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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33975/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Trani, i quali insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari confermava la decisione emessa dal Tribunale di Bari, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di .giustizia perché ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto per avere presentato, nella sua qualità di socio compartecipe al 99% della "[OSCURATO:PERSONA] s.a.d. di Acella C & c", al fine di evadere le imposte, una dichiarazione infedele per l'anno di imposta 2011, omettendo di indicare operazioni imponibili, ai fini Irpef, per un importo di 366.245 euro, con imposta evasa pari a 156.021 euro. [OSCURATO:PERSONA] settembre 2012, data di presentazione della dichiarazione.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite i difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000.

Assume il ricorrente che la Corte di merito ha recepito la motivazione del Tribunale, che ha rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., senza confrontarsi con i motivi di appello, laddove si evidenziava che la fattispecie di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 ha subito più modificazioni in relazione all'individuazione della soglia di punibilità, la quale, con riguardo alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015, era stata fissata in 150.000 euro, norma, quest'ultima, da applicarsi nel caso di specie, in quanto più favorevole; ad avviso del ricorrente, pertanto, essendo il superamento della soglia di soli 6.000 euro, l'offesa sarebbe qualificabile come di "speciale tenuità".

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza elaborata dalle Sezioni Uniti a proposito dell'art. 131-bis cod. pen. (si richiamano le sentenze n. 13681 e n. 13682 del 2016), espone il ricorrente che i giudici di merito non avrebbero considerato tutti gli elementi del caso concreto, tra cui la circostanza che l'imputato, prima dell'apertura del dibattimento, abbia provveduto ad effettuare dei versamenti, sia pure parziali, delle imposte che non erano state versate a causa di difficoltà economiche.

3. I motivi di ricorsi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono manifestamente infondati.4.

E' ben vero che, con i motivi di appello il difensore aveva evidenziato che la norma incriminatrice di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, nel corso del tempo, ha subìto tre modifiche, le quali hanno inciso, tra l'altro, sulla soglia di punibilità, individuata, con riferimento a taluna delle imposte evase, dapprima in 50 mila euro, nel periodo tra il 17 settembre 2011 al 21 ottobre 2015 per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 36-vides semel, lett. d) ed e), d.l. 13 agosto 2011, n. 138; quindi in 150 mila euro, nel periodo tra il 22 ottobre 2015 al 26 ottobre 2019 in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015; infine, in 100 mila euro, soglia attualmente in vigore dal 27 ottobre 2019, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 124 del 2019 E' altrettanto vero che, in quanto più favorevole, occorre considerare la soglia più alta, pari a 150 mila euro, in relazione alla quale il ricorrente ha evidenziato uno scostamento di "solo" sei mila euro.

5. Nondimeno, la Corte di appello, nel confrontarsi con i motivi di appello incentrati sull'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ha dato rilevanza sia alle modalità della condotta, consistita nella mancata registrazione e contabilizzazione di diverse fatture in un arco temporale prolungato, sia all'intensità del dolo: elementi che sono stati ritenuti di per sé stessi incompatibili con una valutazione di "particolare tenuità" dell'offesa.

Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, a fronte della quale il ricorrente oppone unicamente il superamento - peraltro non minimale (cfr. Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946) - della soglia, elemento che deve essere apprezzato unitamente a tutti gli altri fattori contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen., come correttamente operato della Corte di appello, in ciò allineandosi al principio secondo cui il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Si osserva, infine, che l'asserito versamento tardivo - e parziale - delle imposte non trova riscontro nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha indicato atti processuali da cui desumere tale circostanza, che deve perciò ritenersi indimostrata.

6. Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Va, infine, rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Trani, i quali insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari confermava la decisione emessa dal Tribunale di Bari, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di .giustizia perché ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto per avere presentato, nella sua qualità di socio compartecipe al 99% della "[OSCURATO:PERSONA] s.a.d. di Acella C & c", al fine di evadere le imposte, una dichiarazione infedele per l'anno di imposta 2011, omettendo di indicare operazioni imponibili, ai fini Irpef, per un importo di 366.245 euro, con imposta evasa pari a 156.021 euro. [OSCURATO:PERSONA] settembre 2012, data di presentazione della dichiarazione. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite i difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. Assume il ricorrente che la Corte di merito ha recepito la motivazione del Tribunale, che ha rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., senza confrontarsi con i motivi di appello, laddove si evidenziava che la fattispecie di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 ha subito più modificazioni in relazione all'individuazione della soglia di punibilità, la quale, con riguardo alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015, era stata fissata in 150.000 euro, norma, quest'ultima, da applicarsi nel caso di specie, in quanto più favorevole; ad avviso del ricorrente, pertanto, essendo il superamento della soglia di soli 6.000 euro, l'offesa sarebbe qualificabile come di "speciale tenuità". 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Dopo aver richiamato la giurisprudenza elaborata dalle Sezioni Uniti a proposito dell'art. 131-bis cod. pen. (si richiamano le sentenze n. 13681 e n. 13682 del 2016), espone il ricorrente che i giudici di merito non avrebbero considerato tutti gli elementi del caso concreto, tra cui la circostanza che l'imputato, prima dell'apertura del dibattimento, abbia provveduto ad effettuare dei versamenti, sia pure parziali, delle imposte che non erano state versate a causa di difficoltà economiche. 3. I motivi di ricorsi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono manifestamente infondati.4. E' ben vero che, con i motivi di appello il difensore aveva evidenziato che la norma incriminatrice di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, nel corso del tempo, ha subìto tre modifiche, le quali hanno inciso, tra l'altro, sulla soglia di punibilità, individuata, con riferimento a taluna delle imposte evase, dapprima in 50 mila euro, nel periodo tra il 17 settembre 2011 al 21 ottobre 2015 per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 36-vides semel, lett. d) ed e), d.l. 13 agosto 2011, n. 138; quindi in 150 mila euro, nel periodo tra il 22 ottobre 2015 al 26 ottobre 2019 in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015; infine, in 100 mila euro, soglia attualmente in vigore dal 27 ottobre 2019, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 124 del 2019 E' altrettanto vero che, in quanto più favorevole, occorre considerare la soglia più alta, pari a 150 mila euro, in relazione alla quale il ricorrente ha evidenziato uno scostamento di "solo" sei mila euro. 5. Nondimeno, la Corte di appello, nel confrontarsi con i motivi di appello incentrati sull'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ha dato rilevanza sia alle modalità della condotta, consistita nella mancata registrazione e contabilizzazione di diverse fatture in un arco temporale prolungato, sia all'intensità del dolo: elementi che sono stati ritenuti di per sé stessi incompatibili con una valutazione di "particolare tenuità" dell'offesa. Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, a fronte della quale il ricorrente oppone unicamente il superamento - peraltro non minimale (cfr. Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946) - della soglia, elemento che deve essere apprezzato unitamente a tutti gli altri fattori contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen., come correttamente operato della Corte di appello, in ciò allineandosi al principio secondo cui il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Si osserva, infine, che l'asserito versamento tardivo - e parziale - delle imposte non trova riscontro nella sentenza impugnata, né il ricorrente ha indicato atti processuali da cui desumere tale circostanza, che deve perciò ritenersi indimostrata. 6. Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Va, infine, rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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