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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 36799/2022

Testo disponibile della fonte

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RGN. 10119-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 320-D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2018 n. 10119 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 1366/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 14.09.2007, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, la società [OSCURATO:SOCIETA]., per conseguire il trasferimento in suo favore, ai sensi dell’art. 2932 c.c., di due immobili (appartamento e garage) a lei promessi in vendita con contratto preliminare del 14/11/2001 e successive dichiarazioni integrative del 7.08.2007 e 8.10.2007 (atti tutti sottoscritti dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, il quale era anche il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. ), con condanna della convenuta al risarcimento del danno per mancato utilizzo dell’immobile.

2. Si costituiva in causa, sebbene tardivamente, la società [OSCURATO:SOCIETA]., che eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva e insisteva sull’improcedibilità della domanda.

3. Il Tribunale adito, con sentenza n. 128/2012, accoglieva l’eccezione della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando la domanda improcedibile.

4. Avverso tale decisione proponeva appello la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che insisteva sulla tardività della eccezione di difetto di legittimazione passiva, non propostadalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.e imputava al giudice di prime cure di avere omesso di considerare l'identità soggettiva tra l’impresa [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].

5. Con sentenza n. 1366/2017, la Corte d’Appello, in contradditorio con l’appellata costituita, respingeva il gravame, Ric. 2018 n. 10119 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -3- confermando integralmente la sentenza di prime cure e condannava l’appellante alle spese di lite.

6. Contro tale pronuncia la Rinaldi ha proposto ricorso per cassazione, affidandole sue censure a tre motivi.

7. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso.

8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.

9. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato nei termini memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente il Collegio ritiene di dovere rigettare l’istanza di riunione del present e giudizio a quello iscritto al R.G.N. 7698/2021, pendente tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 274 c.p.c. , ritenendo che non sussistano ragioni, anche di opportunità, che impongano il simultaneus processus. 2.-Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il p rimo mezzosi denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 e dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per difetto di legitimatio ad processum – riferito al difetto di delegare ad altro soggetto la rappresentanza processuale della società disgiunta dall’attribuzione di poteri di rappresentanza anche sostanziale – e per difetto di regolare costituzione del rapporto processuale.

Con il mezzo in esame l a ricorrente eccepisce la regolare costituzione del rapporto processuale per difetto di procura, sulla scorta della asserita mancata sussistenza di poteri di rappresentanza sostanziale, così da travolgere ogni Ric. 2018 n. 10119 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -4- domanda/eccezione successivamente formulata d a lla allora convenuta.

Più precisamente, [OSCURATO:PERSONA], come risulterebbe dalla procura posta a margine della comparsa di costituzione nel processo di appello e in quella di prime cure, non poteva validamente delegare ad altro soggetto (nel caso di specie all'avv. [OSCURATO:PERSONA]) la rappresentanza processuale della società,in quanto tale delega è disgiunta dell'attribuzione dei poteri di rappresentanza anche sostanziale.

3. Il secondo motivo è così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2498 c.c. (continuità dei rapporti giuridici), per violazione dei principi e delle norme in materia di trasformazione di società, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 e n. 5 (insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), difetto di valutazione della unicità delle imprese di [OSCURATO:PERSONA].

Legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA].– illogicità manifesta ” .

Con esso la ricorrente contesta il mancato riconoscimento del rapporto di unicità soggettiva e oggettiva delle due imprese (l’impresa individuale N a nni Orazio e la [OSCURATO:SOCIETA]. ), comprovato in particolare dal l’identità dell’attività edilizia riguardante lo stesso suolo (la costruzione del complesso immobiliare della “[OSCURATO:PERSONA]”), che emerge dal preliminare di vendita e dagli atti e dalle dichiarazioni connesse.

Critica inoltre l a mancata applicazione da parte dei giudici di merito delle norme sulla trasformazione societaria, che non dà luogo a un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici ed esclude la necessità di un formale atto di cessione del contratto preliminare di cui è causa, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale. 6.- Il t erzo motivo di ricorso reca la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. in relazione Ric. 2018 n. 10119 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -5- all’art. 360 comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c . – Omessa o insufficiente valutazione circa un punto decisivo della causa in ordine alla titolarità del diritto della ricorrente nei confronti del soggetto convenuto – Sussistenza - Difetto di valutazione in ordine allo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della titolarità della [OSCURATO:SOCIETA].”.

Con questo mezzo la ricorrente rileva che [OSCURATO:SOCIETA]., costituendosi tardivamente, avrebbe accettato il giudizio nello stato in cui esso si trovava, con le preclusioni già maturate, ivi compresa la possibilità di contestare il difetto di legittimazione passiva.

Riporta la sentenza n. 2951/2016 delle Sezioni Unit e, secondo la quale la titolarità della posizione soggettiva attiva e passiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarle e provarla, “salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difesa incompatibili con la negazione da parte del convenuto”.

A detta della ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]. ha disconosciuto le firme apposte al preliminare di vendita e le dichiarazioni di quietanza degli accordi ricevuti, così implicitamente riconoscendo la sua legittimazione passiva, concretizzando questi comportamenti lo svolgimento di difese incompatibilicon la negazione della sua titolarità. 5.-Il primo motivo è privo d i pregio .

Le norme indicate come violate sono impropriamente richiamate con riferimento al caso di specie.

Il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte, che - con la sentenza 16 novembre 2009, n. 24179 - hanno affermato “ che in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia Ric. 2018 n. 10119 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -6- investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante”, aggiungendo che tale accertamento,“trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo” non riguarda chiaramente il caso de quo, in cui a conferire poteri al difensore è stato il legale rappresentante della società, ma le differenti ipotesi in cui a stare in giudizio per il preponente siano il procuratore generale e quello preposto a determinati affari, a norma dell’art. 77 c.p.c.

Al caso in esame si applica il disposto dell’art. 75 c.p.c.

L a società [OSCURATO:SOCIETA]. è rappresentata in giudizio per mezzo di chi la rappresenta a norma di legge o di statuto: il rappresentante legale ha dunque il potere sostanziale e processuale, cioè il potere di agire e di resistere in giudizio in nome e per conto della società.

È principio dettato da questa Corte in tema di rappresentanza processuale che “ la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa” (v., tra le tante, Cass. n. 19162/2007; n. 23033/2011).

Non può dunque la Rinaldi dolersi in questa sedeper la prima voltadi eventuali vizi della procura conferita dal [OSCURATO:PERSONA] al difensore nei pregressi gradi di giudizio, finora mai contestati.

6. –Pure il secondo motivo è destituito di fondamento .

Ric. 2018 n. 10119 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -7- Come eccepisce anche la controricorrente, il disposto dell’art.2948 c.c. è male invocato: questa norma riguarda infatti le trasformazioni di società, mentre nella specie sarebbe semmai questione di conferimento di ditta individuale in società a responsabilità limitata; attività di cui non vi è traccia in atti, dato che la dimostrazione dell’eventuale conferimento postula il requisito della prova per iscritto (art. 2556 c.c.).

La sentenza censurata appare correttamente argomentata al riguardo.

Poiché nel contratto preliminare del 14.11.2001 nessun riferimento veniva fatto alla società [OSCURATO:SOCIETA]., sarebbe stato on ere dell'appellante dimostrare che le obbligazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] in proprio nel contratto preliminare di cui è causa fossero comunque riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti della quale è stata formulata la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo nascente da l contratto preliminare.

I diversi momenti temporali tra la cancellazione di ufficio dal registro delle imprese della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e l'iscrizione in detto registro della società [OSCURATO:SOCIETA] (21.06.2001) sono correttamente stati ritenuti tali da esclude re la presenza, nella specie, di un’ipotesi normativa di conferimento e comunque nel capitale sociale di quest’ultimo soggetto giuridico(né all'atto della costituzione né successivamente) non risultava confluito alcun compendio riconducibile al patrimonio dell’impresa individualeNanni Orazio.

Il motivo risulta dunque infondato e, per i profili che invocano la censura sub art. 360 comma 1, n. 5, anche inammissibile, per la presenza di “doppia conforme” e x art. 348 tercommi 4 e 5 c.p.c., posto che la sentenza impugnata ha confermato le ragioni giuridiche poste a base della decisione del giudice di prime cure.

Ric. 2018 n. 10119 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -8-

7. -Con il terzo motivo, strettamente correlato al primo, la ricorrente fa leva in particolare su comportamenti della [OSCURATO:SOCIETA]. che risulterebbero incompatibili con la negazione della titolarità del rapporto e sarebbero atti ad integrare anche il riconoscimento di tale titolarità, come il disconoscimento delle firme apposte al preliminare e alle dichiarazioni inte gr ative , ritenendo sul punto omessa la motivazione della sentenza impugnata.

Questa avrebbe eluso anche la circostanza della tardiva costituzione in giudizio dell’appellata, che comporterebbe, per la ricorrente, il riconoscimento tacito della firma posta da [OSCURATO:PERSONA] al preliminare, alle relative quietanze degli acconti ricevuti e alle scritture integrative, oltre alla preclusione dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva.

Il motivo è inammissibile – quanto alla sua riconduzione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. - per la già menzionata presenza di doppia conforme e –quanto alla sua riconduzione al vizio di cui all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.– perché fa difetto la specifica indicazione di un preciso "error in iudicando", non essendo neppure individuata la norma assunta violata.

Inoltre, ilmezzo di impugnazione in parte ripropone quanto già formulato come motivo di appello, respinto dal giudice di prime cure.

Come ricorda la sentenza impugnata, secondo l’insegnamento della SS.UU. n. 2951/16, l’eccezione proposta dall'originaria convenuta intesa a contestare la propria titolarità passiva del diritto azionato (così riqualificata l'eccezione proposta) era ammissibile anche oltre il termine decadenziale di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c., configurando la stessa una mera difesa.

Di conseguenza parimenti infondata risultava anche l'ulteriore doglianza dell'appellante secondo cui la mancata contestazione nei termini della titolarità passiva del rapporto Ric. 2018 n. 10119 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -9- giuridico dedotto in giudizio, per tardiva costituzione, avrebbe comportato l'implicito riconoscimento da parte della convenuta, impedendone la rilevabilità d'ufficio da parte del primo giudice.

Vero è che la titolarità del rapporto giuridico sostanziale è stata impropriamenteaffermata nella domanda introduttiva, con erroneaindividuazione del rapporto giuridico processuale, posto che la Rinaldi ha richiestol'esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c. nei confronti di un soggetto (l’attuale controricorrente) che non è lo stipulante del contratto preliminare di venditae non è stato provato che lo fosse.

8. -In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno attribuite al procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiaratosi distrattario, come da sua richiesta avanzata in sede di memoria illustrativa (Cass. n. 2455/1972; n. 12111/2014).

Stante l’esito, sussistono lecondizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del procuratore della controricorrente dichiaratosi antistatario; spese che liquida in euro 6.100,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RGN. 10119-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 320-D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2018 n. 10119 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 1366/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 14.09.2007, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, la società [OSCURATO:SOCIETA]., per conseguire il trasferimento in suo favore, ai sensi dell’art. 2932 c.c., di due immobili (appartamento e garage) a lei promessi in vendita con contratto preliminare del 14/11/2001 e successive dichiarazioni integrative del 7.08.2007 e 8.10.2007 (atti tutti sottoscritti dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, il quale era anche il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. ), con condanna della convenuta al risarcimento del danno per mancato utilizzo dell’immobile. 2. Si costituiva in causa, sebbene tardivamente, la società [OSCURATO:SOCIETA]., che eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva e insisteva sull’improcedibilità della domanda. 3. Il Tribunale adito, con sentenza n. 128/2012, accoglieva l’eccezione della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando la domanda improcedibile. 4. Avverso tale decisione proponeva appello la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che insisteva sulla tardività della eccezione di difetto di legittimazione passiva, non propostadalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.e imputava al giudice di prime cure di avere omesso di considerare l'identità soggettiva tra l’impresa [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Con sentenza n. 1366/2017, la Corte d’Appello, in contradditorio con l’appellata costituita, respingeva il gravame, Ric. 2018 n. 10119 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -3- confermando integralmente la sentenza di prime cure e condannava l’appellante alle spese di lite. 6. Contro tale pronuncia la Rinaldi ha proposto ricorso per cassazione, affidandole sue censure a tre motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso. 8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 9. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato nei termini memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente il Collegio ritiene di dovere rigettare l’istanza di riunione del present e giudizio a quello iscritto al R.G.N. 7698/2021, pendente tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 274 c.p.c. , ritenendo che non sussistano ragioni, anche di opportunità, che impongano il simultaneus processus. 2.-Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il p rimo mezzosi denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 e dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per difetto di legitimatio ad processum – riferito al difetto di delegare ad altro soggetto la rappresentanza processuale della società disgiunta dall’attribuzione di poteri di rappresentanza anche sostanziale – e per difetto di regolare costituzione del rapporto processuale. Con il mezzo in esame l a ricorrente eccepisce la regolare costituzione del rapporto processuale per difetto di procura, sulla scorta della asserita mancata sussistenza di poteri di rappresentanza sostanziale, così da travolgere ogni Ric. 2018 n. 10119 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -4- domanda/eccezione successivamente formulata d a lla allora convenuta. Più precisamente, [OSCURATO:PERSONA], come risulterebbe dalla procura posta a margine della comparsa di costituzione nel processo di appello e in quella di prime cure, non poteva validamente delegare ad altro soggetto (nel caso di specie all'avv. [OSCURATO:PERSONA]) la rappresentanza processuale della società,in quanto tale delega è disgiunta dell'attribuzione dei poteri di rappresentanza anche sostanziale. 3. Il secondo motivo è così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2498 c.c. (continuità dei rapporti giuridici), per violazione dei principi e delle norme in materia di trasformazione di società, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 e n. 5 (insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), difetto di valutazione della unicità delle imprese di [OSCURATO:PERSONA]. Legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA].– illogicità manifesta ” . Con esso la ricorrente contesta il mancato riconoscimento del rapporto di unicità soggettiva e oggettiva delle due imprese (l’impresa individuale N a nni Orazio e la [OSCURATO:SOCIETA]. ), comprovato in particolare dal l’identità dell’attività edilizia riguardante lo stesso suolo (la costruzione del complesso immobiliare della “[OSCURATO:PERSONA]”), che emerge dal preliminare di vendita e dagli atti e dalle dichiarazioni connesse. Critica inoltre l a mancata applicazione da parte dei giudici di merito delle norme sulla trasformazione societaria, che non dà luogo a un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici ed esclude la necessità di un formale atto di cessione del contratto preliminare di cui è causa, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale. 6.- Il t erzo motivo di ricorso reca la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. in relazione Ric. 2018 n. 10119 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -5- all’art. 360 comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c . – Omessa o insufficiente valutazione circa un punto decisivo della causa in ordine alla titolarità del diritto della ricorrente nei confronti del soggetto convenuto – Sussistenza - Difetto di valutazione in ordine allo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della titolarità della [OSCURATO:SOCIETA].”. Con questo mezzo la ricorrente rileva che [OSCURATO:SOCIETA]., costituendosi tardivamente, avrebbe accettato il giudizio nello stato in cui esso si trovava, con le preclusioni già maturate, ivi compresa la possibilità di contestare il difetto di legittimazione passiva. Riporta la sentenza n. 2951/2016 delle Sezioni Unit e, secondo la quale la titolarità della posizione soggettiva attiva e passiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarle e provarla, “salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difesa incompatibili con la negazione da parte del convenuto”. A detta della ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]. ha disconosciuto le firme apposte al preliminare di vendita e le dichiarazioni di quietanza degli accordi ricevuti, così implicitamente riconoscendo la sua legittimazione passiva, concretizzando questi comportamenti lo svolgimento di difese incompatibilicon la negazione della sua titolarità. 5.-Il primo motivo è privo d i pregio . Le norme indicate come violate sono impropriamente richiamate con riferimento al caso di specie. Il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte, che - con la sentenza 16 novembre 2009, n. 24179 - hanno affermato “ che in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia Ric. 2018 n. 10119 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -6- investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante”, aggiungendo che tale accertamento,“trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo” non riguarda chiaramente il caso de quo, in cui a conferire poteri al difensore è stato il legale rappresentante della società, ma le differenti ipotesi in cui a stare in giudizio per il preponente siano il procuratore generale e quello preposto a determinati affari, a norma dell’art. 77 c.p.c. Al caso in esame si applica il disposto dell’art. 75 c.p.c. L a società [OSCURATO:SOCIETA]. è rappresentata in giudizio per mezzo di chi la rappresenta a norma di legge o di statuto: il rappresentante legale ha dunque il potere sostanziale e processuale, cioè il potere di agire e di resistere in giudizio in nome e per conto della società. È principio dettato da questa Corte in tema di rappresentanza processuale che “ la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa” (v., tra le tante, Cass. n. 19162/2007; n. 23033/2011). Non può dunque la Rinaldi dolersi in questa sedeper la prima voltadi eventuali vizi della procura conferita dal [OSCURATO:PERSONA] al difensore nei pregressi gradi di giudizio, finora mai contestati. 6. –Pure il secondo motivo è destituito di fondamento . Ric. 2018 n. 10119 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -7- Come eccepisce anche la controricorrente, il disposto dell’art.2948 c.c. è male invocato: questa norma riguarda infatti le trasformazioni di società, mentre nella specie sarebbe semmai questione di conferimento di ditta individuale in società a responsabilità limitata; attività di cui non vi è traccia in atti, dato che la dimostrazione dell’eventuale conferimento postula il requisito della prova per iscritto (art. 2556 c.c.). La sentenza censurata appare correttamente argomentata al riguardo. Poiché nel contratto preliminare del 14.11.2001 nessun riferimento veniva fatto alla società [OSCURATO:SOCIETA]., sarebbe stato on ere dell'appellante dimostrare che le obbligazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] in proprio nel contratto preliminare di cui è causa fossero comunque riferibili alla [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti della quale è stata formulata la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo nascente da l contratto preliminare. I diversi momenti temporali tra la cancellazione di ufficio dal registro delle imprese della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e l'iscrizione in detto registro della società [OSCURATO:SOCIETA] (21.06.2001) sono correttamente stati ritenuti tali da esclude re la presenza, nella specie, di un’ipotesi normativa di conferimento e comunque nel capitale sociale di quest’ultimo soggetto giuridico(né all'atto della costituzione né successivamente) non risultava confluito alcun compendio riconducibile al patrimonio dell’impresa individualeNanni Orazio. Il motivo risulta dunque infondato e, per i profili che invocano la censura sub art. 360 comma 1, n. 5, anche inammissibile, per la presenza di “doppia conforme” e x art. 348 tercommi 4 e 5 c.p.c., posto che la sentenza impugnata ha confermato le ragioni giuridiche poste a base della decisione del giudice di prime cure. Ric. 2018 n. 10119 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -8- 7. -Con il terzo motivo, strettamente correlato al primo, la ricorrente fa leva in particolare su comportamenti della [OSCURATO:SOCIETA]. che risulterebbero incompatibili con la negazione della titolarità del rapporto e sarebbero atti ad integrare anche il riconoscimento di tale titolarità, come il disconoscimento delle firme apposte al preliminare e alle dichiarazioni inte gr ative , ritenendo sul punto omessa la motivazione della sentenza impugnata. Questa avrebbe eluso anche la circostanza della tardiva costituzione in giudizio dell’appellata, che comporterebbe, per la ricorrente, il riconoscimento tacito della firma posta da [OSCURATO:PERSONA] al preliminare, alle relative quietanze degli acconti ricevuti e alle scritture integrative, oltre alla preclusione dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva. Il motivo è inammissibile – quanto alla sua riconduzione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. - per la già menzionata presenza di doppia conforme e –quanto alla sua riconduzione al vizio di cui all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.– perché fa difetto la specifica indicazione di un preciso "error in iudicando", non essendo neppure individuata la norma assunta violata. Inoltre, ilmezzo di impugnazione in parte ripropone quanto già formulato come motivo di appello, respinto dal giudice di prime cure. Come ricorda la sentenza impugnata, secondo l’insegnamento della SS.UU. n. 2951/16, l’eccezione proposta dall'originaria convenuta intesa a contestare la propria titolarità passiva del diritto azionato (così riqualificata l'eccezione proposta) era ammissibile anche oltre il termine decadenziale di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c., configurando la stessa una mera difesa. Di conseguenza parimenti infondata risultava anche l'ulteriore doglianza dell'appellante secondo cui la mancata contestazione nei termini della titolarità passiva del rapporto Ric. 2018 n. 10119 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -9- giuridico dedotto in giudizio, per tardiva costituzione, avrebbe comportato l'implicito riconoscimento da parte della convenuta, impedendone la rilevabilità d'ufficio da parte del primo giudice. Vero è che la titolarità del rapporto giuridico sostanziale è stata impropriamenteaffermata nella domanda introduttiva, con erroneaindividuazione del rapporto giuridico processuale, posto che la Rinaldi ha richiestol'esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c. nei confronti di un soggetto (l’attuale controricorrente) che non è lo stipulante del contratto preliminare di venditae non è stato provato che lo fosse. 8. -In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno attribuite al procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiaratosi distrattario, come da sua richiesta avanzata in sede di memoria illustrativa (Cass. n. 2455/1972; n. 12111/2014). Stante l’esito, sussistono lecondizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del procuratore della controricorrente dichiaratosi antistatario; spese che liquida in euro 6.100,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 36799/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris