CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 22575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15572/2018 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso -controricorrente- nonchécontro D'[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la S ENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 496/2018depositata il 02/03/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Nel 2014 la curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione propose azione di responsabilità ex art. 146 l.f. contro l’amministratore D’[OSCURATO:PERSONA] e il successivo liquidatore D’[OSCURATO:PERSONA], ascrivendo al primo vari atti di mala gestio , tra cui la contabilizzazione in data 31/12/2009 di “fatture da emettere per € 390.000” e il successivo “storno a sopravvenienza passiva” in data 26/05/2010, senza alcuna indicazione nella nota integrativa al bilancio 2010. 1.1. – L’amministratore giustific ò a posteriori queste annotazioni contabili deducendo che la voce riguardava i pretesi danni cagionati dal ritardo nei pagamenti e dal fermo dei cantieri (da ottobre 2008 a settembre 2009, documentato da articoli di giornale) della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – sua unica cliente e detentrice del 97% del capitale di [OSCURATO:SOCIETA] – dei quali era stato chiesto il risarcimento con missiva del 30 / 12 / 2009 ( ritenuta dal F allimento priva di data certa), ma che erano stati contestati dalla [OSCURATO:PERSONA], sicché, stante la grave situazione economica di quest’ultima (che chiuse il bilancio 2010 con una perdita di 7 milioni di euro, presentò domanda di concordato preventivo liquidatorio nel 2011 e fu dichiarata fallita nel 2012) l’amministratore non aveva ritenuto conveniente iniziare attività di recupero del credito e l’aveva stornato a sopravvenienza passiva, per prudenziale svalutazione del credito. 1.2. –Il Tribunale di Catania rigettò la domanda nei confronti del liquidatore e l’acco lse parzialmente ne i confronti dell’amministratore, ritenendo che, secondo i principi OIC, la registrazione di fatture da emettere poteva riguardare solo prestazioni o servizi erogati e non ancora pagati, non già pretese risarcitorie, peraltro nel caso di specie prive di qualsivoglia giustificazione, ed anzi contraddette: i) dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato fatture per € 320.615,93 emesse nel 2010, mentre altre fatture del 2009 erano rimaste impagate; ii) dal fatto che nel 2009 [OSCURATO:SOCIETA] aveva sostenuto costi per il personale di € 461.987,00 a testimonianza che l’attività in realtà era stata regolarmente espletata. Di conseguenza, ritenneche «il successivo storno dell'importo di euro 390.000 configura[sse]un atto di mala gestio comportando un omesso incasso di ricavi ai danni del ceto creditorio». 1.3. – D’ U ca Marcello propo s e appello e contest ò i rilievi del tribunale con specifiche deduzioni (corredate da relazione tecnica) sostenendo, tra l’altro , che la circostanza sub i) non era conducente, e che quella sub ii) era inesatta , poiché la forza lavoro era stata mantenuta durante il fermo dei cantieri (peraltro in misura inferiore) in quanto [OSCURATO:SOCIETA] aveva beneficiato di agevolazioni finanziarie del Ministero delle attività produttive che postulavano il mantenimento dell’occupazione, pena la revoca. 1.4. –Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania ha conferma to la sentenza di primo grado, sul rilievo che, stante la grossolanità dell’appostazione e dello storno, non vi fosse nemmeno necessità di esaminare i motivi di appello afferenti la sussistenza del danno, risultando assorbente l’erroneo storno «a sofferenza passiva»di «prestazioni eseguite e non pagate». 1.5. – Inoltre, nel dare atto che l’appellante aveva invocato , ai fini dell’insussistenza del danno, l a mancata rinuncia al credito, ha ritenuto opportuno integra re la motivazione della sentenza di primo grado – ritenuta «sul profilo del danno estremamente sintetica» – affermando: i) che « i danni sono la naturale conseguenza della mancata emissione delle fatture previste per l’appunto per € 390.000 con relativo storno della loro previsione “a sofferenza” nel bilancio successivo, senza alcuna indicazione sulle cause dello stesso, invero, non ancora dedotte neppure in giudizio, insistendo parte appellante nella fantasiosa e del tutto inverosimile tesi della pretesa risarcitoria»; ii) che « il curatore non è stato affatto posto nelle condizioni di agire per l'ottenimento di tali ricavi, negando peraltro il D’Uca lo svolgimento di prestazioni per euro 390.000 e ciò contro ogni ragionevolezza», sicché il curatore non «avrebbe potuto agire per ottenere il pagamento, in mancanza di qualsiasi indicazione sulla natura delle prestazioni svolte, sul loro stesso utilizzatore e sul medesimo contratto»; iii) che, «a fronte dell'affermazione secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] eseguiva le proprie prestazioni in favore esclusivamente della [OSCURATO:PERSONA] spa, non sfugge neppure il motivo dello storno se si considera che la [OSCURATO:SOCIETA] era stata costituita “quasi interamente partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] spa che ne deteneva il 97% del capitale”»; iv) che «anche a volere per assurdo ammettere che le fatture erano state previste per un risarcimento del danno, il ragionamento non muterebbe di molto; infatti, lo storno, privo di qualsiasi indicazione sul suo beneficiario e delle sue ragioni, non avrebbe consentito a chi subentrava nella gestione della società di poter agire in giudizio non potendo certamente basare una eventuale azione risarcitoria sulla mera base delle informazioni giornalistiche dedotte con il gravame riguardo il fermo dei cantieri». 