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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47914/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della sentenza.

Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, sulla insussistenza del dolo e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; non contiene quindi specifici motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata; che rileva come la ricorrente ha presentato una dichiarazione palesemente falsa e in considerazione della scolarizzazione della stessa aveva ben compreso la sua falsità.

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanta adeguatamente motivata (in doppia conforme).

2. Relativamente alla sospensione condizionale la decisione rileva la presenza di un precedente penale specifico.

Infatti "Non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali.

Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati" (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011 - dep. 01/08/2011, Albanito, Rv. 25058301).

Inoltre, rileva la sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva neanche chiesto il beneficio al giudice di primo grado.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della sentenza. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, sulla insussistenza del dolo e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; non contiene quindi specifici motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata; che rileva come la ricorrente ha presentato una dichiarazione palesemente falsa e in considerazione della scolarizzazione della stessa aveva ben compreso la sua falsità. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanta adeguatamente motivata (in doppia conforme). 2. Relativamente alla sospensione condizionale la decisione rileva la presenza di un precedente penale specifico. Infatti "Non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali. Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati" (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011 - dep. 01/08/2011, Albanito, Rv. 25058301). Inoltre, rileva la sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva neanche chiesto il beneficio al giudice di primo grado. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 47914/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris