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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 21945/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliari in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Z:acco, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; la difesa, avv.

R. Floris, ha fatto pervenire richiesta di trattazione del procedimento in sua assenza, concludendo nel senso dell'accoglimento del ricorso, con p.e.c. del 12 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cagliari in funzione di riesame ha confermato il provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 51.230,00, già sottoposta a sequestro probatorio, rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in data 11 luglio 2022. 1.1.Si tratta di sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, con provvedimento del 20 luglio 2022, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è indicato come sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 416 (capo 1), 110, 432 (capo 14), 56, 575 (capo 15), 635 (capo 16) cod. pen. di cui ai capi 1, 14, 15, 16 dell'incolpazione provvisoria e destinatario di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, perché reputato gravemente indiziato di tali condotte, nella qualità di dirigente dell'associazione finalizzata alla commissione di reati (gruppo ultras denominato [OSCURATO:PERSONA] 1987) commessi con violenza alla persona, minacce, danneggiamento aggravato, attentato alla sicurezza dei trasporti, gestore della cassa, alimentata dalla vendita di gadget e maglie autografate dei giocatori del Cagliari calcio, con partecipazione anche ai gravi delitti di cui ai capi 14, 15 e 16 commessi ai danni di esponenti di tifoserie avversarie.

1.2. Secondo il provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato, presso la sua abitazione, nella quale conviveva con la ricorrente, in possesso della indicata somma di danaro, suddivisa in banconote di vario taglio, parte della quale riposta separatamente, oltre ad un registro di cassa e altri oggetti poi sottoposti a sequestro probatorio.

Il sequestro preventivo della somma risulta richiesto dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. e 321 comma 2, cod. proc. pen., ritenendo la sussistenza del fiJmus dei reati contestati in via provvisoria e l'esigenza di evitare che il danaro possa essere utilizzato o disperso e, comunque, sottratto alla finalità di confisca.

1.3. Il Tribunale con funzione di riesame ha confermato il provvedimento sulla base della ritenuta utilizzazione del danaro reperito come cosa pertinente al reato, in quanto utilizzato per favorire le condotte illecite addebitate al ricorrente, indicato come destinato a commettere ulteriori analoghi reati, quali l'organizzazione di trasferte e spedizioni punitive ai danni di tifosi avversari, con prevedibile commissione di ulteriori reati.

Inoltre, non vi sarebbe stata dimostrazione, da parte della difesa, se non quanto all'attività di infermiere, svolta dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], della sussistenza di elementi atti a superare il periculum in mora, considerato che il predetto, ritenuto indiziato di essere unico cassiere del gruppo, attraverso le indicate somme ritenute collegate all'attività illecita, da questo svolta perché destinate al finanziamento del gruppo, potrebbe agevolare la commissione di ulteriori reati analoghi a quelli per i quali sui procede a suo carico.

Infine, si evidenzia che le doglianze difensive relative alla riferibilità della somma alla ricorrente, per essere l'abitazione di sua pertinenza e la somma di sua esclusiva proprietà, non sarebbero fondate.

Con particolare riferimento all'importo di euro cinquemila, contenuto in una scatola rossa, ubicata all'interno di un mobile, secondo il Tribunale non vi sarebbe prova della derivazione dell'importo dall'attività (lecita) di gestione di una pizzeria svolta nel mese di agosto 2021 da parte della Baroncelli.

Si sottolinea, comunque, che l'intera cifra sequestrata era in contanti e suddivisa in banconote di vario taglio, pur se diversamente allocate all'interno dell'abitazione, nella quale comunque l'indagato [OSCURATO:PERSONA] aveva il proprio domicilio.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso la Baroncelli, in qualità di terza interessata, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 253, 321 comma 2 cod. proc. pen., 240, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione.

2.1. Si deduce che l'ordinanza censurata si limiterebbe ad illustrare i presupposti del fumus e del periculum in mora, mentre non indica, rispetto alla previsione di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., a quale specifica ipotesi si debba fare riferimento.

Non sarebbe specificato se si tratta di somma che rappresenti il prezzo del reato, bene o strumento utilizzato per commettere i reati di cui all'art. 240, comma secondo, n. 1-bis cod. pen., o cosa la cui fabbricazione, porto, detenzione o alienazione costituisca reato.

Né tale precisazione risulterebbe contenuta nel provvedimento genetico confermato in sede di riesame.

Anzi, a pag. 3 del provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro, si indicherebbe la somma sottoposta a sequestro quale profitto dei reati commessi, fattispecie diversa da quella di cui all'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen. ove si fa riferimento al prezzo del reato.

Peraltro, i reati ascritti all'indagato non sarebbero generatori di profitto in quanto non annoverabili nella tipologia di reati contro il patrimonio. 2.2.Si contesta, poi, il riferimento operato dal Tribunale alla previsione di cui all'art. 253 cod. proc. pen. tenuto conto che la norma si riferisce al sequestro probatorio, che presuppone una relazione specifica tra la cosa sequestrata e le ipotesi di reato.

Invece, nella specie, il sequestro è stato disposto come sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi del comma 2 dell'art. 240 cod. proc. e comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen. 2.3.

Si deduce, da ultimo, vizio di motivazione nella parte in cui individua l'indagato [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore e dirigente del sodalizio e, in tale veste, gestore della cassa del gruppo, cassa che per la stessa descrizione del provvedimento impugnato sarebbe incrementata non da profitto illecito ma dalla vendita di gadget e magliette, dunque attraverso lo svolgimento di attività lecita.Non sarebbero indicati, in alcuna parte della motivazione, elementi indiziari circa la provenienza illecita della somma fondando la motivazione su una mera presunzione di illiceità.

Del resto, si osserva che il prezzo o profitto del reato possono essere oggetto di ablazione ma deve essere spiegato il nesso eziologico di derivazione dal reato, mentre, nella specie, il danaro ha, per la stessa contestazione provvisoria, provenienza lecita.

Sotto tale profilo si assume l'apparenza della motivazione, quanto all'indicazione della somma come prezzo dei reati.

In definitiva, la difesa assume che la motivazione resa si attaglia al sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., diversamente la misura risulta applicata ai sensi del comma 2 del citato art. 321 cod. proc. pen.

Si sarebbe, infine, trascurato l'esame degli elementi documentali forniti dalla difesa, quanto alla provenienza della somma, circa la regolarità delle scritture contabili reperite quanto a entrate e uscite della cassa. 2.4.Con riferimento specifico alla posizione della terza interessata, si osserva che la ricorrente aveva indicato che era titolare dell'attività lecita di ristorazione denominata GiustoGusto, rivendicando la somma di euro cinquemila, reputata connessa allo svolgimento di detta attività lecita.

Sul punto il Tribunale, nel respingere la richiesta, avrebbe in sostanza pretermesso le allegazioni documentali concludendo per il rigetto con motivazione tautologica, senza tenere conto che si tratta di attività che ha subito un incremento di profitti proprio collegato alla crisi pandemica (trattandosi di ditta individuale che si occupa di fornire anche cibi di asporto) e che questa attività opera, di norma, anche attraverso transazioni in contanti. 3.11 difensore, avv.

R. Floris ha fatto pervenire richiesta di trattazione in presenza e ha concluso per iscritto, con successiva p.e.c. del 12 gennaio 2023, con la quale ha chiesto di procedersi alla trattazione in sua assenza.

All'esito dell'odierna udienza, la parte presente ha concluso nel senso precisato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, questa Corte ha affermato il condivisibile principio, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza.Tanto, in considerazione della necessità di salvaguardare il diritto di difesa delle altre parti, diverse da quella rinunciante unilateralmente, che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte (tra le altre, Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520).

Tale interpretazione va estesa al caso di specie, tenuto conto del tenore della p.e.c. fatta pervenire dalla difesa in data 12 gennaio 2013, nonché considerato che è applicabile la disciplina di cui all'art. 23 cit., in quanto estesa ad impugnazioni, proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-cluodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022.

2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2.1.Nei confronti dell'indagato risultano adottati due provvedimenti di sequestro, uno probatorio (disposto all'esito della perquisizione domiciliare espletata nei confronti dell'indagato, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., in sede di esecuzione della misura cautelare personale: cfr. pag. seconda del provvedimento impugnato) e l'altro preventivo in quanto finalizzato alla confisca, adottato ai sensi degli artt. 240, comma secondo, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., emesso dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 20 luglio 2022, oggetto di istanza di riesame decisa con il provvedimento impugnato nella presente sede.

Secondo il Tribunale, il danaro sequestrato all'imputato, anche se fosse di provenienza lecita, comunque reputata non integralmente dimostrata dalla difesa (cfr. pag. 3 del provvedimento, in fine) dovrebbe, in ogni caso, essere considerato come destinato a commettere reati, con particolare riferimento a quello associativo perché utilizzato per finanziare il gruppo ultras„ denominato Sconvolts 1987 (di cui alla contestazione del capo 1 dell'incolpazione provvisoria), dunque per sostenere economicamente lo svolgimento dell'associazione e l'organizzazione di altre spedizioni punitive e trasferte, foriere della commissione di ulteriori reati.

