CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 01086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 06/12/2018 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/ sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando nota spese. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di minaccia grave continuata e lesioni personali, condannandolo alla pena di giustizia , con le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. giacche, nel giudizio di appello, la Corte distrettuale non ha disposto la traduzione dell'imputato detenuto - per altra causa - presso la casa circondariale di Parma - nonostante la Difesa avesse rappresentato alla udienza del 06 dicembre 2018 ( e già nell'atto di nomina del sostituto processuale), tramite il sostituto processuale, l'intenzione del Troudi di presenziare alla udienza. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo unanime orientamento giurisprudenziale, l'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010 Ud. (dep. 01/10/2010) Rv. 247835 - 01; conf. Sez. 2, n. 28780 del 22/06/2016, Milojevic, Rv. 267481; Sez. 5, n. 8560/2021, non massim; nonché Sez. 3, n. 50443 del 27/10/2015, Rv. 265617 secondo cui, nel giudizio camerale d'appello, il giudice può ritenere tardiva la richiesta di traduzione formulata dall'imputato detenuto, o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, solo quando, a causa dell'intempestività dell'istanza, non vi è la possibilità pratica di assicurare la presenza in udienza dell'appellante, dando conto in motivazione delle specifiche e concrete ragioni che ne impediscono la traduzione.) Questo vuol dire che la mancata traduzione dell'imputato detenuto all'udienza determina la nullità assoluta ed insanabile solo nell'ipotesi in cui la richiesta dell'imputato sia presentata in tempo utile per disporre ed effettuare la traduzione all'udienza. 3.1. Nel caso in scrutinio, il Collegio rileva, dalla consultazione dell'incarto processuale - accessibile alla Corte di legittimità in ragione del vizio dedotto ( errólin procedendo) - che la richiesta di presenziare all'udienza venne formulata, nell'interesse dell'imputato detenuto in altra circoscrizione( Parma), solo alla udienza stessa ( 6/12/2019) da parte del difensore costituito (tramite il sostituto processuale nominato con atto del 5/12/2019, depositato all'udienza). L'evidente intempestività, secondo i richiamati criteri ermeneutici, della comunicazione avvenuta solo in udienza, non consentiva alla Corte di appello di disporre neppure una breve sospensione dell'udienza tenuto conto del luogo di detenzione dell'imputato.4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo individuare in euro 3000, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. .osì deciso in Roma, 27 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Q TeAs [OSCURATO:PERSONA] l)3 t beone A '