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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2021

Cassazione n. 13803/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 14 giugno 2021 la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 7 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo in anni 4 e giorni 15 di reclusione ed C 18.500 di multa, la pena precedentemente inflitta di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed C 20.000 di multa avendola riconosciuta colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta eccependo, quale unico motivo ricorso il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha ampiamente ed adeguatamente motivato circa la ritenuta colpevolezza dell'imputata dando rilievo alle sue stesse ammissioni riguardo l'attivo svolgimento dell'attività di spaccio in collaborazione con il convivente Panzironi anche proseguendole successivamente all'avvenuto arresto del medesimo; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il onsiglierf esrzre i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 14 giugno 2021 la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 7 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo in anni 4 e giorni 15 di reclusione ed C 18.500 di multa, la pena precedentemente inflitta di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed C 20.000 di multa avendola riconosciuta colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta eccependo, quale unico motivo ricorso il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha ampiamente ed adeguatamente motivato circa la ritenuta colpevolezza dell'imputata dando rilievo alle sue stesse ammissioni riguardo l'attivo svolgimento dell'attività di spaccio in collaborazione con il convivente Panzironi anche proseguendole successivamente all'avvenuto arresto del medesimo; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il onsiglierf esrzre i
Sentenza Cassazione n. 13803/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris