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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14559/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1,Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bari, all'esito di trattazione in presenza delle parti, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 217, comma 2, I.f. così diversamente qualificato il fatto originariamente ricondotto alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, di cui all'art. 216 I.f., assolvendolo dal reato di bancarotta fraudolenta documentale generica. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cessazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi - risultando erroneamente indicato col numero 3 il secondo motivo e col numero 4 il terzo - di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod, proc. per). 2.1.Col primo motivo deduce la violazione degli articoli 521 del codice di rito e 216 e 217 della legge fallimentare.

Nel caso di specie si era contestato all'imputato di avere tenuto i libri e le scritture contabili obbligatorie in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Era stata quindi chiaramente contestata unicamente un'ipotesi di bancarotta documentale generica.

L'impossibilità di ricostruzione sarebbe stata in particolare conseguenza del fatto che l'imputato non consegnava determinate scritture e libri.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che con tale imputazione il P.M. avesse inteso contestare entrambe le fattispecie dì reato sanzionate dall'art. 216, n. 2, I.f., ossia sia la bancarotta documentale generica, per irregolare tenuta delle scritture contabili, che la bancarotta documentale per omessa tenuta/consegna delle scritture contabili.

Dal primo reato l'imputato è stato assolto per insussistenza del fatto, avendo il primo giudice ritenuto che le difficoltà nel ricostruire il patrimonio aziendale, comunque superate, sarebbero dipese dal mancato deposito di gran parte delle scritture contabili e non dalla irregolare tenuta della contabilità.

L'imputato è stato, invece, condannato in merito al secondo reato, previa sua derubricazione in bancarotta semplice e colposa, per non avere l'imputato consegnato al curatore il libro giornale, il libro inventario dal 2013 fino alla data del fallimento e il libro mastro, uniche scritture su cui il Gu.p. ha soffermato la propria attenzione, trattandosi di scritture, a suo dire, obbligatorie.

Con l'atto di appello si era in primo luogo censurata la violazione del principio di correlazione tra contestato e giudicato, laddove, a fronte della chiara contestazione di una bancarotta documentale generica, era corrisposta una condanna per bancarotta documentale fraudolenta, sia pur derubricata in bancarotta semplice e colposa.

Era stata in ogni caso chiesta la riforma della sentenza di primo grado sia per la mancanza dell'elemento oggettivo del reato, sia per difetto dì prova in merito all'asserita omessa consegna di alcune scritture contabili (una di esse, il libro mastro, neppure rientrante tra quelle obbligatorie).

La Corte di appello ha respinto il gravame, ritenendo innanzitutto conforme all'ordinamento la duplicazione della contestazione, sul presupposto che la condotta contemplata in ímputazìone non può aver riguardato solo la contestazione della bancarotta documentale generica per la semplice ragione che la mancata consegna di determinate scritture contabili obbligatorie non può costituire specificazione della tenuta delle scritture contabili in guisa da pregiudicare la ricostruzione dell'assetto societario.

La Corte di merito ha inoltre ritenuto infondata la doglíanza della difesa in merito alla mancanza di prova circa l'omessa consegna del libro giornale e per contro provata anche l'omessa consegna del registro dei beni ammortizzabili, anch'essa asseritamente rientrante tra le scritture obbligatorie; ha confermato la sussistenza del reato di bancarotta semplice, sul presupposto che è a tal fine sufficiente la mera omessa consegna di anche una sola scrittura obbligatoria, nonostante che l'adeguatezza della documentazione prodotta abbia consentito l'accertamento delle cause del fallimento; ha infine escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui all'articolo 131-bis cod. pen., parimenti invocata dalla difesa, ravvisando la pluralità delle omissioni commesse dal fallito.

Evidenti sono i plurimi errori di diritto che viziano entrambe le decisioni di merito.

Mentre il G.i.p. ha ritenuto un concorso formale tra le due fattispecie optando, poi, per l'assoluzione per uno e la condanna per l'altro, invece, la Corte di appello ha ritenuto contestate due fattispecie l'una alternativa all'altra e quindi un solo reato.

In realtà, è possibile la contestazione alternativa ma poi il giudizio deve essere unico, si deve, cioè, scegliere tra le diverse opzioni offerte dall'imputazione.

Ed invece, nel caso di specie la sentenza di primo grado ha assolto per un reato e condannato per l'altro.

La sentenza di primo grado era, quindi, ab origine, nulla per difetto di correlazione tra imputazione e giudicato, mentre quella di appello è viziata nella parte in cui la conferma sulla base di presupposti giuridici e processuali del tutto differenti.

La forzatura della Corte di appello si riflette anche sugli aspetti sostanziali della condanna, avendo, in definitiva, entrambi i giudici finito con l'affermare l'adeguatezza della documentazione prodotta ai fini della ricostruzione della vicenda fallimentare.

Tale impostazione non avrebbe potuto giammai consentire una condanna per bancarotta, che non può essere mai ravvisata, neppure nella forma semplice, se le vicende patrimoniali sono state regolarmente ricostruite.

La sentenza passata in giudicato contiene infatti un presupposto irrevocabile che elimina in radice la possibilità di poter ravvisare in diritto il reato per il quale è intervenuta condanna.

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza di condanna, senza rinvio, per avere gli stessi giudici di merito riconosciuto l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, così violando la disposizione di cui all'articolo 217 legge fallimentare. 2.2.Col secondo motivo deduce vizio dì motivazione per travisamento della prova.

