CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 settembre 1958
Cassazione n. 05399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il 23/09/1958 a Cosenza avverso l'ordinanza del 08/04/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 8-9/4/2021, depositata il 27/7/2021, il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame il decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 8/3/2021 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro in relazione al delitto di cui all'art. 353-bis cod. pen., eseguito in data 9/3/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto personal computer, tablets, hard disk, chiavette USB, telefoni cellulari, CD e DVD, files contenuti in un account di posta elettronica. 2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e apparenza di motivazione in relazione alla mancata indicazione del fumus commissi delictí e all'indebito esercizio da parte del Tribunale di un potere sostitutivo. Era stata eccepita la mancanza nel decreto del P.M. dell'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione e dunque l'indicazione della condotta penalmente rilevante, costituente il presupposto per la valutazione del nesso di pertinenzialità. Il Tribunale aveva respinto la doglianza, dando rilievo al titolo di reato, alle generiche indicazioni contenute nel decreto e al richiamo di un'informativa della G.d.F., ma senza che risultassero descritte le condotte idonee ad integrare il reato, senza che fosse dato conto di quali profili, tra quelli evocati nella fattispecie incriminatrice, fossero stati ritenuti rilevanti e del procedimento nel quale si sarebbe verificata l'illecita interferenza, per tale via assumendo il mezzo di ricerca della prova valore esplorativo. Né avrebbe potuto rilevare il richiamo dell'informativa, occorrendo una valutazione critica dell'atto ed essendo necessario che l'interessato fosse posto in condizione di conoscere il contenuto dell'atto unitamente al decreto di sequestro, ciò che nel caso in esame non era avvenuto, essendo insufficiente la successiva ostensione in sede di riesame. Né alla lacuna avrebbe potuto porre rimedio il Tribunale attraverso una supplenza argomentativa. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.253 e 125 cod. proc. pen. con riguardo alla qualificazione delle res sottoposte a vincolo e al relativo nesso di strumentalità. Il P.M. non aveva motivato in ordine alla qualificazione delle res e al legame individuabile tra il materiale sequestrato e la fattispecie di reato. Il Tribunale aveva indebitamente provveduto ad un'integrazione, parlando di cose pertinenti al reato e peraltro facendo riferimento al diverso paradigma della turbativa d'asta. Il materiale era stato dunque sottoposto a vincolo senza riferimento ad una concreta fattispecie delineata nei tratti essenziali e senza indicazione delle ragioni per cui lo stesso fosse pertinente al reato e delle finalità probatorie, dovendosi invece dar conto delle ragioni per cui sia necessario un sequestro esteso e onnicomprensivo, in relazione al tipo di reato, di condotta e di ruolo attribuiti al soggetto titolare dei beni e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro. Né dal decreto né dalla informativa della G.d.F. emergeva la motivazione della strumentalità della notevole mole di beni e dati sottoposti a sequestro, delineandosi la natura esplorativa di quest'ultimo e l'indebito esercizio da parte del Tribunale di un indebito potere integrativo. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.324, comma 7, 253, 125 cod. proc. pen., 42 Cost. e 1 primo protocollo addizionale alla Convenzione E.D.U. in ordine alla finalità probatoria. Il Tribunale aveva trascurato il presupposto normativo necessario per l'apposizione del vincolo, cioè il nesso di pertinenzialità, e aveva comunque reso una motivazione apparente circa la finalità probatoria. Il Tribunale, in contrasto con principi ormai consolidati, aveva finito per ravvisare l'esigenza in re ipsa, fermo restando che nel decreto si indicava che il materiale era indispensabile a fini probatori per aver riscontro dei fatti di reato ascritti agli indagati e nell'ordinanza si sosteneva che la funzione probatoria sarebbe stata di immediata evidenza. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.253, 275, 125 cod. proc. pen. 42 Cost. 1 primo protocollo addizionale C.E.DU. Il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine alle deduzioni difensive circa la violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato ed assume rilievo assorbente. 2. Va invero rimarcato come il decreto di perquisizione e conseguente sequestro, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro in data 8/3/2021, eseguito il 9/3/2021, fosse privo della pur sintetica indicazione delle condotte di cui si trattava di verificare la sussistenza, essendosi fatto riferimento solo al reato di cui all'art. 353-bis, cod. pen., con riguardo a procedure di evidenza pubblica per la selezione di personale e per la scelta dei contraenti, poste in essere dalle strutture facenti capo all'A.S.P. di Catanzaro e in particolare dall'A.O.U. [OSCURATO:PERSONA]. Il contenuto e l'oggetto di tali condotte, genericamente evocate, avrebbe dovuto desumersi dal richiamo di una informativa della Guardia di Finanza di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 3/3/2021, ma in concreto non allegata al decreto.3/( Il Tribunale, sulla base di tale informativa, ha integrato gli elementi desumibili dal decreto, delineando condotte più specifiche, riconducibili alle procedure di evidenza pubblica e all'operato della ricorrente. 3. Ma in realtà deve rilevarsi che il decreto deve autonomamente indicare gli elementi essenziali di tempo, luogo e azione, che costituiscono l'oggetto dell'indagine e ai quali deve correlarsi da un lato il fumus delicti e dall'altro la verifica delle esigenze di accertamento, sottese alla perquisizione e al conseguente sequestro (Sez. 3, n. 3604 del 16/1/2019, Spinelli, Rv. 275688). Non è sufficiente, a tal fine, il mero richiamo di un atto di indagine, che non sia specificamente incorporato o allegato, in quanto il soggetto interessato deve essere posto immediatamente, cioè nel momento in cui viene in rilievo la facoltà di impugnazione, in condizione di confrontarsi con gli elementi che danno contenuto all'atto compiuto e di formulare una scelta consapevole circa le modalità di esercizio del diritto di difesa, senza che si possa ritenere bastevole, in tale prospettiva, il deposito dell'atto richiamato nella successiva fase del giudizio di riesame, la cui attivazione postula che sia stata effettuata una meditata scelta (per tale analisi si rinvia a Sez. 6, n. 10815 del 16/2/2021, Marciano, non massinnata; ma per considerazioni analoghe può farsi riferimento anche a Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252). 4. Sulla base di tali rilievi deve rilevarsi che il decreto era inficiato da un genetico vizio, non emendabile attraverso un'analisi integrativa del Tribunale, che avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto di quel vizio e a trarne le debite conseguenze. Di qui, in accoglimento del ricorso e con assorbimento degli ulteriori motivi, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento genetico, con conseguente restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto emesso dal Pubblico Ministero in data 8/3/2021, ordinando la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero. Così deciso 1'11/1/2022 [OSCURATO:PERSONA]