CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06934/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01B1KY9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona in data 21.2.2022, a seguito di giudizio immediato, aveva condannato DritdjGjata alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro trentamila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione con finalità di cessione a terzi di Kg 3,416 di eroina, accertata in Verona il 12.3.2021). 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. Con il primo deduce ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 533 e 546 cod.proc.pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla richiesta difensiva di assoluzione. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 114 cod. pen. Con il terzo motivo deduce l'eccessività della pena irrogata ed in ogni caso la carenza e/o la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione sul punto ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. 3.11 ricorso é manifestamente infondato. Il primo motivo é inammissibile. Ed invero la censura sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio nnotivatorio contesta la valutazione del compendio probatorio effettuato dalla Corte di merito a sostegno del giudizio di colpevolezza nei riguardi dell'odierno imputato, di fatto sollecitando una diversa lettura degli elementi probatori come tale inammissibile in sede di legittimità. Il secondo motivo é del pari inammissibile. Ed invero la censura é meramente riproduttiva di analoga doglianza proposta in appello non confrontandosi con le puntuali statuizioni della sentenza impugnata che ha escluso la ricorrenza della circostanza di cui all'art. 114 cod.pen., considerato che la semplice attività di guidare l'auto a bordo della quale [OSCURATO:PERSONA] ha raggiunto la casa del Biscia costituisce un essenziale contributo alla consumazione del reato, tenuto conto che il Dritan in ragione della consuetudine di vita era ben consapevole della natura dell'affare. Manifestamente infondato é il terzo motivo di ricorso. Va premesso che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444). Nella specie, peraltro, il giudice d'appello ha rilevato che i precedenti attestati dal certificato penale avrebbero giustificato l'applicazione, ove contestata, della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co