CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23316/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione ai sensi dell'art. 648, cod. pen., nonché di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato contestato, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e altresì manifestamente infondato, giacché le doglianze presentate sono state puntualmente disattese nel corso del secondo grado di giudizio con argomentazioni logicamente lineari e non censurabili in sede di legittimità (si veda, in particolare, pag. 21 della sentenza impugnata sulla provenienza furtiva del veicolo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla commisurazione della pena, non è consentito in sede di legittimità perché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), come nel caso di specie, in cui il giudice di secondo grado ha puntualmente illustrato gli elementi sulla base dei quali procedere al ricalcolo della pena, tenuto conto, precisamente, dell'oggettiva gravità del fatto, dedotta dalle modalità professionali dell'azione, e della reiterazione nella condotta criminosa, già preceduta da altri reati della stessa indole (si veda pag. 22 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M