CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 36292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 10738/2022 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 811/2022 pubblicata in data 10.03.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che le sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere