CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21113/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2019 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi, anche replicando alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente - quanto alla pena che riduceva - la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 9 marzo 2018, con la quale erano stati condannati, all'esito di giudizio abbreviato, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi D), E) e G) della rubrica. In particolare, erano stati contestati ai suddetti imputati i seguenti reati: - (capo D) artt. 110, 81, 319, 319-bis e 321 cod. pen., perché [OSCURATO:PERSONA], quale Direttore amministrativo delle ADISU Orientale, Parthenope e Federico II, e [OSCURATO:PERSONA], quale RUP presso le stesse aziende regionali, si erano fatti promettere e consegnare da [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), titolare della società Pulitalia, somme di danaro e altri beni per compiere atti contrari ai doveri dei loro uffici, ovvero per affidare a società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] commesse per i servizi presso i suddetti istituti, derogando alla materia in materia di appalti; - (capo E) artt. 110, 81, 319, 319-bis e 321 cod. pen., perché nelle stesse qualità si erano fatti promettere e consegnare da [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), titolare della società Zero 2 Outlet, attraverso la internnediazione del [OSCURATO:PERSONA], somme di danaro per compiere atti contrari ai doveri dei loro uffici, ovvero per affidare alla suddetta società commesse per i servizi presso i suddetti istituti, derogando alla materia in materia di appalti; - (capo G) artt. 110, 112, 81, 59, secondo comma, e 353, secondo comma cod. pen., perché nelle stesse qualità in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], titolare della Cooperativa SAF [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], titolare della GSN e [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] (giudicati separatamente) avevano turbato, con collusioni e mezzi fraudolenti, il regolare svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di pulizie presso la ADISU Federico II, pilotandone l'affidamento alla ditta Coop SAF [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciando con atti separati i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Vizio di motivazione in relazione alla interpretazione delle conversazioni intercettate e alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle imputazioni oggetto di condanna. Quanto alla vicenda di cui al capo D), la Corte di appello ha ritenuto che le intercettazioni venissero a riscontrare le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine al versamento delle tangenti "anche nelle mani" del ricorrente, oltre che di quelle del [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, nessun riscontro si ricava da dette intercettazioni, tenuto viepiù conto che l'unica captazione che vi è stata tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] dimostrava un rapporto formale tra i due e l'intenzione del primo di voler risparmiare sulla spesa pubblica (a fronte di molteplici dialoghi captati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] connotati da toni amicali), e le altre si pongono in antinomia logica con il risultato probatorio indicato dalla Corte di appello. In particolare, si richiamano: - la captazione in cui [OSCURATO:PERSONA] affermava di aver versato "il deca" al [OSCURATO:PERSONA]; - la captazione in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva al [OSCURATO:PERSONA] di essere lui quello che faceva tutte le determine (che [OSCURATO:PERSONA] quindi firmava soltanto). Né poteva fungere da riscontro la captazione in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di versare al [OSCURATO:PERSONA] le somme che pollo stesso divideva, in quanto nulla provava sulla effettiva successiva destinazione (soltanto ipoteticamente dedotta) di tali somme a favore del ricorrente. La Corte di appello ha affrontato in modo carente le censure mosse dal ricorrente alla ritenuta partecipazione del medesimo ad incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: da una captazione emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] semplicemente informava il [OSCURATO:PERSONA] che stava scendendo con il direttore a prendere un caffè e se lo stesso voleva raggiungerli; da altra che l'Umberto con cui si doveva parlare era persona diversa dal ricorrente, non avendo senso la frase se riferita a persona presente al dialogo. Resta inesplorato il tema decisivo della legittimità degli atti amministrativi, affrontato dalla difesa con il gravame, secondo la Corte di appello ritenuto superato dal contenuto delle captazioni. In ordine al capo E), la Corte di appello si è limitata a rispondere con un lapidario argomento, tratto dalla captazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo aveva avvertito l'altro che stava per giungere l'offerta Zero 2. Nulla si motiva sul coinvolgimento nel reato del ricorrente, considerata viepiù la fallacia delle argomentazioni di primo grado, basate sulla mera sottoscrizione da parte del ricorrente delle determine in questione e sulla ritenuta consapevolezza degli accordi criminosi portati avanti dal [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di entrambi. Questa conclusione peraltro era basata sulla captazione in cui era stato ritenuto presente il ricorrente, mentre sicuramente si trattava di altra persona. Pertanto, tanto per il capo D) che per quello E) le conclusioni tratte a carico del ricorrente sono meramente congetturali (in definitiva basate sulla sola firma delle determine) e la Corte di appello non ha risolto le illogicità e le aporie segnalate con il gravame. In merito al capo G), ancora una volta la Corte di appello è ricorsa ad un approccio meramente congetturale e deduttivo del coinvolgimento nel reato del ricorrente, attribuendo anche a lui l'operato del [OSCURATO:PERSONA] sol perché era il ricorrente l'affidatario dell'incarico e non potendo il [OSCURATO:PERSONA] rischiare di non ottenere il risultato lasciando all'oscuro il ricorrente. Risulta infatti neutra e non riscontrata l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA] dell'essersi messo d'accordo con il [OSCURATO:PERSONA] "d'intesa" con il ricorrente.Va evidenziato come emerge dalle captazioni che [OSCURATO:PERSONA] aveva ampi margini di manovra nell'ufficio e non un ruolo meramente subalterno al ricorrente. 2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Vizio d motivazione in merito alla ritenuta responsabilità del ricorrente. La Corte di appello ha ritenuto come il primo giudice pienamente credibili e attendibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio che la difesa contesta là dove si afferma che ben poteva il [OSCURATO:PERSONA] assumere il ruolo di vittima, in quanto erano state accertate condotte intimidatorie ai danni del dichiarante: di tale accertamento non vi è traccia, anzi emergono toni confidenziali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conseguenza, in mancanza della prova della effettiva dazione delle somme di danaro e della contrapartita in termini di vantaggio, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] nel dare "dritte" e rapportarsi in modo confidenziale poteva iscriversi in un atteggiamento volto ad entrare nelle grazie del [OSCURATO:PERSONA], e non in un sinallagma corruttivo. [OSCURATO:PERSONA], che si era reso protagonista di vicende corruttive di più rilevante impatto, nella specie ha reso propalazioni confusionarie e prive di riscontri sui soggetti parti del rapporto corruttivo, sulla richiesta da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di richieste corruttive e sulla dazione di tali somme. Quanto alle dazioni di danaro, a fronte di dichiarazioni confuse e contraddittorie, le captazioni non offrono riscontri e la prova di quando, dove, come e a chi siano state consegnate dette somme. Nessun riscontro è fornito per la dazione del telefonino (sul punto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è vago e non ricorda). [OSCURATO:PERSONA] anche nelle captazioni fa ricorso a millanterie per giustificare ammanchi di danaro. La procedura per l'affidamento degli incarichi era inoltre legittima. Quanto alla turbativa della gara, la Corte di appello fonda la prova in una captazione in cui si fa rifermento ad un incontro per accordarsi, incontro peraltro al quale il [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato (come si evince dall'assenza dell'avviso via telefono che doveva venire dal [OSCURATO:PERSONA] al momento del suo arrivo al luogo convenuto). Non vi è inoltre la prova della simulazione della presenza delle tre offerte. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. nriodd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. i ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. Prima di procedere all'esame delle censure è opportuno richiamare i principi di diritto rilevanti nello scrutinio delle questioni sollevate dalle difese. 2.1. In primo luogo, quanto alla completezza della motivazione resa dal giudice di appello, è legittimo il ricorso alla motivazione per relationem, che recepisca quella resa dal primo giudice, omettendo di esaminare ex novo quelle doglianze che già avevano trovato risposta nella sentenza di primo grado, così da costituire le motivazioni delle sentenze di merito, in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Rv. 215722). 2.2. Costituisce inoltre questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). Invero, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, v. 263715). D'altra parte, anche in tema di travisamento della prova, si è costantemente affermato che tale vizio è configurabile soltanto quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (in caso di intercettazioni, tra tante, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567). 2.3. Va infine anche richiamato il corretto metodo di analisi della prova indiziaria, secondo cui il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (da ultimo, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 28060, in senso conforme tra tante a Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di queste premesse, va osservato che la maggior parte delle censure proposte dal ricorrente non si confrontano con i suddetti principi, ora evidenziando carenze argomentative della sentenza impugnata, ora investendo il "significato" probatorio delle captazioni, ora segmentando la valenza dimostrativa delle evidenze, ora ancora contestando la valutazione dei riscontri alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, la Corte di appello ha osservato (pag. 11) come le questioni sollevate dalle difese si risolvessero in questioni già ampiamente esaminate dal Tribunale e ancor prima in sede cautelare. Il che consentiva di fare legittimo rinvio, condividendole, alle argomentazioni del primo giudice. Inoltre, i giudici di merito hanno evidenziato quali fossero i rapporti tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non limitati alla commissione delle singole imputazioni, ma volti a sfruttare reciprocamente (definendosi una "squadra") gli incarichi pubblici che [OSCURATO:PERSONA] si trovava a via via a ricoprire. 