55, comma 1,lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, perché aveva omesso di effettuare la valutazione el’elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui agli art. 17 e 28 d.lgs.n. 81 del 2008.2. L’imputata eccepisce la violazione di legge e la violazione di normeprocessuali in relazione agli art. 24 d.lgs. n. 758 del 1994 e 140 cod. proc. civ.(primo motivo) e in relazione all’incidenza degli effetti della dichiarazione diirreperibilità per violazione degli art. 21, commi 1, 2, 3, 24 d.lgs. n. 758 del 1994e degli art. 159 cod. proc. pen., 61 disp. att. cod. proc. pen., 160 e 169 cod. proc.pen. (secondo motivo), in relazione agli art. 131-bis cod. pen. e 530 cod. proc.pen. (terzo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso, relativo all’irregolarità della procedura dinotificazione dell’intimazione a pagare l’oblazione amministrativa, èmanifestamente infondato perché il Giudice ha accertato che è andata a buon finela notifica alla persona fisica, la quale era comunque a conoscenza dell’accessoispettivo dell’8 marzo 2023 e del conseguente provvedimento di sospensionedell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81 del 2008, notificato il 10marzo 2023, atteso che aveva presentato istanza di revoca attraverso un propriodelegato.La giurisprudenza privilegia la conoscenza effettiva dell’ordine dell’autoritàamministrativa per cui è sempre valida la notifica presso il luogo di residenza deldatore di lavoro (tra le più recenti, Sez. 3, n. 41873 del 09/06/2023, Milokanovic,Rv. 285219 – 02).Il secondo motivo di ricorso, relativo alla circostanza secondo cui l’imputatanon aveva potuto pagare non per sua colpa, presuppone il positivo vaglio del primomotivo che è, come detto, inconsistente.Il terzo motivo di ricorso, relativo al diniego della causa di proscioglimentoai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è fondato, perché il Tribunale non ha tenutoconto della condotta sopravvenuta dell’adempimento delle prescrizioni impostedall’organo accertatore e del pagamento del 20% della sanzione, in spregio dellanovella del primo comma della norma per effetto dell’art.1, lett. c), n. 1, d.lgs. n.150 del 2022.Il ricorso va, pertanto, accolto a tali limitati fini, mentre è inammissibile nelresto. Ciò comporta il definitivo accertamento della responsabilità penale dellaricorrente ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di nonpunibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alTribunale di Ferrara in diversa composizione fisica. Dichiara inammissibile il ricorsonel resto.Così deciso, il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]