Di qui il richiamo alla previsione di cui all'art. 253 cod. pen. perché, evidentemente, a parere del Tribunale, il danaro sequestrato è cosa attraverso la quale potrebbe essere agevolata la commissione del reato contestato in via provvisoria, quanto meno quello associativo, posto che la partecipazione del ricorrente al reato di cui al capo 1, viene ritenuta, dal punto di vista indiziario, per aver assunto la veste di unico gestore della cassa dell'associazione, come dimostrerebbe anche il sequestro di ulteriori beni (contabilità e registro di cassa) in sede di perquisizione domiciliare.2.2. [OSCURATO:PERSONA], però, osserva che il sequestro è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 240, comma 2, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., reputando la somma di danaro suscettibile di confisca, onde evitare che il danaro, nelle more del giudizio, sia disperso, utilizzato o, comunque, sottratto alla misura ablativa.

Diversamente, il Tribunale motiva reputando il danaro rinvenuto cosa destinata a commettere il reato, con conseguente applicabilità della confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. per la quale, comunque, è consentito il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 comma 2, cod. proc. pen. posto che questo può avere ad oggetto cose di cui è "consentita" la confisca, purché sussista il periculum in mora.

2.3. Va dunque rilevato, sia pure nei limiti derivanti dalla natura del provvedimento censurato e, quindi, nei margini del vizio (cfr. nel senso che il ricorso, contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è ammissibile solo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Fl:v. 254893) rilevabile nella presente sede, che il Tribunale, come dedotto, non ha assolto al necessario onere motivazionale in tema di perículum, pur ritenendo il bene, in quanto cosa mediante la quale il reato è stato commesso e che potrebbe agevolare la commissione di altri reati, suscettibile di confisca (facoltativa).

Sul punto, infatti, questa Corte ha esposto il principio sec:ondo il quale a tal fine, è necessaria l'indicazione delle ragioni per le quali, nelle more, il bene potrebbe essere modificato, disperso, utilizzato.

Nell'ipotesi di sequestro preventivo, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca facoltativa, invero, si è rilevato in giurisprudenza che il giudice deve dare conto del periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro (tra le altre, Sez. 5, n. 2308 del 10/11/2017, dep. 2018, Greci, Rv. 271999).

Invero questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848) ha sottolineato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della corifisca, rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.

Diversamente, il Tribunale (cfr. pagine terza e quarta della ordinanza impugnata) si limita a sostenere che, nelle more, il danaro potrebbe essere usato per finanziare il gruppo, limitandosi ad un ragionamento assertivo e rendendo, sul punto, motivazione apparente, rilevando che si tratta di cosa pertinente al reato, che, dunque, per tale natura, potrebbe servire a commettere altri reati, assumendo, senza indicazione di elementi di fatto in tal senso conducenti, che l'intera somma in sequestro, è destinata al finanziamento dell'associazione sub

1. Tanto senza fornire, peraltro, alcuna motivazione esauriente nei limiti sopra precisati, rispetto alla tesi difensiva che vuole la somma in sequestro estranea agli scopi dell'associazione sub 1, perché destinata allo svolgimento di attività ulteriori, di interesse del gruppo, risultate, comunque, collegate al tifo organizzato.

In ogni caso, non si ricava dalla motivazione, alcuna indicazione circa la natura delle cose sequestrate come rientranti in quelle di cui all'art. 240, comma 2, cod. pen., per le quali il Giudice ha adottato il provvedimento cautelare.

2.4. Con particolare riferimento, poi, alla posizione della terza interessata, si osserva che le argomentazioni sopra esposte assorbono ogni questione che attenga alla riferibilità a terzi, estranei al reato, di parte della somma in sequestro rinvenuta nell'abitazione dell'indagato.

Ciò senza trascurare che, in questa sede, non è consentito il riesame in fatto delle fonti documentali che, a parere della ricorrente, si assumono trascurate dal Tribunale in sede di riesame del provvedimento cautelare. 3.Segue a quanto sin qui esposto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, perché all'esito di nuovo giudizio, sia sanata la riscontrata violazione di legge e rimodulata la motivazione secondo i canoni interpretativi fissati al §

2. P.Q.M.

Annulla l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliari in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Z:acco, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; la difesa, avv. R. Floris, ha fatto pervenire richiesta di trattazione del procedimento in sua assenza, concludendo nel senso dell'accoglimento del ricorso, con p.e.c. del 12 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Cagliari in funzione di riesame ha confermato il provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 51.230,00, già sottoposta a sequestro probatorio, rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in data 11 luglio 2022. 1.1.Si tratta di sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, con provvedimento del 20 luglio 2022, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è indicato come sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 416 (capo 1), 110, 432 (capo 14), 56, 575 (capo 15), 635 (capo 16) cod. pen. di cui ai capi 1, 14, 15, 16 dell'incolpazione provvisoria e destinatario di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, perché reputato gravemente indiziato di tali condotte, nella qualità di dirigente dell'associazione finalizzata alla commissione di reati (gruppo ultras denominato [OSCURATO:PERSONA] 1987) commessi con violenza alla persona, minacce, danneggiamento aggravato, attentato alla sicurezza dei trasporti, gestore della cassa, alimentata dalla vendita di gadget e maglie autografate dei giocatori del Cagliari calcio, con partecipazione anche ai gravi delitti di cui ai capi 14, 15 e 16 commessi ai danni di esponenti di tifoserie avversarie. 1.2. Secondo il provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato, presso la sua abitazione, nella quale conviveva con la ricorrente, in possesso della indicata somma di danaro, suddivisa in banconote di vario taglio, parte della quale riposta separatamente, oltre ad un registro di cassa e altri oggetti poi sottoposti a sequestro probatorio. Il sequestro preventivo della somma risulta richiesto dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. e 321 comma 2, cod. proc. pen., ritenendo la sussistenza del fiJmus dei reati contestati in via provvisoria e l'esigenza di evitare che il danaro possa essere utilizzato o disperso e, comunque, sottratto alla finalità di confisca. 1.3. Il Tribunale con funzione di riesame ha confermato il provvedimento sulla base della ritenuta utilizzazione del danaro reperito come cosa pertinente al reato, in quanto utilizzato per favorire le condotte illecite addebitate al ricorrente, indicato come destinato a commettere ulteriori analoghi reati, quali l'organizzazione di trasferte e spedizioni punitive ai danni di tifosi avversari, con prevedibile commissione di ulteriori reati. Inoltre, non vi sarebbe stata dimostrazione, da parte della difesa, se non quanto all'attività di infermiere, svolta dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], della sussistenza di elementi atti a superare il periculum in mora, considerato che il predetto, ritenuto indiziato di essere unico cassiere del gruppo, attraverso le indicate somme ritenute collegate all'attività illecita, da questo svolta perché destinate al finanziamento del gruppo, potrebbe agevolare la commissione di ulteriori reati analoghi a quelli per i quali sui procede a suo carico. Infine, si evidenzia che le doglianze difensive relative alla riferibilità della somma alla ricorrente, per essere l'abitazione di sua pertinenza e la somma di sua esclusiva proprietà, non sarebbero fondate. Con particolare riferimento all'importo di euro cinquemila, contenuto in una scatola rossa, ubicata all'interno di un mobile, secondo il Tribunale non vi sarebbe prova della derivazione dell'importo dall'attività (lecita) di gestione di una pizzeria svolta nel mese di agosto 2021 da parte della Baroncelli. Si sottolinea, comunque, che l'intera cifra sequestrata era in contanti e suddivisa in banconote di vario taglio, pur se diversamente allocate all'interno dell'abitazione, nella quale comunque l'indagato [OSCURATO:PERSONA] aveva il proprio domicilio. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso la Baroncelli, in qualità di terza interessata, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 253, 321 comma 2 cod. proc. pen., 240, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione. 2.1. Si deduce che l'ordinanza censurata si limiterebbe ad illustrare i presupposti del fumus e del periculum in mora, mentre non indica, rispetto alla previsione di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., a quale specifica ipotesi si debba fare riferimento. Non sarebbe specificato se si tratta di somma che rappresenti il prezzo del reato, bene o strumento utilizzato per commettere i reati di cui all'art. 240, comma secondo, n. 1-bis cod. pen., o cosa la cui fabbricazione, porto, detenzione o alienazione costituisca reato. Né tale precisazione risulterebbe contenuta nel provvedimento genetico confermato in sede di riesame. Anzi, a pag. 3 del provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro, si indicherebbe la somma sottoposta a sequestro quale profitto dei reati commessi, fattispecie diversa da quella di cui all'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen. ove si fa riferimento al prezzo del reato. Peraltro, i reati ascritti all'indagato non sarebbero generatori di profitto in quanto non annoverabili nella tipologia di reati contro il patrimonio. 2.2.Si contesta, poi, il riferimento operato dal Tribunale alla previsione di cui all'art. 253 cod. proc. pen. tenuto conto che la norma si riferisce al sequestro probatorio, che presuppone una relazione specifica tra la cosa sequestrata e le ipotesi di reato. Invece, nella specie, il sequestro è stato disposto come sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi del comma 2 dell'art. 240 cod. proc. e comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen. 2.3. Si deduce, da ultimo, vizio di motivazione nella parte in cui individua l'indagato [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore e dirigente del sodalizio e, in tale veste, gestore della cassa del gruppo, cassa che per la stessa descrizione del provvedimento impugnato sarebbe incrementata non da profitto illecito ma dalla vendita di gadget e magliette, dunque attraverso lo svolgimento di attività lecita.Non sarebbero indicati, in alcuna parte della motivazione, elementi indiziari circa la provenienza illecita della somma fondando la motivazione su una mera presunzione di illiceità. Del resto, si osserva che il prezzo o profitto del reato possono essere oggetto di ablazione ma deve essere spiegato il nesso eziologico di derivazione dal reato, mentre, nella specie, il danaro ha, per la stessa contestazione provvisoria, provenienza lecita. Sotto tale profilo si assume l'apparenza della motivazione, quanto all'indicazione della somma come prezzo dei reati. In definitiva, la difesa assume che la motivazione resa si attaglia al sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., diversamente la misura risulta applicata ai sensi del comma 2 del citato art. 321 cod. proc. pen. Si sarebbe, infine, trascurato l'esame degli elementi documentali forniti dalla difesa, quanto alla provenienza della somma, circa la regolarità delle scritture contabili reperite quanto a entrate e uscite della cassa. 2.4.Con riferimento specifico alla posizione della terza interessata, si osserva che la ricorrente aveva indicato che era titolare dell'attività lecita di ristorazione denominata GiustoGusto, rivendicando la somma di euro cinquemila, reputata connessa allo svolgimento di detta attività lecita. Sul punto il Tribunale, nel respingere la richiesta, avrebbe in sostanza pretermesso le allegazioni documentali concludendo per il rigetto con motivazione tautologica, senza tenere conto che si tratta di attività che ha subito un incremento di profitti proprio collegato alla crisi pandemica (trattandosi di ditta individuale che si occupa di fornire anche cibi di asporto) e che questa attività opera, di norma, anche attraverso transazioni in contanti. 3.11 difensore, avv. R. Floris ha fatto pervenire richiesta di trattazione in presenza e ha concluso per iscritto, con successiva p.e.c. del 12 gennaio 2023, con la quale ha chiesto di procedersi alla trattazione in sua assenza. All'esito dell'odierna udienza, la parte presente ha concluso nel senso precisato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, questa Corte ha affermato il condivisibile principio, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza.Tanto, in considerazione della necessità di salvaguardare il diritto di difesa delle altre parti, diverse da quella rinunciante unilateralmente, che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte (tra le altre, Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520). Tale interpretazione va estesa al caso di specie, tenuto conto del tenore della p.e.c. fatta pervenire dalla difesa in data 12 gennaio 2013, nonché considerato che è applicabile la disciplina di cui all'art. 23 cit., in quanto estesa ad impugnazioni, proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-cluodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022. 2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate. 2.1.Nei confronti dell'indagato risultano adottati due provvedimenti di sequestro, uno probatorio (disposto all'esito della perquisizione domiciliare espletata nei confronti dell'indagato, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., in sede di esecuzione della misura cautelare personale: cfr. pag. seconda del provvedimento impugnato) e l'altro preventivo in quanto finalizzato alla confisca, adottato ai sensi degli artt. 240, comma secondo, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., emesso dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 20 luglio 2022, oggetto di istanza di riesame decisa con il provvedimento impugnato nella presente sede. Secondo il Tribunale, il danaro sequestrato all'imputato, anche se fosse di provenienza