CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/196:3 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di arresto e millecinquecento euro di ammenda per i reati, unificati per continuazione, di cui all'art. 707 cod. pen. limitatamente al possesso del cacciavite (capo A), e di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 per il porto ingiustificato di un coltello e di un cacciavite (capo B); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato sub A), è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che, rimarcata la già intervenuta condanna dell'imputato per molteplici reati contro il patrimonio, hanno richiamato la pertinente e condivisa giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua, in tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, previsto dall'art. 707 cod. pen., è sufficiente ai fini della configurabilità del reato il suddetto possesso o la loro immediata disponibilità, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di ui (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410), nella specie non data; Ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, che denuncia la ritenuta insussistenza di un giustificato motivo per il reato sub B), essendo onere del soggetto interessato dal controllo offrire spiegazioni, suscettibili di immediata verifica da parte degli accertatori, non tenuti in sede di controllo, come si assume, a richiedere espressamente allo stesso il motivo del porto e dare atto della richiesta nel relativo verbale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co