La pronuncia dì condanna ara basata sull'omessa consegna di tre specifiche scritture contabili, libro giornale, libro inventario (in parte), libro mastro.

Di tali scritture, il libro giornale sarebbe stato completamente pretermesso, mentre il libro inventario sarebbe incompleto dal 2013 alla data del fallimento.

Ebbene, innanzitutto, la sentenza di condanna si fonda anche sull'omessa consegna del libro mastro, ossia su una scrittura non ricompresa tra quelle obbligatorie previste dall'art. 2214 codice civile, che sono le sole che rientrano nel focus di cui all'art. 217 legge fallimentare.

La sentenza di condanna è, dunque, meritevole di annullamento, senza rinvio, nella misura in cui il ricorrente è stato condannato anche per l'omessa consegna del libro mastro.

Quanto alle residue scritture contabili, dal verbale di audizione del fallito del 30/11/2017, a firma del curatore, risulta che in tale occasione le predette scritture sono state regolarmente consegnate nelle mani del curatore, senonché, nella relazione depositata al giudice delegato, il 20 giugno 2018, il curatore ebbe ad attestare una circostanza diversa.

A fronte di tale discrasia il G.u.p, utilizzando i poteri di integrazione probatoria, ha disposto, di ufficio, la citazione del curatore, il quale ha dichiarato che le scritture contabili effettivamente consegnate il 30/11/2017 non sarebbero quelle indicate nel relativo verbale.

Egli si sarebbe avveduto di tale circostanza solo dopo aver esaminato nel dettaglio il contenuto delle scritture contabili.

Tale circostanza sarebbe stata fatta formalmente presente al fallito e/o al suo difensore, senza, tuttavia, che a ciò sia mai conseguita la consegna della documentazione mancante.

Pur a fronte delle censure di inattendibilità di tali dichiarazioni sollevate dal difensore, il G.u.p. ha condannato l'imputato sulla scorta del principio secondo cui, trattandosi di prove documentali, esse sono, non solo pienamente utilizzabili, ma certamente degne di fede perché provenienti dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

Non vi sarebbe ragione di dubitare, pure in assenza di documentazione a conforto, di quanto rappresentato dal curatore.

La decisione è stata criticata perché, come affermato più volte dalla Corte di Cassazione, le dichiarazioni rese da un pubblico ufficiale non sono di per sé credibili per il solo fatto che provengono da soggetto qualificato, non sono cioè per ciò solo esentate da qualsivoglia vaglio di credibilità intrinseco ed estrinseco.

In merito a tale censura la Corte di appello non sì è pronunciata; ne ha, tuttavia, implicitamente convalidato la fondatezza nel momento in cui ha proceduto ad un proprio vaglio di attendibilità delle dichiarazioni del curatore.

Ma sul punto l'appello si fondava su una questione di carattere preliminare ed assorbente, avendo eccepito l'insuperabilità, in assenza di querela di falso, dell'attestazione contenuta nel verbale di audizìone redatto dal curatore, che, a differenza di quanto assume la Corte di appello, non può ritenersi superata da quanto affermato dal medesimo nella relazione ex art. 33 l.f.

In tal modo la Corte di appello è incorsa in un macroscopico travisamento della prova: contrariamente a quanto affermato in sentenza, infatti, non si tratta di un'erronea indicazione fornita dal fallito, bensì dì un'attestazione del curatore che nel verbale scrive: "al termine dell'audizione viene consegnata al curatore la documentazione di cui al seguente elenco", elenco indicante, tra l'altro, proprio il libro giornale ed il libro inventario.

Nè potrebbe assumere rilievo il riferimento alla mancanza del libro dei beni ammortizzabili, trattandosi di registro previsto dalle leggi fiscali, laddove l'articolo 217 si riferisce agli obblighi regolati dall'art. 2214 codice civile. 2.3.Col terzo motivo deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie della particolare tenuità del fatto, stante l'occasionalità della condotta, il contesto davvero particolare in cui essa si è inserita, la natura colposa della condotta, riconosciuta dal giudice di primo grado ed, in violazione del divieto di reforrnatio in pejus, trasformata in dolosa dalla Corte di appello, e la pacifica assenza di ricadute negative sulla procedura concorsuale, regolarmente svoltasi e positivamente conclusa.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni - senza l'intervento delle parti, in assenza di istanze di trattazione orale, che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è nel suo complesso infondato. 1.1.Con l'articolata ricostruzione svolta col primo motivo di ricorso, in definitiva si mira a contestare, da un lato, la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza e, dall'altro, la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato dì bancarotta semplice in cui è stato riqualificato il fatto originariamente contestato.

Sì assume che la sentenza passata in giudicato contiene un presupposto irrevocabile, consistente nell'esclusione dell'impossibilità di ricostruzione delle vicende societarie - su cui si fonda l'assoluzione dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. generica - che eliminerebbe in radice la possibilità di poter ravvisare, in diritto, il reato di bancarotta semplice per il quale è intervenuta condanna, che presuppone, secondo l'impostazione difensiva, anch'esso l'impossibilità di ricostruzione del patrimonio della società.Ed ancora, quanto al primo profilo, si assume che nella violazione del principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato" sia, in buona sostanza, incorsa la sentenza di primo grado perché a fronte di una contestazione alternativa, come correttamente ravvisata dalla Corte di appello, ha ritenuto contestate entrambe le fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta, sia quella generica, che quella specifica, procedendo all'assoluzione per quella generica e alla riqualificazione di quella specifica in bancarotta semplice.

Tale pronuncia sarebbe, quindi, nulla, e viziata sarebbe anche quella di secondo grado che l'ha confermata sulla base di presupposti giuridici e processuali differenti. 1.1.1.0ccorre, dunque, partire dalla contestazione che vede ascritto all'Andriani il reato di cui all'art. 216 I.f. per avere, quale liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - dichiarata fallita il 25.9.2017 - tenuto i libri e le altre scritture contabili obbligatorie in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e, in particolare, non consegnava (o non istituiva) il libro giornale, il libro mastro, il registro dei beni ammortizzabili, il libro inventari dal 2013 al fallimento, il registro iva vendite dal 2013 al fallimento, e il registro iva acquisti dal 2014 al fallimento.

A fronte di tale contestazione, il giudice di primo grado, come detto, ritenendo contestate entrambe le ipotesi di bancarotta fraudolenta, generica e specifica, assolveva l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta documentale generica dal momento che la parte della documentazione contabile e fiscale consegnata era stata ritenuta regolarmente tenuta dal curatore e che le difficoltà di ricostruzione del patrimonio aziendale erano dipese dall'omesso deposito di gran parte delle scritture contabili e non dalla irregolare tenuta di quelle - poche - depositate; il medesimo giudice condannava l'imputato, previa riqualificazione del fatto, in ordine al reato di bancarotta semplice per omessa consegna (istituzione) dei libri contabili richiamati in imputazione, ritenendo non configurabile nel caso di specie il dolo specifico, ma sicuramente, quanto meno, l'elemento soggettivo della colpa.

Ebbene, appare evidente che, di là della qualificazione dell'imputazione in termini di doppia contestazione o di contestazione alternativa - ipotesi questa che sembra sposata nella sentenza di appello - nessun vulnus si è verificato per l'imputato, che già in primo grado si era difeso anche rispetto alla condotta della tenuta irregolare, e si era visto, anzi, assolvere per l'insussistenza del fatto, relativamente, appunto, alla fattispecie di tenuta irregolare della contabilità di cui all'art. 216 comma 1, n. 2 seconda parte, I.f.

Con la conseguenza che deve ritenersi oramai intangibile - come peraltro evidenzia lo stesso ricorso e la sentenza di appello non smentisce - l'acclarata ed affermata regolarità dei documenti contabili consegnati.Né potrebbe, di conseguenza, assumere di per sé rilievo la circostanza che, invece, la Corte di appello ha ritenuto di qualificare la contestazione dei due reati come alternativa, e non cumulativa, dal momento che il primo giudice aveva, comunque, optato per la condanna per uno solo di essi, anche sulla base degli argomenti portati avanti dalla difesa nell'ambito del giudizio svoltosi dinanzi a sé.

1.1.2. In definitiva si deve concludere che, come evidenziato anche dai P.G. nella requisitoria scritta, l'asserita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen, deve essere esclusa, poiché nel caso di specie, i giudici dì merito hanno, in buona sostanza, operato, e condiviso, una mera riqualificazione del fatto originariamente contestato come omessa istituzione di determinati libri contabili.

Va, invero, ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per aversi mutamento del fatto, rilevante ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione dei principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso liter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01; Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, sent. n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617).

Altrimenti detto, il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeífun, Rv. 281477 - 01).

D'altra parte, la giurisprudenza dì questa Corte si è già pronunciata proprio in relazione ad un'ipotesi di riqualificazione di bancarotta fraudolenta cd. specifica in quella di bancarotta semplice, affermando che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., la condanna per bancarotta documentale semplice dell'imputato di bancarotta documentale fraudolenta, non sussistendo tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità né un "vulnus" al diritto di difesa, trattandosi di reato di minore gravità (così, Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607 - 01).1.1.3.Quanto al primo motivo, residua solo da precisare che del tutto indifferente risulta il fatto che il curatore sia riuscito a ricostruire in maniera completa, o meno, il movimento degli affari o il patrimonio societario ovvero lo stato attivo e passivo del fallimento - e che vi sia quindi stata pronuncia assolutoria rispetto al reato di bancarotta fraudolenta per tenuta irregolare delle scritture contabili contestata in relazione alle scritture pervenute nella disponibilità del curatore - in quanto è estraneo al fatto tipico descritto dell'art. 217, comma secondo, I.f. l'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che invece caratterizza la diversa e più grave fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, incriminata dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda ipotesi, legge fall. (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 27703 del 28/05/2024, Tafuni, Rv. 286641 - 01; Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023, Rv. 284514 - 01).

Ai fini dell'integrazione della fattispecie della bancarotta semplice per tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili, è, dunque, sufficiente che tale irregolare tenuta impedisca alle scritture contabili - o anche ad una sola di esse - di assolvere alla loro - o alla sua - tipica funzione di accertamento, rimanendo irrilevante che il curatore sia riuscito, grazie alle altre scritture, a sopperire alle carenze determinatesi, ovvero, più in generale, a ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari.

E tale ultima precisazione relativa alla irrilevanza della circostanza che il curatore sia comunque riuscito a ricostruire le vicende societarie, non può, a maggior ragione, valere rispetto all'ipotesi della omessa tenuta - totale o parziale - dei libri e delle altre scritture contabili obbligatori, parimenti prevista dall'art. 217, comma 2, I.f, ravvisata nel caso di specie, non potendo, anche in tal caso, assumere alcun rilievo il fatto che il curatore sia riuscito in altro modo ad assolvere al compito ricostruttivo, dal momento che l'omessa tenuta delle scritture contabili, o di alcune o anche di una sola di esse, nell'arco temporale indicato dalla norma, tradisce, a monte ed ex se, la funzione propria di accertamento che le scritture contabili assolvono, ciascuna in relazione alla propria specifica identità funzionale.

1.2. Il secondo motivo, che lamenta che i giudici di merito avrebbero superato la valenza probatoria dell'attestazione contenuta nel verbale di audizione del 30.11.2017, pur in mancanza di querela di falso ed in presenza di una chiara certificazione del pubblico ufficiale sul deposito del libro giornale e dei registri IVA dal 2011 al 2015, è infondato.

Si assume che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, non si sarebbe trattato di una dichiarazione erronea del fallito, ma di un'attestazione del pubblico ufficiale, in quanto tale non superabile attraverso le successive dichiarazioni rese dal medesimo.

L'avere, per contro, la Corte di appello inteso ricondurre la discrasia ad un'erronea, se non addirittura mendace, dichiarazione del fallito, avrebbe conseguentemente privato quel documento della fede privilegiata, che, al contrario, consentiva di ritenere il fatto, in assenza di querela di falso, provato in quanto proveniente da un'attestazione di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

Tuttavia, a differenza di quanto si ritiene in ricorso, non si è, invece, di fronte ad una difettosa percezione del materiale probatorio in quanto l'attestazione contenuta nel verbale del 30.11.2017 è superata alla stregua delle precisazioni fornite dal curatore sia per iscritto nella relazione ex art. 33 I.f. che oralmente in udienza, ove si indicavano anche le ragioni per le quali quel contenuto, di mera attestazione della consegna di documenti di cui all'elenco redatto a cura dell'imputato, dovesse ritenersi superato a seguito delle verifiche che il curatore aveva effettuato su quanto, di fatto, realmente prevenuto nella sua disponibilità (e ciò di là dell'intenzione, o meno, da parte dell'imputato di creare un'apparenza diversa dalla realtà).

I giudici di merito hanno, giustamente, inteso attribuire valenza alla relazione ex art. 33 I.f. e a quanto riferito dal curatore in sede di escussione in giudizio, avendo questi, tra l'altro, spiegato, che, una volta avvedutasi della discrasia, si era messo in contatto con la parte per segnalare la circostanza.

Evidente è, dunque, l'insussistenza del travisamento di prova denunciato, sotto diversi profili.

Questo, infatti, si ha quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, laddove nel caso di specie non ricorre nessuna di tali ipotesi.

D'altra parte, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato" (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01).

In realtà, nel caso in esame, si censura l'attendibilità del curatore e la valutazione dei giudici di merito sul punto ed il significato che essi hanno attribuito all'attestazione del curatore nel verbale del 30.11.2017 - che risulta, invece, adeguatamente descritta, dai giudici di merito, nella sua effettiva portata - e non l'errata percezione del suo contenuto.

1.2.1. In definitiva, la motivazione della sentenza è logica e non contraddittoria, poiché chiarisce come il curatore abbia corretto il tiro sulla base dell'esame concreto della documentazione consegnata, atteso che la consegna delle scritture contabili era, in realtà, limitata ad alcune annualità (libro inventari fino al 2012; registri IVA vendite fino al 2013; registri IVA acquisto fino al 2012) ed era carente rispetto alle annualità successive, oltre che in riferimento al libro giornale, non pervenuto.

1.2.2. Quanto, infine, al riferimento a scritture contabili non obbligatore, risulta evidente, leggendo la sentenza impugnata, che il riferimento ad esse, in particolare anche a quelle fiscali, è effettuato al fine di evidenziare la discrasia, poi rilevata dal curatore, tra quanto attestato come a lui consegnato nel verbale del 30.11.2017 e quanto poi effettivamente riscontrato dal medesimo come effettivamente a lui consegnato.

La sentenza di conferma della Corte di merito si fonda, invero, soprattutto sulle scritture obbligatorie, facendo essa espresso riferimento innanzitutto al libro giornale e al libro inventari (previsti dall'art. 2214, comma 1, c.c.), oltre che al registro dei beni ammortizzabili (mentre il giudice di primo grado aveva, tra l'altro, citato anche il libro mastro).

D'altra parte, la valutazione della omessa tenuta dei libri contabili, che ai fini della integrazione del reato di bancarotta semplice si identificano in quelli obbligatori, non può trascurare che ben possono assumere rilievo anche le scritture di cui al comma secondo dell'art. 2214 c.c., se esse possono considerarsi richieste dalla "natura e dalle dimensioni dell'impresa", e la necessità di queste scritture - cd. relativamente obbligatorie - potrebbe anche risultare in re ipsa nel momento in cui manchino o siano incompleti i libri obbligatori primari. 1,3.

Il terzo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, risultando congruamente motivata la sentenza anche sul punto, che richiama la consistenza della condotta, ed il suo profilo reiterativo e diversificato - essendosi protratta nel tempo la mancata tenuta di diverse scritture contabili - e ciò di là del fattore psicologico, colposo o doloso, che ebbe a sostenerla.

