CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 agosto 1974
Cassazione n. 07717/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/08/1974 avverso la sentenza del 21/03/2022 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. valorizzando le concrete modalità del fatto e la insussistenza delle ragioni allegate a giustificazione e, quindi, la necessità, in chiave di prevenzione, dell'applicazione della pena non potendo il fatto essere valutato alla stregua di un comportamento di particolare tenuità; Rlevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore Il PresYdn