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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28739/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto contestato e dei presupposti ostativi al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sia privo di specificità poiché espone generiche doglianze, già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici (pag. 3) e coerente con il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale è conforme ai criteri logici e giuridicamente corretto ritenere che il possesso o la messa in circolazione di un assegno al di fuori delle regole che vi presiedono costituisce di per sé indizio grave che assurge a dignità di prova piena se, in difetto di plausibili giustificazioni, si ponga come coerente e necessaria conseguenza di una consapevole e volontaria acquisizione illecita avvenuta, a monte, da parte di chi tale assegno abbia poi trasmesso all'imputato e, quindi, come prova dell'elemento soggettivo - da parte di quest'ultimo - proprio del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 34522 del 29/07/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929; Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245631; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234654); osservato, inoltre, che l'ipotesi del concorso dell'imputato nel reato presupposto di furto è stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità, peraltro in termini del tutto generici (sul punto v., da ultimo, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313), e che la Corte ha escluso la non abitualità della condotta in ragione dei tre precedenti per furto con strappo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto contestato e dei presupposti ostativi al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sia privo di specificità poiché espone generiche doglianze, già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici (pag. 3) e coerente con il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale è conforme ai criteri logici e giuridicamente corretto ritenere che il possesso o la messa in circolazione di un assegno al di fuori delle regole che vi presiedono costituisce di per sé indizio grave che assurge a dignità di prova piena se, in difetto di plausibili giustificazioni, si ponga come coerente e necessaria conseguenza di una consapevole e volontaria acquisizione illecita avvenuta, a monte, da parte di chi tale assegno abbia poi trasmesso all'imputato e, quindi, come prova dell'elemento soggettivo - da parte di quest'ultimo - proprio del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 34522 del 29/07/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929; Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245631; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234654); osservato, inoltre, che l'ipotesi del concorso dell'imputato nel reato presupposto di furto è stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità, peraltro in termini del tutto generici (sul punto v., da ultimo, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313), e che la Corte ha escluso la non abitualità della condotta in ragione dei tre precedenti per furto con strappo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos