CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non è consentito perché, in parte, riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica e, nel resto, costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo sull'esatta ottemperanza dell'ordinanza in data 17 settembre 2020, ha osservato che il condannato, come attestato nella relazione del Commissario ad acta, ha conseguito il possesso dell'utensile di dimensioni più ridotte nei termini indicati da quest'ultimo provvedimento ed ha comunque nella sua disponibilità un ventaglio di pentole e tegami che rispondono alle previsioni della circolare ferma restando la possibilità / di acquistare pentole del diametro anche di cm 20 perché indicate nel modello 72. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, a ribadire la mancata esecuzione del provvedimento senza confrontarsi criticamente con le spiegazioni ricevute. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 giu