2. – Avverso detta decisione D’ U ca Marcello propone sei motivi di ricorso per cassazione, cui il [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria, mentre D’[OSCURATO:PERSONA] non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. –Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2729 c.c., in quanto non risponderebbe al vero che D’ U ca Marcello aveva ammesso l’errore contabile, come affermato dalla corte d’appello(art. 360 nn. 3 e 4 c. p . c . ) . 2.2. –Il secondo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 20, d. P . R . n. 6 33 del 1972 , sul rilievo che tali norme consentirebbero di emettere fattura anche per interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità, e non solo per prestazioni o servizi erogati e non ancora pagati, ferma restando la loro esclusione dalla base imponibile ai fini iva (art. 360 n. 3 c . p . c . ) . 2.3. –Il terzo denuncia l’omesso esame delle argomentazioni offerte a supporto dell’esistenza del credito risarcitorio, con violazione degli artt. 24 e 111 Cost. , del diritto di difesa e conseguente nullità della sentenza per apparenza della motivazione (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.). 2.4. – Il quarto prospetta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e motivazione apparente su ll’ esistenza del danno e del nesso causale (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.). 2.5. – Il quinto deduce la violazione del diritto di difesa, ex artt. 24 e 111 Cost., nonché il vizio di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c., con riguardo alle “ulteriori contestazioni” ev idenziate dalla corte d’appello, non contestate in domanda né rilevate dal tribunale (art. 360 n. 4 c.p.c.). 2.6. – Il sesto adduce l’ omesso esame di fatto decisivo, con riguardo alla mancanza di rinuncia al credito, che si riflette sulla inesistenza del nesso causale e del danno (art. 360 n. 5 c.p.c.). 3. – L’esame congiunto dei motivi, possibile per la loro connessione, induce all’accoglimento del ricorso, nonostante alcuni profili di inammissibilità che riguardano t alune censure, per il preminente rilievo che i giudici di appello si sono arrestati alla osservazione del dato contabile, senza approfondire le questioni sollevate dall’amministratore in merito alla effettiva portata e alle reali conseguenze dannose dell’atto di mala gestio addebitatogli, individuato nell’emissione di una nota di credito (cd. storno) della posta relativa a “fatture da emettere” per euro 390.000,00, somma cui è stato pedissequamente ragguagliato il danno. 4. – La ratio decidendi adottata dai giudici di merito e il tenore dei motivi formulati dal ricorrente inducono a premettere alcune osservazioni generali in tema di note di credito iva , sulla scorta dei chiarimenti di recente forniti dalla sezione tributaria di questa Corte, con la sentenza n. 25795 del 2022. 4.1. –L’art. 90, par . 1 della direttiva n. 2006/112 obbliga gli Stati membri a ridurre la base imponibile (e, quindi, l'importo dell'iva dovuta dal soggetto passivo) in caso di mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo; il successivo par. 2 consente però agli Stati membri di derogare a tale norma , posto che l'acquirente o committente resta comunque debitore del prezzo convenuto, e il venditore o prestatore resta titolare del credito, azionabile in sede giurisdizionale. La facoltà di deroga riguarda i casi in cui l'omesso pagamento non sia facilmente verificabile o sia solo temporaneo (Corte giust., causa C - 146/19, SCT; causa C - 672/17, Tratave; cfr. Cass. 12468/ 20 19 , 25986/ 20 20) , con conseguente ripristino del diritto alla riduzione una volta che sia stata definitivamenteaccertata la non recuperabilità del credito. 4.2. – Il legislatore interno si è avvalso d i tale facoltà di deroga, prevedendo nell’art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo vigente ratione temporis , fino al 12 /12/ 2014 ) : «Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose (...) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25(…)». 4.3. – La giurisprudenza unionale ha chiarito che spetta ai giudici nazionali valutare la prova della definitività del mancato pagamento,o anche della sua ragionevole probabilità ( Corte giust., causa C-246/16, [OSCURATO:PERSONA]; causa C-242/18, [OSCURATO:PERSONA] EAD), secondo le “ formalità ” richieste dallo Stato membro , nel rispetto del principio di proporzionalità (Corte giust., Tratave, cit., p.to 34), precisando che le “formalità”che i soggetti passivi devono adempiere per esercitare, di fronte alle autorità tributarie, il diritto di procedere a una riduzione della base imponibile dell'iva sono quelle che consentono di ritenere che, dopo la conclusione dell'operazione, la controprestazione non potrà piùessere percepita in tutto o in parte, in modo definitivo (Corte giust., causa C - 398/20, ELVOSPOL s.r.o., p.to 27). 4.4.