lecita, comunque reputata non integralmente dimostrata dalla difesa (cfr. pag. 3 del provvedimento, in fine) dovrebbe, in ogni caso, essere considerato come destinato a commettere reati, con particolare riferimento a quello associativo perché utilizzato per finanziare il gruppo ultras„ denominato Sconvolts 1987 (di cui alla contestazione del capo 1 dell'incolpazione provvisoria), dunque per sostenere economicamente lo svolgimento dell'associazione e l'organizzazione di altre spedizioni punitive e trasferte, foriere della commissione di ulteriori reati. Di qui il richiamo alla previsione di cui all'art. 253 cod. pen. perché, evidentemente, a parere del Tribunale, il danaro sequestrato è cosa attraverso la quale potrebbe essere agevolata la commissione del reato contestato in via provvisoria, quanto meno quello associativo, posto che la partecipazione del ricorrente al reato di cui al capo 1, viene ritenuta, dal punto di vista indiziario, per aver assunto la veste di unico gestore della cassa dell'associazione, come dimostrerebbe anche il sequestro di ulteriori beni (contabilità e registro di cassa) in sede di perquisizione domiciliare.2.2. [OSCURATO:PERSONA], però, osserva che il sequestro è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 240, comma 2, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., reputando la somma di danaro suscettibile di confisca, onde evitare che il danaro, nelle more del giudizio, sia disperso, utilizzato o, comunque, sottratto alla misura ablativa. Diversamente, il Tribunale motiva reputando il danaro rinvenuto cosa destinata a commettere il reato, con conseguente applicabilità della confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. per la quale, comunque, è consentito il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 comma 2, cod. proc. pen. posto che questo può avere ad oggetto cose di cui è "consentita" la confisca, purché sussista il periculum in mora. 2.3. Va dunque rilevato, sia pure nei limiti derivanti dalla natura del provvedimento censurato e, quindi, nei margini del vizio (cfr. nel senso che il ricorso, contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è ammissibile solo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Fl:v. 254893) rilevabile nella presente sede, che il Tribunale, come dedotto, non ha assolto al necessario onere motivazionale in tema di perículum, pur ritenendo il bene, in quanto cosa mediante la quale il reato è stato commesso e che potrebbe agevolare la commissione di altri reati, suscettibile di confisca (facoltativa). Sul punto, infatti, questa Corte ha esposto il principio sec:ondo il quale a tal fine, è necessaria l'indicazione delle ragioni per le quali, nelle more, il bene potrebbe essere modificato, disperso, utilizzato. Nell'ipotesi di sequestro preventivo, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca facoltativa, invero, si è rilevato in giurisprudenza che il giudice deve dare conto del periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro (tra le altre, Sez. 5, n. 2308 del 10/11/2017, dep. 2018, Greci, Rv. 271999). Invero questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848) ha sottolineato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della corifisca, rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Diversamente, il Tribunale (cfr. pagine terza e quarta della ordinanza impugnata) si limita a sostenere che, nelle more, il danaro potrebbe essere usato per finanziare il gruppo, limitandosi ad un ragionamento assertivo e rendendo, sul punto, motivazione apparente, rilevando che si tratta di cosa pertinente al reato, che, dunque, per tale natura, potrebbe servire a commettere altri reati, assumendo, senza indicazione di elementi di fatto in tal senso conducenti, che l'intera somma in sequestro, è destinata al finanziamento dell'associazione sub 1. Tanto senza fornire, peraltro, alcuna motivazione esauriente nei limiti sopra precisati, rispetto alla tesi difensiva che vuole la somma in sequestro estranea agli scopi dell'associazione sub 1, perché destinata allo svolgimento di attività ulteriori, di interesse del gruppo, risultate, comunque, collegate al tifo organizzato. In ogni caso, non si ricava dalla motivazione, alcuna indicazione circa la natura delle cose sequestrate come rientranti in quelle di cui all'art. 240, comma 2, cod. pen., per le quali il Giudice ha adottato il provvedimento cautelare. 2.4. Con particolare riferimento, poi, alla posizione della terza interessata, si osserva che le argomentazioni sopra esposte assorbono ogni questione che attenga alla riferibilità a terzi, estranei al reato, di parte della somma in sequestro rinvenuta nell'abitazione dell'indagato. Ciò senza trascurare che, in questa sede, non è consentito il riesame in fatto delle fonti documentali che, a parere della ricorrente, si assumono trascurate dal Tribunale in sede di riesame del provvedimento cautelare. 3.Segue a quanto sin qui esposto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, perché all'esito di nuovo giudizio, sia sanata la riscontrata violazione di legge e rimodulata la motivazione secondo i canoni interpretativi fissati al § 2. P.Q.M. Annulla l
Sentenza Cassazione n. 21945/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris