CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 14603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17300-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], R4OMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]' METROPOLITANA di NAPOLI , in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5793/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 17300 sez. ML - ud. 31-03-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 15 novembre 2019, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e altri nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e del Ministero della Giustizia avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato in base all'inquadramento nella categoria Al, qualifica di ausiliario, dapprima con la Provincia di Napoli e poi con il suddel:to Ministero durante i periodi in cui erano stati impiegati come LSU con conseguente condanna delle Amministrazioni alle prestazioni retributive e previdenziali oltre che al risarcimento del danno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover escludere, in quanto carente di allegazione e prova, l'essersi nella specie realizzati i presupposti ed in particolare l'inserzione del prestatore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione del medesimo ad un servizio rientrante nei fini istituzionali per la configurabilità di un rapporto di fatto avente carattere subordinato e come tale regolato dall'art. 2126 c.c., non rilevando a tali fini né la proroga dei termini, per cui non è prevista la conversione, né l'identità delle mansioni necessariamente coerenti con l'attività dell'ufficio di adibizione, né la disciplina comunitaria al cui ambito di applicazione risulta estraneo l'impiego dei lavoratori in attività socialmente utili; che, per la cassazione di tale decisione ricorre il solo Angellotti, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, sia la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli sia il Ministero della Giustizia; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36 Cost, 11 preleggi, 14 d.l. n. 299/1994 conv. in I. n. 451/1994, 1 e 2 d.lgs. n. 468/1997, 4 d.lgs. n. 81/2000 e della clausola 2 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE in una con i vizi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e di omessa motivazione, lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa il mancato inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica di appartenenza e ciò in considerazione della finalità e della durata dei progetti di cui al d.l. n. 299/1994; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost., 4, comma 1, della Direttiva 1999/70/CE, 12 preleggi, 2126 e 2697 c.c. e 2 e 8 d.lgs. n. 468/1997,, n una con i vizi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e di omessa motivazione, il ricorrente ribadisce la medesima censura di cui al motivo che precede sotto il profilo della disconosciuta spettanza ai sensi dell'art. 2126 c.c. del diritto alla retribuzione corrispondente alle ordinarie mansioni svolte' che entrambi gli esposti motivi devono ritenersi inammissibili intendendo il Collegio dare continuità all'orientamento espresso da questa Corte in altra causa del tutto sovrapponibile (cfr. Cass.n. 29828/2021) alla cui motivazione qui ci si richiama rilevando, in particolare, come i rilievi svolti si limitino ad opporre, anche sulla base di un'opinabile ricostruzione della natura e dei fini del rapporto degli LSU, una propria valutazione in fatto ed in diritto della vicenda a quella cui, in sede di libero apprezzamento del materiale istruttorio, riservato al giudice del merito, la Corte territoriale è pervenuta giungendo ad escludere che la prestazione sia stata resa nelle forme tipiche del lavoro subordinato, derivandone, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2126 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. n. 6155/2018) nonché della Direttiva 1999/70/CE (cfr. CGUE 15.3.2012, causa C-157/11, Sibilio); che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente„ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma