CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02879/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.07237/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in v irtù di procura in calce alricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione dellasentenza n. 473/ 20 19 del Tribunale di Belluno , pubblicata il 7 novembre2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. C.C. 13.11.2023 N. R.G. 07237/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il 20 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], dopo avere assistito ad una lite tra la figlia, [OSCURATO:PERSONA],e il genero, [OSCURATO:PERSONA], si recò dai Carabinieri e, riferendosi al genero , che esercitava la professione notarile, rilasciò le seguenti dichiarazioni: «ha un giro con un assicuratore, che gli procura un sacco di cose, gli procura case qua in giro … e poi lo porta a giocare … un notaio che va a giocare a videopoker … si ferma vicino a un benzinaio e si ferma a giocare alle macchinette… e questo assicuratore gli tiene tutto il giro di intestazioni … si chiama Salvo … Salvatore e ha una mega villa fuori Belluno … avrà sui 64-65 anni, è quello che fa (ha) gli intrallazzi». Per queste dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposta a procedimento penale per diffamazione , commesso nei confronti del genero,[OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA] igliaro , il quale si costituì parte civile. L’imputata fuassolta sia in primo grado, dal G iudice di pace , che in secondo grado,dal Tribunale di Belluno , che ritenne sussistente, nella fattispecie, sia pure sul piano putativo, la scriminante della provocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 599 cod. pen.. Su ricorsodella parte civile,la Corte di cassazione rinviò , ex art.622 cod. proc. pen.,al Tribunale di Belluno in sede civile, rilevando che, in funzione della pronuncia di assoluzione, l’applicazione dell’esimente della provocazione, in forma putativa, era stata effettuatatralasciando di verificare il necessario presupposto del coinvolgimento del terzo ([OSCURATO:PERSONA]) nella vicenda provocatoria posta in essere da MichelePalumbo, ovverosia dall’autore del presunto fatto ingiusto a cui avrebbe reagito [OSCURATO:PERSONA] con la condotta diffamatoria. C.C. 13.11.2023 N. R.G. 07237/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2.Il Tribunale di Belluno, in sede di giudizio ex art.622 c od. proc. pen., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno subìto da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza del comportamento illecito da lei tenuto, liquidandolo equitativamente nella somma di Euro 2.000,00. Il Tribunale ha decisosulla base dei seguenti rilievi: I-in primo luogo, poiché nel processo penale «sia il Giudice di pace in primo grado che il Tribunale in sede di appello avevano fondato l’assoluzione … esclusivamente sulla ritenuta operatività della causa di non punibilitàdi cui all’art. 599 c.p., la cui applicazione presupponeva … l’offensività delle dichiarazioni rese », non potev a dubitarsi, in sede civile, «della natura offensiva delle dichiarazioni rese ai Carabinieri da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla persona di [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, della configurabilità di un illecito civile ai sensi dell’art. 2043 c.c.»; II- in secondo luogo, l e dichiarazioni in questione apparivano senz’altrolesive dell’onore e della reputazione di [OSCURATO:PERSONA] , essendo stato lo stesso descritto come una persona dedita al gioco d’azzardo, che svolgeva attività illecite con ( e per conto di ) [OSCURATO:PERSONA]; III-in terzo luogo, la prova delle conseguenze dannose per lesione dei predetti diritti fondamentali poteva reputarsi raggiunta presuntivamente, avuto riguardo ai parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (diffusione dello scritto, rilevanza dell’offesa, posizionesociale e professionale della vittima) ; IV-infine, la liquidazione del d anno, da effettuarsi in via equitativa , poteva essere contenuta nell’importo di Euro 2.000,00(oltre interessi e rivalutazione), avuto riguardo al contesto in cui era stato posto in essere l’illecito, all’agitazione dell’autrice causata dal dissidiofamiliare C.C. 13.11.2023 N. R.G. 07237/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. tra la figlia e il genero, alla circostanza che essa aveva riferito fatti appresidalla figlia e alla modesta offensività del fatto in ragione della potenziale contenuta diffusione delle notizie riferite. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , proponendo anche ricorso incidentale fondato su cinque motivi. La trattazione deiricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA] A.1.1.Con il primo motivo del ricorso principale, viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la v iolazione dell’ art.112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulladomanda di rifusione delle spese di difesa sostenute dallaparte civile nei due gradi del giudizio penale. A.1.2.Con il secondo motivo dello stesso ricorso, viene denunciata, sempreai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., l’ omessa motivazione in ordine al mancato accoglimentodella suddetta domanda. Il ricorrente principale formula due ipotesi alternative di nullità della sentenza impugnata:in primo luogo (con il primo motivo) deduce che vi sarebbestata omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese da lui sostenute, in qualità di parte civile, nel processo penale; in secondo luogo –e in alternativa –, per l’ipotesi in cui si ritenesse che non vi sia stata omessa pronuncia, deduce(con il secondo motivo) la mancata motivazione della statuizione di implicito rigetto della predetta domanda. A.2.È fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento, resta assorbito il secondo. C.C. 13.11.2023 N. R.G. 07237/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Questa Corte ha affermato –e al principio occorre dare continuità –che, nell’ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. il giudice civile deve provvedere sulle spese dell’intero giudizio, applicando il principio della soccombenza all’esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l’annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1570). Poiché, nella fattispecie, il Tribunale di Belluno non ha provveduto sulle spese sostenute dalla parte civile nel processo penale (della cui rifusione essa aveva fatto specifica richiesta), sussiste il dedotto vizio di omessa pronuncia, alla cui emenda provvederà il giudice del rinvio, procedendoalla liquidazione delle dette spese in applicazione dei sopra enunciati principi. B.1.Con il primo, il terzo e il quinto motivo del ricorso incidentale –che, in quanto connessi e logicamente pregiudiziali, vanno esaminati congiuntamente e con priorità rispetto al secondo e al quarto – [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che,poiché nel processo penale «sia il Giudice di pace in primo grado che il Tribunale in sede di appello avevano fondato l’assoluzione … esclusivamente sulla ritenuta operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 599 c.p., la cui applicazione presupponeva … l’offensività delle dichiarazioni rese», non poteva dubitarsi, in sede civile, «della natura offensiva delle dichiarazioni rese ai Carabinieri da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla persona di [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, della configurabilità di un illecito civile ai sensi dell’art. 2043 c.c.». C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07237/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. B.1.1. Precisamente, con il primo motivo ( v iolazione degli artt.2043, 2059 cod. civ. e 185 c od. pen. , per « erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla struttura del fatto illecito»), la surricordata statuizione è censurata per non aver tenuto conto che l’esimente di cui all’art. 599cod. pen. non costituisce una mera causa di non punibilità ma una vera e propria causa di giustificazione che esclude l’antigiuridicità della condotta, sicché si sarebbe dovuta escludere, nella fattispecie, l’illiceità –anche sul piano civilistico – del fatto. B.1.2.Con il terzo motivo (violazione degli artt. 622 cod. proc. pen. e 384, secondo comma, cod. proc. civ., per « mancata osservanza o erronea applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione»), la gravata statuizione è criticata per avere erroneamente interpretato e applicato il principio di diritto sancito dalla decisione della Corte di cassazione che, in accoglimento del ricorso proposto dalla parte civile,aveva rinviato al Tribunale di Belluno, quale giudice civile competente in grado d’appello: ciò, sull’assunto chela pronuncia della Corte di legittimità non avrebbe imputato al giudice del merito penale di avere errato nell’applicare l’art.599 cod. pen., ma avrebbe solo impostodi compiere un nuovo esame sul punto al giudice civile. B.1.3.Con il quinto motivo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza, «per omessa pronuncia sulla qualificazione giuridica del fatto»), la ricorrente incidentalededuce che il giudice civile, individuato ai sensi dell’art.622 cod. proc. pen. , avrebbe ritenuto integrato il fatto illecito di diffamazione sull’ erronea supposizione che tale antigiuridicità fosse stata precedentemente affermatain sede penale, mentre invece la citata pronuncia della Corte di cassazioneaveva solo imposto di riesaminare la vicenda. C.C. 13.11.2023 N. R.G. 07237/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. B.2. Gli illustrati primo, terzo e quinto motivo del ricorso incidentale sono infondati. B.2.a.In primo luogo, va osservato che nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di “rinvio” ex art. 622 c od. proc. pen. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale; il giudice civile, infatti, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 cod. civ., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l’ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Cass.18/10/2022, n. 30496; Cass. 03/02/2023, n.3368). Pertanto, la natura dell’esimente di cui all’art.599 cod. pen. – se mera causa di non punibilità o vera causa di giustificazione – non rilevava nel caso di specie, poiché l’esclusione dell’illiceità penale del fatto non escludeva la necessità di valutar n e autonomamente l’eventuale illiceità civile; ciò, anche alla luce della considerazione che, a differenza delle scriminanti contemplate nella parte generale del sistema del diritto penale (esercizi o del diritto, adempimento del dovere, legittima difesa, stato di necessità , c onsenso dell’avente diritto), quel la di parte speciale contemplata dall’art. 599 c od. pen., (provocazione), quand’ancheconsiderata vera causa di giustificazione, opera solo con riferimento all’illiceità penale , ment r e, in sede civile , può rilevare esclusivamenteai sensi dell’art.1227 cod. civ.. B.2.b. In secondo luogo, va evidenziato che nel giudizio di “rinvio” ex art.622 cod. proc. pen., non solo la cognizione del giudice civile è circoscritta, sul piano oggettivo e soggettivo, all’accertamento degli C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07237/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. elementi costitutivi dell'illecito civile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (non toccando, neppure incidentalmente, la sussistenza dei requisiti strutturali del reato: Cass. 15/10/2019, n. 25918; Cass. 13/01/2021, n. 457; Cass.21/03/2022, n. 8997), ma trovano applicazione, nell’ambito di una «definitiva e integrale translatio iudicii », oltre ai criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile (in primis, le regole di funzione dell'accertamento della causalità civilistica: Cass. 12/06/2019, n. 15859), tutte le regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, nonché quelle probatorie, sia con riguardo ai mezzi di prova in senso stretto che con riguardo all'attività di valutazione dei risultati probatori (Cass.25/06/2019, n. 16916; Cass. 20/01/2022, n. 1754; Cass. 08/03/2022, n. 7474; Cass. 21/03/2022, n. 8997, cit.; Cass. 19/05/2022, n. 16169). Ciò, sul presupposto – evidenziato dalle stesse le Sezioni Unite penali di questaCorte (Cass., Sez. Un. Pen., 28/01/2021 - 04/06/2021 , n. 22065)– che il giudizio rescissorio di “ rinvio ” dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto dalla citata disposizione processualpenalistica, ha, in realtà, natura di giudizio autonomo rispetto al precedente giudizio rescindente, rispetto al quale non si pone un problema di vincolatività del principio di diritto enunciato in sedepenale. B.2.c. In terzo luogo – con specifico riguardo alla fattispecie in esame –non solo deve comunque escludersi che vi sia stata elusione del principio sancito dalla pronuncia della Corte di cassazione, ma neppure è ipotizzabile alcuna indebita qualificazione del fatto illecito sull’erroneasupposizione che la sua antigiuridicità fosse stata accertata in sede penale. C.C. 13.11.2023 N. R.G. 07237/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Il giudice bellunese,infatti, ha debitamente proceduto all’autonomo all’accertamento dell’illecito civile , ritenendo, con apprezzamento di merito motivato e, dunque, insindacabile: i ) che le dichiarazioni imputate a [OSCURATO:PERSONA] erano state da lei effettivamente rese ; ii ) che, alla luce del loro contenuto, esse a vevano portata offensiva del diritto all’onore e alla reputazione di S alvatore Cirnigliaro , sicché avevano prodotto un evento dannoso;iii) che da tale evento dannoso –assumendo quali parametri di riferimento , in particolare, la rilevanza dell’offesa, la posizione soci a le della vittima e la diffusione delle dichiarazioni– poteva essere presuntivamente desunta la sussistenza di conseguenze dannose (non patrimoniali) risarcibili, sia pure di non eccessiva entità. Il primo, il terzo e il quinto motivo del ricorso incidentale vanno, dunque,rigettati. B.3.1Con il secondo motivo del ricorso incidentale (violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2043 e 2697 cod. civ., per «violazione delle norme in tema di prova del danno da illecito extracontrattuale») viene censurato, peraltro, proprioil ricorso alla prova presuntiva , operato dal giudice del merito per valutare le conseguenze dannose dell’evento lesivo prodotto dalla condotta illecita; ciò, sull’assunto che il criterio presuntivo avrebbe potuto operare se si fosse trattato di una diffamazione a mezzo stampa, mentre , nella specifica fattispecie, la circostanza che si trattasse di dichiarazioni rese ai C arabinieri nell’ambito di un procedimento di indagini preliminari , ne avrebbe escluso in radice la possibile diffusione. B.3.2.Il secondo motivo del ricorso incidentale presenta elementi di connessione col (e va pertanto esaminato unitamente al) quarto motivo, con cui si censura (per violazione degli artt. 622 cod. proc. C.C. 13.11.2023 N. R.G. 07237/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. pen. e 384, secondo comma, cod. proc. civ., nonché per «mancato esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione») la statuizionedi rigetto dell’istanza di ammissione delle prove orali , resa con ordinanza istruttoria e implicitamente ribadita con la gravata sentenza, la quale è stata emessa senza essersi proceduto all’escussione dei testimoni dedotti da [OSCURATO:PERSONA] con la memoria di costituzionein giudizio. B.4. Il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale sono inammissibili, poiché censurano il giudizio di rilevanza dei mezzi di prova e la v alutazione delle risultanze istruttorie, omettendo di considerare che tali attività sono riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Non è, poi, ipotizzabile una violazione in iure del ragionamento presuntivo sotto il profilo della distinzione, in relazione allapotenzialità diffusiva delle dichiarazioni diffamatorie , tra le fattispecie di diffamazione semplice e quelle di diffamazione a mezzostampa, poiché il giudice del merito, nel fare riferimentoa tale parametro ai fini della prova presuntiva del danno non patrimoniale, ha debitamente tenuto conto della peculiarità della fattispecie sottoposta al suo esame, ovverosia della «contenuta potenziale diffusione delle dichiarazioni rese alla P.G.» (p.8 della sentenza impugnata). C. In definitiva, mentre va complessivamente rigettato il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] , deve essere accolto – come C.C. 13.11.2023 N. R.G. 07237/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. già detto –il primo motivo del ricorso principale ( con assorbimento del secondo) propostoda [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Belluno, in persona di diverso magistrato , il quale provvederàalla liquidazione delle spese sostenute dal ricorrente , nella sua qualità di parte civile nel precedente processo penale, attenendosiai principii sopra enunciati. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo;rigetta il