D'altronde, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cuì all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 Ud., Rv. 274647 - 01, Sez. 7, ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01); e nel caso di specie si è attribuito precipuo valore negativo alle circostanze indicate rispetto alle quali peraltro la difesa adduce rilievi generici ed inconferenti.2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1,Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bari, all'esito di trattazione in presenza delle parti, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 217, comma 2, I.f. così diversamente qualificato il fatto originariamente ricondotto alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, di cui all'art. 216 I.f., assolvendolo dal reato di bancarotta fraudolenta documentale generica. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cessazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi - risultando erroneamente indicato col numero 3 il secondo motivo e col numero 4 il terzo - di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod, proc. per). 2.1.Col primo motivo deduce la violazione degli articoli 521 del codice di rito e 216 e 217 della legge fallimentare. Nel caso di specie si era contestato all'imputato di avere tenuto i libri e le scritture contabili obbligatorie in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Era stata quindi chiaramente contestata unicamente un'ipotesi di bancarotta documentale generica. L'impossibilità di ricostruzione sarebbe stata in particolare conseguenza del fatto che l'imputato non consegnava determinate scritture e libri. Il giudice di primo grado ha ritenuto che con tale imputazione il P.M. avesse inteso contestare entrambe le fattispecie dì reato sanzionate dall'art. 216, n. 2, I.f., ossia sia la bancarotta documentale generica, per irregolare tenuta delle scritture contabili, che la bancarotta documentale per omessa tenuta/consegna delle scritture contabili. Dal primo reato l'imputato è stato assolto per insussistenza del fatto, avendo il primo giudice ritenuto che le difficoltà nel ricostruire il patrimonio aziendale, comunque superate, sarebbero dipese dal mancato deposito di gran parte delle scritture contabili e non dalla irregolare tenuta della contabilità. L'imputato è stato, invece, condannato in merito al secondo reato, previa sua derubricazione in bancarotta semplice e colposa, per non avere l'imputato consegnato al curatore il libro giornale, il libro inventario dal 2013 fino alla data del fallimento e il libro mastro, uniche scritture su cui il Gu.p. ha soffermato la propria attenzione, trattandosi di scritture, a suo dire, obbligatorie. Con l'atto di appello si era in primo luogo censurata la violazione del principio di correlazione tra contestato e giudicato, laddove, a fronte della chiara contestazione di una bancarotta documentale generica, era corrisposta una condanna per bancarotta documentale fraudolenta, sia pur derubricata in bancarotta semplice e colposa. Era stata in ogni caso chiesta la riforma della sentenza di primo grado sia per la mancanza dell'elemento oggettivo del reato, sia per difetto dì prova in merito all'asserita omessa consegna di alcune scritture contabili (una di esse, il libro mastro, neppure rientrante tra quelle obbligatorie). La Corte di appello ha respinto il gravame, ritenendo innanzitutto conforme all'ordinamento la duplicazione della contestazione, sul presupposto che la condotta contemplata in ímputazìone non può aver riguardato solo la contestazione della bancarotta documentale generica per la semplice ragione che la mancata consegna di determinate scritture contabili obbligatorie non può costituire specificazione della tenuta delle scritture contabili in guisa da pregiudicare la ricostruzione dell'assetto societario. La Corte di merito ha inoltre ritenuto infondata la doglíanza della difesa in merito alla mancanza di prova circa l'omessa consegna del libro giornale e per contro provata anche l'omessa consegna del registro dei beni ammortizzabili, anch'essa asseritamente rientrante tra le scritture obbligatorie; ha confermato la sussistenza del reato di bancarotta semplice, sul presupposto che è a tal fine sufficiente la mera omessa consegna di anche una sola scrittura obbligatoria, nonostante che l'adeguatezza della documentazione prodotta abbia consentito l'accertamento delle cause del fallimento; ha infine escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui all'articolo 131-bis cod. pen., parimenti invocata dalla difesa, ravvisando la pluralità delle omissioni commesse dal fallito. Evidenti sono i plurimi errori di diritto che viziano entrambe le decisioni di merito. Mentre il G.i.p. ha ritenuto un concorso formale tra le due fattispecie optando, poi, per l'assoluzione per uno e la condanna per l'altro, invece, la Corte di appello ha ritenuto contestate due fattispecie l'una alternativa all'altra e quindi un solo reato. In realtà, è possibile la contestazione alternativa ma poi il giudizio deve essere unico, si deve, cioè, scegliere tra le diverse opzioni offerte dall'imputazione. Ed invece, nel caso di specie la sentenza di primo grado ha assolto per un reato e condannato per l'altro. La sentenza di primo grado era, quindi, ab origine, nulla per difetto di correlazione tra imputazione e giudicato, mentre quella di appello è viziata nella parte in cui la conferma sulla base di presupposti giuridici e processuali del tutto differenti. La forzatura della Corte di appello si riflette anche sugli aspetti sostanziali della condanna, avendo, in definitiva, entrambi i giudici finito con l'affermare l'adeguatezza della documentazione prodotta ai fini della ricostruzione della vicenda fallimentare. Tale impostazione non avrebbe potuto giammai consentire una condanna per bancarotta, che non può essere mai ravvisata, neppure nella forma semplice, se le vicende patrimoniali sono state regolarmente ricostruite. La sentenza passata in giudicato contiene infatti un presupposto irrevocabile che elimina in radice la possibilità di poter ravvisare in diritto il reato per il quale è intervenuta condanna. Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza di condanna, senza rinvio, per avere gli stessi giudici di merito riconosciuto l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, così violando la disposizione di cui all'articolo 217 legge fallimentare. 2.2.Col secondo motivo deduce vizio dì motivazione per travisamento della prova. La pronuncia dì condanna ara basata sull'omessa consegna di tre specifiche scritture contabili, libro giornale, libro inventario (in parte), libro mastro. Di tali scritture, il libro giornale sarebbe stato completamente pretermesso, mentre il libro inventario sarebbe incompleto dal 2013 alla data del fallimento. Ebbene, innanzitutto, la sentenza di condanna si fonda anche sull'omessa consegna del libro mastro, ossia su una scrittura non ricompresa tra quelle obbligatorie previste dall'art. 2214 codice civile, che sono le sole che rientrano nel focus di cui all'art. 217 legge fallimentare. La sentenza di condanna è, dunque, meritevole di annullamento, senza rinvio, nella misura in cui il ricorrente è stato condannato anche per l'omessa consegna del libro mastro. Quanto alle residue scritture contabili, dal verbale di audizione del fallito del 30/11/2017, a firma del curatore, risulta che in tale occasione le predette scritture sono state regolarmente consegnate nelle mani del curatore, senonché, nella relazione depositata al giudice delegato, il 20 giugno 2018, il curatore ebbe ad attestare una circostanza diversa. A fronte di tale discrasia il G.u.p, utilizzando i poteri di integrazione probatoria, ha disposto, di ufficio, la citazione del curatore, il quale ha dichiarato che le scritture contabili effettivamente consegnate il 30/11/2017 non sarebbero quelle indicate nel relativo verbale. Egli si sarebbe avveduto di tale circostanza solo dopo aver esaminato nel dettaglio il contenuto delle scritture contabili. Tale circostanza sarebbe stata fatta formalmente presente al fallito e/o al suo difensore, senza, tuttavia, che a ciò sia mai conseguita la consegna della documentazione mancante. Pur a fronte delle censure di inattendibilità di tali dichiarazioni sollevate dal difensore, il G.u.p. ha condannato l'imputato sulla scorta del principio secondo cui, trattandosi di prove documentali, esse sono, non solo pienamente utilizzabili, ma certamente degne di fede perché provenienti dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Non vi sarebbe ragione di dubitare, pure in assenza di documentazione a conforto, di quanto rappresentato dal curatore. La decisione è stata criticata perché, come affermato più volte dalla Corte di Cassazione, le dichiarazioni rese da un pubblico ufficiale non sono di per sé credibili per il solo fatto che provengono da soggetto qualificato, non sono cioè per ciò solo esentate da qualsivoglia vaglio di credibilità intrinseco ed estrinseco. In merito a tale censura la Corte di appello non sì è pronunciata; ne ha, tuttavia, implicitamente convalidato la fondatezza nel momento in cui ha proceduto ad un proprio vaglio di attendibilità delle dichiarazioni del curatore. Ma sul punto l'appello si fondava su una questione di carattere preliminare ed assorbente, avendo eccepito l'insuperabilità, in assenza di querela di falso, dell'attestazione contenuta nel verbale di audizìone redatto dal curatore, che, a differenza di quanto assume la Corte di appello, non può ritenersi superata da quanto affermato dal medesimo nella relazione ex art. 33 l.f. In tal modo la Corte di appello è incorsa in un macroscopico travisamento della prova: contrariamente a quanto affermato in sentenza, infatti, non si tratta di un'erronea indicazione fornita dal fallito, bensì dì un'attestazione del curatore che nel verbale scrive: "al termine dell'audizione viene consegnata al curatore la documentazione di cui al seguente elenco", elenco indicante, tra l'altro, proprio il libro giornale ed il libro inventario. Nè potrebbe assumere rilievo il riferimento alla mancanza del libro dei beni ammortizzabili, trattandosi di registro previsto dalle leggi fiscali, laddove l'articolo 217 si riferisce agli obblighi regolati dall'art. 2214 codice civile. 2.3.Col terzo motivo deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie della particolare tenuità del fatto, stante l'occasionalità della condotta, il contesto davvero particolare in cui essa si è inserita, la natura colposa della condotta, riconosciuta dal giudice di primo grado ed, in violazione del divieto di reforrnatio in pejus, trasformata in dolosa dalla Corte di appello, e la pacifica assenza di ricadute negative sulla procedura concorsuale, regolarmente svoltasi e positivamente conclusa. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni - senza l'intervento delle parti, in assenza di istanze di trattazione orale, che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è nel suo complesso infondato. 1.1.Con l'articolata ricostruzione svolta col primo motivo di ricorso, in definitiva si mira a contestare, da un lato, la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza e, dall'altro, la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato dì bancarotta semplice in cui è stato riqualificato il fatto originariamente contestato. Sì assume che la sentenza passata in giudicato contiene un presupposto irrevocabile, consistente nell'esclusione dell'impossibilità di ricostruzione delle vicende societarie - su cui si fonda l'assoluzione dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. generica - che eliminerebbe in radice la possibilità di poter ravvisare, in diritto, il reato di bancarotta semplice per il quale è intervenuta condanna, che presuppone, secondo l'impostazione difensiva, anch'esso l'impossibilità di ricostruzione del patrimonio della società.Ed ancora, quanto al primo profilo, si assume che nella violazione del principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato" sia, in buona sostanza, incorsa la sentenza di primo grado perché a fronte di una contestazione alternativa, come correttamente ravvisata dalla Corte di appello, ha ritenuto contestate entrambe le fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta, sia quella generica, che quella specifica, procedendo all'assoluzione per quella generica e alla riqualificazione di quella specifica in bancarotta semplice. Tale pronuncia sarebbe, quindi, nulla, e viziata sarebbe anche quella di secondo grado che l'ha confermata sulla base di presupposti giuridici e processuali differenti. 1.1.1.0ccorre, dunque, partire dalla contestazione che vede ascritto all'Andriani il reato di cui all'art. 216 I.f. per avere, quale liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - dichiarata fallita il 25.9.2017 - tenuto i libri e le altre scritture contabili obbligatorie in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e, in particolare, non consegnava (o non istituiva) il libro giornale, il libro mastro, il registro dei beni ammortizzabili, il libro inventari dal 2013 al fallimento, il registro iva vendite dal 2013 al fallimento, e il registro iva acquisti dal 2014 al fallimento. A fronte di tale contestazione, il giudice di primo grado, come detto, ritenendo contestate entrambe le ipotesi di bancarotta fraudolenta, generica e specifica, assolveva l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta documentale generica dal momento che la parte della documentazione contabile e fiscale consegnata era stata ritenuta regolarmente tenuta dal curatore e che le difficoltà di ricostruzione del patrimonio aziendale erano dipese dall'omesso deposito di gran parte delle scritture contabili e non dalla irregolare tenuta di quelle - poche - depositate; il medesimo giudice condannava l'imputato, previa riqualificazione del fatto, in ordine al reato di bancarotta semplice per omessa consegna (istituzione) dei libri contabili richiamati in imputazione, ritenendo non configurabile nel caso di specie il dolo specifico, ma sicuramente, quanto meno, l'elemento soggettivo della colpa. Ebbene, appare evidente che, di là della qualificazione dell'imputazione in termini di doppia contestazione o di contestazione alternativa - ipotesi questa che sembra sposata nella sentenza di appello - nessun vulnus si è verificato per l'imputato, che già in primo grado si era difeso anche rispetto alla condotta della tenuta irregolare, e si era visto, anzi, assolvere per l'insussistenza del fatto, relativamente, appunto, alla fattispecie di tenuta irregolare della contabilità di cui all'art. 216 comma 1, n. 2 seconda parte, I.f. Con la conseguenza che deve ritenersi oramai intangibile - come peraltro evidenzia lo stesso ricorso e la sentenza di appello non smentisce - l'acclarata ed affermata regolarità dei documenti contabili consegnati.Né potrebbe, di conseguenza, assumere di per sé rilievo la circostanza che, invece, la Corte di appello ha ritenuto di qualificare la contestazione dei due reati come alternativa, e non cumulativa, dal momento che il primo giudice aveva, comunque, optato per la condanna per uno solo di essi, anche sulla base degli argomenti portati avanti dalla difesa nell'ambito del giudizio svoltosi dinanzi a sé. 1.1.2. In definitiva si deve concludere che, come evidenziato anche dai P.G. nella requisitoria scritta, l'asserita violazione dell'art. 521 cod. proc. pen, deve essere esclusa, poiché nel caso di specie, i giudici dì merito hanno, in buona sostanza, operato, e condiviso, una mera riqualificazione del fatto originariamente contestato come omessa istituzione di determinati libri contabili. Va, invero, ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per aversi mutamento del fatto, rilevante ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione dei principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso liter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, sent. n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617). Altrimenti detto, il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeífun, Rv. 281477 - 01). D'altra parte, la giurisprudenza dì questa Corte si è già pronunciata proprio in relazione ad un'ipotesi di riqualificazione di bancarotta fraudolenta cd. specifica in quella di bancarotta semplice, affermando che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., la condanna per bancarotta documentale semplice dell'imputato di bancarotta documentale fraudolenta, non sussistendo tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità né un "vulnus" al diritto di difesa, trattandosi di reato di minore gravità (così, Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607 - 01).1.1.3.Quanto al primo motivo, residua solo da precisare che del tutto indifferente risulta il fatto che il curatore sia riuscito a ricostruire in maniera completa, o meno, il movimento degli affari o il patrimonio societario ovvero lo stato attivo e passivo del fallimento - e che vi sia quindi stata pronuncia assolutoria rispetto al reato di bancarotta fraudolenta per tenuta irregolare delle scritture contabili contestata in relazione alle scritture pervenute nella disponibilità del curatore - in quanto è estraneo al fatto tipico descritto dell'art. 217, comma secondo, I.f. l'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che invece caratterizza la diversa e più grave fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, incriminata dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda ipotesi, legge fall. (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 27703 del 28/05/2024, Tafuni, Rv. 286641 - 01; Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023, Rv. 284514 - 01). Ai fini dell'integrazione della fattispecie della bancarotta semplice per tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili, è, dunque, sufficiente che tale irregolare tenuta impedisca alle scritture contabili - o anche ad una sola di esse - di assolvere alla loro - o alla sua - tipica funzione di accertamento, rimanendo irrilevante che il curatore sia riuscito, grazie alle altre scritture, a sopperire alle carenze determinatesi, ovvero, più in generale, a ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari. E tale ultima precisazione relativa alla irrilevanza della circostanza che il curatore sia comunque riuscito a ricostruire le vicende societarie, non può, a maggior ragione, valere rispetto all'ipotesi della omessa tenuta - totale o parziale - dei libri e delle altre scritture contabili obbligatori, parimenti prevista dall'art. 217, comma 2, I.f, ravvisata nel caso di specie, non potendo, anche in tal caso, assumere alcun rilievo il fatto che il curatore sia riuscito in altro modo ad assolvere al compito ricostruttivo, dal momento che l'omessa tenuta delle scritture contabili, o di alcune o anche di una sola di esse, nell'arco temporale indicato dalla norma, tradisce, a monte ed ex se, la funzione propria di accertamento che le scritture contabili assolvono, ciascuna in relazione alla propria specifica identità funzionale. 1.2. Il secondo motivo, che lamenta che i giudici di merito avrebbero superato la valenza probatoria dell'attestazione contenuta nel verbale di audizione del 30.11.2017, pur in mancanza di querela di falso ed in presenza di una chiara certificazione del pubblico ufficiale sul deposito del libro giornale e dei registri IVA dal 2011 al 2015, è infondato. Si assume che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, non si sarebbe trattato di una dichiarazione erronea del fallito, ma di un'attestazione del pubblico ufficiale, in quanto tale non superabile attraverso le successive dichiarazioni rese dal medesimo. L'avere, per contro, la Corte di appello inteso ricondurre la discrasia ad un'erronea, se non addirittura mendace, dichiarazione del fallito, avrebbe conseguentemente privato quel documento della fede privilegiata, che, al contrario, consentiva di ritenere il fatto, in assenza di querela di falso, provato in quanto proveniente da un'attestazione di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Tuttavia, a differenza di quanto si ritiene in ricorso, non si è, invece, di fronte ad una difettosa percezione del materiale probatorio in quanto l'attestazione contenuta nel verbale del 30.11.2017 è superata alla stregua delle precisazioni fornite dal curatore sia per iscritto nella relazione ex art. 33 I.f. che oralmente in udienza, ove si indicavano anche le ragioni per le quali quel contenuto, di mera attestazione della consegna di documenti di cui all'elenco redatto a cura dell'imputato, dovesse ritenersi superato a seguito delle verifiche che il curatore aveva effettuato su quanto, di fatto, realmente prevenuto nella sua disponibilità (e ciò di là dell'intenzione, o meno, da parte dell'imputato di creare un'apparenza diversa dalla realtà). I giudici di merito hanno, giustamente, inteso attribuire valenza alla relazione ex art. 33 I.f. e a quanto riferito dal curatore in sede di escussione in giudizio, avendo questi, tra l'altro, spiegato, che, una volta avvedutasi della discrasia, si era messo in contatto con la parte per segnalare la circostanza. Evidente è, dunque, l'insussistenza del travisamento di prova denunciato, sotto diversi profili. Questo, infatti, si ha quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, laddove nel caso di specie non ricorre nessuna di tali ipotesi. D'altra parte, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato" (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). In realtà, nel caso in esame, si censura l'attendibilità del curatore e la valutazione dei giudici di merito sul punto ed il significato che essi hanno attribuito all'attestazione del curatore nel verbale del 30.11.2017 - che risulta, invece, adeguatamente descritta, dai giudici di merito, nella sua effettiva portata - e non l'errata percezione del suo contenuto. 1.2.1. In definitiva, la motivazione della sentenza è logica e non contraddittoria, poiché chiarisce come il curatore abbia corretto il tiro sulla base dell'esame concreto della documentazione consegnata, atteso che la consegna delle scritture contabili era, in realtà, limitata ad alcune annualità (libro inventari fino al 2012; registri IVA vendite fino al 2013; registri IVA acquisto fino al 2012) ed era carente rispetto alle annualità successive, oltre che in riferimento al libro giornale, non pervenuto. 1.2.2. Quanto, infine, al riferimento a scritture contabili non obbligatore, risulta evidente, leggendo la sentenza impugnata, che il riferimento ad esse, in particolare anche a quelle fiscali, è effettuato al fine di evidenziare la discrasia, poi rilevata dal curatore, tra quanto attestato come a lui consegnato nel verbale del 30.11.2017 e quanto poi effettivamente riscontrato dal medesimo come effettivamente a lui consegnato. La sentenza di conferma della Corte di merito si fonda, invero, soprattutto sulle scritture obbligatorie, facendo essa espresso riferimento innanzitutto al libro giornale e al libro inventari (previsti dall'art. 2214, comma 1, c.c.), oltre che al registro dei beni ammortizzabili (mentre il giudice di primo grado aveva, tra l'altro, citato anche il libro mastro). D'altra parte, la valutazione della omessa tenuta dei libri contabili, che ai fini della integrazione del reato di bancarotta semplice si identificano in quelli obbligatori, non può trascurare che ben possono assumere rilievo anche le scritture di cui al comma secondo dell'art. 2214 c.c., se esse possono considerarsi richieste dalla "natura e dalle dimensioni dell'impresa", e la necessità di queste scritture - cd. relativamente obbligatorie - potrebbe anche risultare in re ipsa nel momento in cui manchino o siano incompleti i libri obbligatori primari. 1,3. Il terzo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, risultando congruamente motivata la sentenza anche sul punto, che richiama la consistenza della condotta, ed il suo profilo reiterativo e diversificato - essendosi protratta nel tempo la mancata tenuta di diverse scritture contabili - e ciò di là del fattore psicologico, colposo o doloso, che ebbe a sostenerla. D'altronde, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cuì all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 Ud., Rv. 274647 - 01, Sez. 7, ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01); e nel caso di specie si è attribuito precipuo valore negativo alle circostanze indicate rispetto alle quali peraltro la difesa adduce rilievi generici ed inconferenti.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la cond
Sentenza Cassazione n. 14559/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris