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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 12172/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10365/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 221, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.CATANIAn. 9607/2021 depositata i l 29/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di controllo automatizzato sull'anno d'imposta 2012, l'Ufficio liquidava la dichiarazione ed iscriveva ruolo le imposte non versate oltre ad accessori nei confronti della soc. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] della riscossione notificava a mezzo pec la cartella di pagamento relativa, che era impugnata avanti alla commissione tributaria provinciale di Catania per diversi motivi, segnatamente, per quanto qui maggiormente interessa, per inesistenza della notifica della cartella avvenuta a mezzo pec non operata da soggetto abilitato, violazione procedurale per aver notificato copia informatica del documento cartaceo in luogo del documento informatico, cui aggiungeva il difetto di motivazione, la mancanza di sottoscrizione del ruolo, l'illegittimità dell'aggio riscosso da parte dell'agente della riscossione.

Tanto l’Ufficio, quanto l’agente della riscossione controdeducevano chiedendo il rigetto del ricorso che veniva in effetti rigettato dal giudice di prossimità, ritenendo validamente notificata la cartella tramite pec, precisando che il disconoscimento della copia della cartella di pagamento, per essere valido, avrebbe dovuto essere in maniera specifica, indicando gli elementi di difformità dall'originale.

Ricorreva in appello la parte contribuente che trovava apprezzamento delle proprie ragioni, segnatamente sulla circostanza che se è pur espressamente prevista dall'ordinamento la notifica a mezzo pec, d'altro lato, resta fermo l'onere per l’agente della riscossione, di fronte alle contestazioni dell'opponente relative alla notifica mezzo pec delle cartelle di pagamento, di dimostrare di aver provveduto alla regolare notifica di esse in forma di documento informatico, provando la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via pec, nonché la regolarità della trasmissione telematica dell'atto.

Avverso questa sentenza ricorre all'Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorsocon cui viene prospettata censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma,numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica numero 68 del 2005, degli articoli 3,3 bis, 45 48 del decreto legislativo numero 82 del 2005, degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, nonché dell'articolo 149 bis nel codice di procedura civile.

Nella sostanza si afferma che la notifica a mezzo pec debba ritenersi valida e presunta la corrispondenza tra l’atto originale con la copia dell’atto cartaceo notificato tramite pec.

Altresì, dalle ricevute allegate di avvenuta consegna della pec si evince il raggiungimento della certezza legale della conoscibilità degli atti da parte della contribuente che è stata in grado di spiegare difese.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Ed infatti non è controverso in atti che la pec in questione sia stata ricevuta dalla società contribuente, presso il proprio indirizzo digitale che coincide con il domicilio fiscale per il ricevimento degli atti informatici.

Altresì, la parte privata non ha formalmente contestato o disconosciuto l'allegato atto esattivo, sollevando generiche censure procedurali o di forma.

Sul punto è già intervenuta questa Corte, e in più occasioni , osservando che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass.

S.U. n. 7665/2016; S.U. n. 23620/2018).

Peraltro, il disconoscimento di una copia di un atto a fede privilegiata, qual è senza dubbio la cartella esattoriale, deve essere fatto in modo formale specifico non in maniera generica, ma indicando gli elementi di difformità dall'originale in modo da consentire un controllo puntuale da parte del giudice di merito (cfr. Cass. 21533/2017).

Recentemente la questione è stata affinata ulteriormente, precisando che in tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché -ai sensi dell'art. 22, c omma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd.

CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

Altresì, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente esseresottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.

Infine, nella notificazione a mezzo PEC, il valore giuridico della trasmissione non viene attribuito dalla parte notificante, ma viene garantito dal rispetto dell'intera procedura fissata dagli artt. 4, 6 e 9 del d.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 82 del 2005, i quali configurano un sistema che garantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza e assicura l'integrità e l'autenticità delle ricevute (cfr. Cass.

T., n. 35541/2023, ma già 18684/2023).

Il motivo pertanto è fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopraindicati principie proceda a nuovo esame anche dei motivi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10365/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 221, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.CATANIAn. 9607/2021 depositata i l 29/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di controllo automatizzato sull'anno d'imposta 2012, l'Ufficio liquidava la dichiarazione ed iscriveva ruolo le imposte non versate oltre ad accessori nei confronti della soc. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] della riscossione notificava a mezzo pec la cartella di pagamento relativa, che era impugnata avanti alla commissione tributaria provinciale di Catania per diversi motivi, segnatamente, per quanto qui maggiormente interessa, per inesistenza della notifica della cartella avvenuta a mezzo pec non operata da soggetto abilitato, violazione procedurale per aver notificato copia informatica del documento cartaceo in luogo del documento informatico, cui aggiungeva il difetto di motivazione, la mancanza di sottoscrizione del ruolo, l'illegittimità dell'aggio riscosso da parte dell'agente della riscossione. Tanto l’Ufficio, quanto l’agente della riscossione controdeducevano chiedendo il rigetto del ricorso che veniva in effetti rigettato dal giudice di prossimità, ritenendo validamente notificata la cartella tramite pec, precisando che il disconoscimento della copia della cartella di pagamento, per essere valido, avrebbe dovuto essere in maniera specifica, indicando gli elementi di difformità dall'originale. Ricorreva in appello la parte contribuente che trovava apprezzamento delle proprie ragioni, segnatamente sulla circostanza che se è pur espressamente prevista dall'ordinamento la notifica a mezzo pec, d'altro lato, resta fermo l'onere per l’agente della riscossione, di fronte alle contestazioni dell'opponente relative alla notifica mezzo pec delle cartelle di pagamento, di dimostrare di aver provveduto alla regolare notifica di esse in forma di documento informatico, provando la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via pec, nonché la regolarità della trasmissione telematica dell'atto. Avverso questa sentenza ricorre all'Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorsocon cui viene prospettata censura ai sensi dell'articolo 360, primo comma,numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica numero 68 del 2005, degli articoli 3,3 bis, 45 48 del decreto legislativo numero 82 del 2005, degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, nonché dell'articolo 149 bis nel codice di procedura civile. Nella sostanza si afferma che la notifica a mezzo pec debba ritenersi valida e presunta la corrispondenza tra l’atto originale con la copia dell’atto cartaceo notificato tramite pec. Altresì, dalle ricevute allegate di avvenuta consegna della pec si evince il raggiungimento della certezza legale della conoscibilità degli atti da parte della contribuente che è stata in grado di spiegare difese. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Ed infatti non è controverso in atti che la pec in questione sia stata ricevuta dalla società contribuente, presso il proprio indirizzo digitale che coincide con il domicilio fiscale per il ricevimento degli atti informatici. Altresì, la parte privata non ha formalmente contestato o disconosciuto l'allegato atto esattivo, sollevando generiche censure procedurali o di forma. Sul punto è già intervenuta questa Corte, e in più occasioni , osservando che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. S.U. n. 7665/2016; S.U. n. 23620/2018). Peraltro, il disconoscimento di una copia di un atto a fede privilegiata, qual è senza dubbio la cartella esattoriale, deve essere fatto in modo formale specifico non in maniera generica, ma indicando gli elementi di difformità dall'originale in modo da consentire un controllo puntuale da parte del giudice di merito (cfr. Cass. 21533/2017). Recentemente la questione è stata affinata ulteriormente, precisando che in tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché -ai sensi dell'art. 22, c omma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. Altresì, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente esseresottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Infine, nella notificazione a mezzo PEC, il valore giuridico della trasmissione non viene attribuito dalla parte notificante, ma viene garantito dal rispetto dell'intera procedura fissata dagli artt. 4, 6 e 9 del d.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 82 del 2005, i quali configurano un sistema che garantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza e assicura l'integrità e l'autenticità delle ricevute (cfr. Cass. T., n. 35541/2023, ma già 18684/2023). Il motivo pertanto è fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopraindicati principie proceda a nuovo esame anche dei motivi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in div
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