3.1. Quanto al capo D), già in primo grado era stato chiarito che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] venivano soltanto a confermare e chiarire il contenuto delle captazioni, già di per sé eloquenti quanto alla prova della vicenda corruttiva. Pertanto, è aspecifica la censura del ricorrente là ove inverte il rapporto tra le due fonti probatorie, pretendendo che siano le captazioni a fungere da riscontro esterno alla chiamata del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto poi al coinvolgimento del ricorrente, la lettura del compendio probatorio da parte della difesa mira a isolare chirurgicamente alcune evidenze, trascurandone la lettura integrale o omettendo la citazione di alcune prove valorizzate dai giudici di merito, o ad avanzare rilievi di merito sul significato di alcune prove non oggetto di censura in sede di appello. Così, per la captazione del 15 aprile 2015, richiamata dalla Corte di appello per delineare l'attivo coinvolgimento del ricorrente nel meccanismo corruttivo, della quale in questa sede viene estrapolato dalla difesa un mero passaggio per contestare le dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA]. La lettura di questa captazione rivela, come ha argomentato la Corte di appello, i rapporti esistenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] e il suo interlocutore in modo confidenziale fanno riferimento ad "Umberto", ben conosciuto dal [OSCURATO:PERSONA], che era diventato "Direttore della Federico II" e che aveva ottenuto anche un'altra facoltà: questi era disponibile a dare incarichi conoscendo pure il "costo" dell'operazione; [OSCURATO:PERSONA] aveva "già pagato" per entrare nel giro ("la dentro") e lui doveva favorirli, in particolare per gli appalti delle pulizie a favore di [OSCURATO:PERSONA] presi "mese per mese". In questo contesto in cui i due conversanti fanno riferimento ai favori ricevuti e che intendevano ricevere nel futuro dal "Dottore", [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che aveva iniziato l'appalto e che la tangente era stata pagata, ("un deca") "tramite il suo ometto.. Pasquale" (il [OSCURATO:PERSONA]) e della preoccupazione che da "direttore dell'ADISU" il predetto potesse lasciare l'incarico. Quindi tale captazione, come correttamente argomentato dalla Corte di appello, era in linea con le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], posto che non tutte le tangenti erano pagate direttamente al ricorrente e quella indicata nella suddetta captazione era soltanto una di quelle pagate al [OSCURATO:PERSONA], benché diretta al ricorrente. La suddetta captazione confermava inoltre, in ordine ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, quanto illustrato dal giudice di primo grado con riferimento alla conversazione del 5 maggio 2015 (che pertanto non poteva ritenersi mera millanteria) nella quale il primo aveva espresso la sua soddisfazione ad avere "in squadra il direttore" (il ricorrente). Ancora la Corte di appello ha richiamato la captazione del 25 agosto 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nella quale cui venivano comunicate da quest'ultimo le difficoltà a future assegnazioni con il "metodo" fino ad allora seguito e della necessità di dover procedere formalmente tramite Consip e Meta perché stavano avendo "problemi" e stavano "addosso ad Umberto" (così confessando di aver bypassato le procedure); nonché quella del 17 settembre 2015 (non affrontata dalla difesa con l'appello) nella quale emergevano i rapporti confidenziali tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e venivano effettuati calcoli sugli importi delle gare da prendere con la previsione delle relative tangenti ("le spese commerciali"). Nella specie, l'Umberto aveva prospettato "risorse più grandi" da sfruttare se fosse andato all'ARPAC. Che l'Umberto presente a tale ultima captazione non fosse il ricorrente è questione di merito non sollevata in appello (la Corte di appello invero ha rilevato che la captazione fosse stata "eloquentemente obliterata dalla difesa nell'atto di appello" e su tale punto nulla ha osservato in questa sede il ricorrente) e che comunque appare anche ictu °culi manifestamente infondata (stante i plurimi riferimenti alla persona del ricorrente). Quanto al tema della legittimità degli atti amministrativi, la Corte di appello ha spiegato in modo adeguato come le captazioni e le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] avevano consentito di dimostrare la illegittimità degli incarichi affidati senza gara al predetto: in particolare il meccanismo per aggirare la normativa era qu frazionare la durata degli incarichi e le captazioni davano atto di incarchi che in definitiva venivano ad avere durata breve così da non superare la soglia prevista dalla normativa (come si è detto dalle captazioni era emersa la stessa consapevolezza degli imputati di aver percorso una via illecita e per la quale stavano avendo "problemi"). 3.2. In ordine al capo E), quanto al dedotto "stringatissimo argomento" utilizzato dalla Corte di appello, è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata fa rinvio integrale alla sentenza di primo grado, limitandosi a richiamare tra le varie fonti di prova la captazione dell'Il dicembre 2014. Quindi il motivo è generico per quello che si è già osservato al paragrafo 2.1. del considerato in diritto. Anche i riferimenti critici alla sentenza di primo grado sono aspecifici, in quanto il ragionamento probatorio che si rinviene in tale sentenza si fonda non solo sulle prove indicate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ha infatti richiamato le prove che venivano a dimostrare il complessivo meccanismo corruttivo che legava gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel quale veniva ad inserirsi anche la vicenda corruttiva che vedeva come corruttore anche il genero del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo era stato introdotto dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per commesse di lavaggio-biancheria). Si trattava in definitiva del medesimo contesto e delle medesime modalità corruttive, pur se formalmente separate. Come per la imputazione di cui al capo D), la Corte di appello ha valorizzato le captazioni, prima ancora che le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], che avevano confermato la condotta corruttiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre alla captazione dicembre 2014 in cui [OSCURATO:PERSONA] avvisava [OSCURATO:PERSONA] che era in arrivo l'offerta per la ditta di [OSCURATO:PERSONA], ve ne erano altre indicate dal primo giudice in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fanno il punto delle somme pagate per l'assegnazione, del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], cfr. pagg. 48-54 della sentenza di primo grado). 3.3. In merito al capo G), la Corte di appello ha spiegato in modo lineare e non congetturale la partecipazione del ricorrente alla vicenda della turbativa della gara, in quanto collocata anch'essa nella rete accertata di rapporti illeciti instaurata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la gestione degli affidamenti delie Adisu dirette da quest'ultimo. La ritenuta partecipazione del ricorrente anche al reato in esame veniva quindi a saldarsi con quanto emerso dalle captazioni sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulle modalità di gestione degli affidamenti e sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Già nell'agosto 2015 infatti [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] che era necessario studiare altri meccanismi per affidare gli incarichi in quanto vi erano controlli su "Umberto". Pertanto, in questa ricostruzione, sufficiente era il richiamo del orte di appello alle captazioni esposte nella sentenza di primo grado che venivano a consolidare la conferma del pieno coinvolgimento del ricorrente anche in tale vicenda. Così le captazioni che davano conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato l'autore della delibera (in quella del 7 marzo 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in cui il primo chiedeva se "là era stato fatto" preannunciando di "incontrare" pure lui "più tardi"; quella successiva in pari data (in cui [OSCURATO:PERSONA] rassicurava Rinaldi del risultato e che stava uscendo "da dove doveva uscire"), quella dell'8 marzo 2016 (in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato il meccanismo organizzato per ottenere l'assegnazione di gare dalla Federico II con il [OSCURATO:PERSONA] che era in definitiva "l'uomo di [OSCURATO:PERSONA]"). 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il ricorrente si limita a reiterare le censure versate nell'appello, senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte di appello. La Corte di appello ha ritenuto le doglianze proposte anche dal ricorrente la mera ripetizione di questioni già ampiamente vagliate in primo grado e ha comunque dato alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] la valenza di "riscontro" alle captazioni, che dimostravano già da sole, in modo eloquente e diretto, le vicende illecite contestate al [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle dazioni di danaro e al telefonino, i rilievi difensivi sono generici rispetto alle captazioni richiamate "per relationem" dalla Corte di appello. In ogni caso il reato di corruzione si consuma con la sola promessa delle dazioni e pertanto non era necessaria la prova delle stesse (in tal senso cfr. sentenza di primo grado pag. 45). Sulla legittimità degli affidamenti, si è già osservato la manifesta infondatezza del medesimo punto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e pertanto ad essa si rinvia (paragrafo 3.2. del considerato in diritto). Generici, in quanto meramente oppositivi, sono i rilievi relativi alla turbativa della gara. Sulla ricostruzione della vicenda si rinvia a quanto osservato al paragrafo 3.3. del considerato in diritto. In questa ricostruzione, la Corte di appello ha fornito una non illogica spiegazione del senso della captazione dell'8 marzo 2016 (quanto alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'appuntamento con il [OSCURATO:PERSONA] al bar Ramada). Sulla prova della simulazione della presenza delle tre offerte, è sufficiente il rinvio della Corte di appello alle eloquenti captazioni contenute nella sentenza di primo grado. 5. Per le considerazioni svolte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali e della somma i-curo tremila in favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi dimostra