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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 33570/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13028-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avellino; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 456/2019 della Corte d'appello di Lecce, depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, rigettando il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e dall'attuale ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, che ha dichiarato la nullità dell'atto di compravendita stipulato tra le parti in data 5/9/2012 per "impossibilità dell'oggetto", per essere state le aree oggetto della compravendita acquisite dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della accertata inottemperanza alle ordinanze di demolizione delle opere sulle stesse realizzate in mancanza della concessione edilizia; -la Corte d'appello ha, in particolare, ritenuto infondato il motivo di gravame incentrato sull'asserita rinuncia del Comune per facta concludentia all'acquisto del diritto di proprietà sulle aree in questione, ritenendo necessaria la rinuncia la forma scritta; -la Corte territoriale ha inoltre respinto la tesi secondo la quale il provvedimento del 29/7/2008 avrebbe natura meramente dichiarativa e ricognitiva ma non provvedimentale e quindi inidoneo all'acquisto della proprietà dei terreni di causa; -parimenti infondata è stata ritenuta dalla Corte d'appello la censura con la quale è stata dedotta la nullità dell'atto di citazione con cui è stato introdotto dal Comune il giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c., concluso con la sentenza gravata; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, ai sensi degli art. 365 e Ric. 2020 n. 13028 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -2- 366 cod. proc. civ., per essere la procura speciale allegata al ricorso priva di data; -Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che è validamente rilasciata la procura apposta in calce al ricorso per cassazione, ancorché il mandato difensivo sia privo di data, poiché l'incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell'uno all'altro, come richiesto dall'art. 365 cod.proc.civ. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità (Cass.25725/2014; id.7014/2017;id.14437/2019); -poichè nel caso di specie la procura, come pure precisato nella stessa, è allegata al ricorso, come pure riconosciuto dallo stesso controricorrente, non può essere condivisa la tesi dell'inammissibilità del ricorso; -con il primo motivo la ricorrente deduce quale error in iudicando l'erronea attribuzione del valore di provvedimento all'atto amministrativo endoprocedimentale posto in essere dal funzionario dell'ufficio tecnico in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], assumendo che l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune della costruzione abusiva avrebbe dovuto essere emessa dal Sindaco; -la censura è inammissibile per essere nuova, non risultando essere stata proposta nel giudizio di appello (di essa non vi è traccia nella sentenza impugnata, né la ricorrente specifica dove ha formulato in quei termini); -la sentenza impugnata ha, infatti, esaminato la valenza dell'atto previsto dall'art. 7, comma 4 della legge 47/1985, oggi corrispondente all'art. 31, comma 4, d.p.r. 380/2001) ed ha ritenuto che esso ha natura meramente dichiarativa dell'effetto acquisitivo prodottosi all'inutile decorso del termine per eseguire la demolizione degli immobili abusivi; Ric. 2020 n. 13028 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -3- - rispetto a detta statuizione la censura in esame sostiene che occorrerebbe un atto del Sindaco perché si produca l'effetto acquisitivo, peraltro senza specificare quale sarebbe il fondamento normativo della tesi proposta, a fronte del tenore dell'art. 7, comma 4, I.n.47/1985 (ora 31, comma 4, d.p.r. 380/2001) che recita " L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente", appare inammissibile; -da ultimo, va rilevato che tale tesi non si confronta con il giudicato amministrativo formatisi sul punto, richiamato dal controricorrente, avendo il Consiglio di Stato con la sentenza 2484/2013 confermato la validità del provvedimento del 29/7/2008 di accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione di opere abusive e di contestuale acquisizione delle aree di sedime al patrimonio comunale; -con il secondo motivo, si deduce quale error in iudicando l'errata statuizione della nullità del contratto di vendita per impossibilità dell'oggetto; -secondo il ricorrente, le particelle oggetto del contratto non sono state inserite dal comune tra i beni indisponibili e pertanto l'oggetto del contratto sarebbe determinato e possibile; -la censura è inammissibile ex art. 360 bis, n.1, cod. proc. civ.; -è stato, infatti, chiarito che l'acquisto che si produce per effetto dell'art. 7

I. n. 47/1985 dà luogo ad acquisto a titolo originario, con la conseguenza che l'ipoteca e gli altri eventuali pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione; Ric. 2020 n. 13028 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -4- -la fattispecie è assimilabile al perimento del bene, ipotesi nella quale si estingue l'ipoteca, giacché l'immobile abusivo è destinato al "perimento giuridico", normalmente conseguente alla demolizione, salva la eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, che lo trasforma irreversibilmente in "res extra commercium" sotto il profilo dei diritti del debitore e dei terzi che vantino diritti reali limitati sul bene (cfr. Cass.1693/2006; id. 23453/2017); -la critica non si confronta con il consolidato principio applicato dalla corte territoriale; -atteso l'esito del ricorso ed in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate come in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in euro 5000,00 per compenso, oltre euro 200,00 per esborsi, 1 5 % per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Ric. 2020 n. 13028 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -5- Così deciso a Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13028-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avellino; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 456/2019 della Corte d'appello di Lecce, depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, rigettando il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e dall'attuale ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, che ha dichiarato la nullità dell'atto di compravendita stipulato tra le parti in data 5/9/2012 per "impossibilità dell'oggetto", per essere state le aree oggetto della compravendita acquisite dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della accertata inottemperanza alle ordinanze di demolizione delle opere sulle stesse realizzate in mancanza della concessione edilizia; -la Corte d'appello ha, in particolare, ritenuto infondato il motivo di gravame incentrato sull'asserita rinuncia del Comune per facta concludentia all'acquisto del diritto di proprietà sulle aree in questione, ritenendo necessaria la rinuncia la forma scritta; -la Corte territoriale ha inoltre respinto la tesi secondo la quale il provvedimento del 29/7/2008 avrebbe natura meramente dichiarativa e ricognitiva ma non provvedimentale e quindi inidoneo all'acquisto della proprietà dei terreni di causa; -parimenti infondata è stata ritenuta dalla Corte d'appello la censura con la quale è stata dedotta la nullità dell'atto di citazione con cui è stato introdotto dal Comune il giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c., concluso con la sentenza gravata; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, ai sensi degli art. 365 e Ric. 2020 n. 13028 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- 366 cod. proc. civ., per essere la procura speciale allegata al ricorso priva di data; -Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che è validamente rilasciata la procura apposta in calce al ricorso per cassazione, ancorché il mandato difensivo sia privo di data, poiché l'incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell'uno all'altro, come richiesto dall'art. 365 cod.proc.civ. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità (Cass.25725/2014; id.7014/2017;id.14437/2019); -poichè nel caso di specie la procura, come pure precisato nella stessa, è allegata al ricorso, come pure riconosciuto dallo stesso controricorrente, non può essere condivisa la tesi dell'inammissibilità del ricorso; -con il primo motivo la ricorrente deduce quale error in iudicando l'erronea attribuzione del valore di provvedimento all'atto amministrativo endoprocedimentale posto in essere dal funzionario dell'ufficio tecnico in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], assumendo che l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune della costruzione abusiva avrebbe dovuto essere emessa dal Sindaco; -la censura è inammissibile per essere nuova, non risultando essere stata proposta nel giudizio di appello (di essa non vi è traccia nella sentenza impugnata, né la ricorrente specifica dove ha formulato in quei termini); -la sentenza impugnata ha, infatti, esaminato la valenza dell'atto previsto dall'art. 7, comma 4 della legge 47/1985, oggi corrispondente all'art. 31, comma 4, d.p.r. 380/2001) ed ha ritenuto che esso ha natura meramente dichiarativa dell'effetto acquisitivo prodottosi all'inutile decorso del termine per eseguire la demolizione degli immobili abusivi; Ric. 2020 n. 13028 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -3- - rispetto a detta statuizione la censura in esame sostiene che occorrerebbe un atto del Sindaco perché si produca l'effetto acquisitivo, peraltro senza specificare quale sarebbe il fondamento normativo della tesi proposta, a fronte del tenore dell'art. 7, comma 4, I.n.47/1985 (ora 31, comma 4, d.p.r. 380/2001) che recita " L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente", appare inammissibile; -da ultimo, va rilevato che tale tesi non si confronta con il giudicato amministrativo formatisi sul punto, richiamato dal controricorrente, avendo il Consiglio di Stato con la sentenza 2484/2013 confermato la validità del provvedimento del 29/7/2008 di accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione di opere abusive e di contestuale acquisizione delle aree di sedime al patrimonio comunale; -con il secondo motivo, si deduce quale error in iudicando l'errata statuizione della nullità del contratto di vendita per impossibilità dell'oggetto; -secondo il ricorrente, le particelle oggetto del contratto non sono state inserite dal comune tra i beni indisponibili e pertanto l'oggetto del contratto sarebbe determinato e possibile; -la censura è inammissibile ex art. 360 bis, n.1, cod. proc. civ.; -è stato, infatti, chiarito che l'acquisto che si produce per effetto dell'art. 7 I. n. 47/1985 dà luogo ad acquisto a titolo originario, con la conseguenza che l'ipoteca e gli altri eventuali pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione; Ric. 2020 n. 13028 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -4- -la fattispecie è assimilabile al perimento del bene, ipotesi nella quale si estingue l'ipoteca, giacché l'immobile abusivo è destinato al "perimento giuridico", normalmente conseguente alla demolizione, salva la eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, che lo trasforma irreversibilmente in "res extra commercium" sotto il profilo dei diritti del debitore e dei terzi che vantino diritti reali limitati sul bene (cfr. Cass.1693/2006; id. 23453/2017); -la critica non si confronta con il consolidato principio applicato dalla corte territoriale; -atteso l'esito del ricorso ed in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate come in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in euro 5000,00 per compenso, oltre euro 200,00 per esborsi, 1 5 % per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 13028 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -5- Così deciso a Roma, nella camera di consiglio de