– Le superiori osservazioni, pur valendo ovviamente solo sul piano tributario, in relazione a diritti , obblighi e oneri del soggetto passivo iva a fronte di un inadempimento contrattuale, spiegano indirettamente una certa rilevanza nel caso di specie, non solo perché l’intera motivazione della corte territoriale ruota intorno all’errore contabile imputato all’amministratore per avere registra to di una nota di credito relativa a “fatture da emettere” , ma anche perché nella sede civilistica , ove si discute della responsabilità per mala gestioproprio in relazione a que ll ’operazione di “storno”, deve essere accertato il danno concretamente cagionato alla società , tenendo conto proprio de gl i effetti connessi al la effettiva “recuperabilità”del credito in questione. 5. –Ciò premesso, merita accoglimento innanzitutto il quarto motivo di ricorso, che denuncia una sostanziale apparenza della motivazione sul profilo della sussistenza del danno e del nesso causale con la condotta ascritta all’amministratore. 5.1. –Giova rammentare che l'azione di responsabilità sociale promossacontro amministratori e sindaci di società di capitali , nel caso in esame ai sensi dell’art. 146 l.fall., ha natura contrattuale, con la conseguenza che è onere dell’attore fornire la prova della sussistenza delle violazioni contestate e del nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sul convenuto l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (Cass. 2975/2020 ; co nf. Cass. 17441/2016, 22911/2010). 5.2. – Nel caso in esame, l’at to di mala gestio (erroneo “storno”) è stato ritenuto ex se fonte di danno, sul rilievo che « i danni, riconosciuti dal primo giudice nella misura di € 390.000, sono la naturale conseguenza della mancata emissione delle fatture previste per l’appunto per € 390.000 » , senza che sia stato esplicitato il nesso causale tra lo “storno” e il mancato incasso del credito, in assenza di un accertamento di effettive, corrispondenti, prestazioni fatturate da [OSCURATO:SOCIETA] e non pagate da MediImpianti, o comunque dell’eventuale rinuncia al credito; d’altro canto, la ritenuta inverosimiglianza della tesi risarcitoria nei confronti diMedi Impianti è in contraddizione con la supposta esistenza del danno. 5.3. – Anche il sibillino passaggio motivazionale p er cui « a fronte dell'affermazione (…) secondo cui la Klima n duct s . r . l . eseguiva le proprie prestazioni in favore esclusivamente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non sfugge neppure il motivo dello storno, se si considera che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita “q uasi interamente partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ne deteneva il 97% del capitale”» difetta di una più chiara esplicitazione delle ragioni che lo sorreggono. 6. –Analoghe considerazioni vanno svolte sul terzo motivo. 6.1. – E’ pur vero che il giudice non è tenuto a motivare su tutte le deduzioni della parte; tuttavia i giudici di secondo grado, nell’affermare recisamente che « non occorre neppure esaminare nel dettaglio le censure con le quali parte appellante contesta la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha escluso che fosse effettivamente ravvisabile il danno dedotto dal convenuto D’[OSCURATO:PERSONA], posto che comunque, ove pur ravvisabile, non potrebbe porsi, logicamente, in relazione, per quanto sopra esposto, con la previsione di emettere nel 2010 fatture per € 390.000», hanno di fatto disatteso, peraltro con argomentare poco perspicuo, il dovere di esaminare le puntuali censure svolte dall’appellante, trascritte a pag. 15 e ss. del ricorso (note 23 - 26 , 29, 37), vertenti in particolare sui rapporti tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA], e quindi sull’effettiva entità del danno. 7. – Per tali ragioni la motivazione non supera il "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U, 8053/2014 ; Cass. 7090/2022, 22598/2022) poiché, sebbene graficamente esistente, non rend e percepibile il fondamento della decisione, in relazione al perimetro probatorio della responsabilità per mala gestio , risultando fondata su argomentazioni ellittiche , riduttive e i ni d onee a d esplicitare il ragionamento sotteso(Cass. 2001/2023, 6758/2022). 8. – Va aggiunto, per completezza, che l’aspetto denunziato con il primo motivo, e cioè l a ritenuta ammissione , da parte dell’appellante, dell’erroneità della registrazione contabile di “fatture da emettere”,risulta ininfluente, poiché l’errore commesso dalla corte territoriale è proprio quello di essersi focalizzata esclusivamente sull’irregolarità contabile dell’operazione. 8.1. –Analoghe considerazioni riguardano il secondo motivo, che investe la portata dell’art. 15, d.P.R. 633/72, circa le somme escluse dal computo della base imponibile ( tra cui quelle dovute a titolo di interessi moratori o penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente, nonché quelle addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto), poiché,come detto , l’errore contabile non spiega rilevanza decisiva ai fini dell’accertamento del danno che si assume cagionato. 8.2. – Il quinto e il sesto motivo r estano assorbiti dall’accoglimento del quarto, incidendo direttamente sull’assolvimento dell’onere motivazionale. 9. –La decisione impugnata va quindi cassat a con rinvio al la Corte di appello di Catania, che provvederà anche sulle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C