CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11156/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda, disponendo inoltre la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei e la confisca del veicolo. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.; II) violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 20-bis cod. pen., 53 e 58 I. 689/1981, 545-bis cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente rigettato la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sulla base della mancata allegazione di documentazione attestante la situzioe reddituale dell'imputato. L'impugnazione è inammissibile, per essere le ragioni di doglianza reiterative di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito. Quanto al primo motivo, occorre rilevare come la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. sia stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di merito ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva non soltanto sulla base della mancata allegazione di documentazione comprovante la solvibilità del richiedente, ma anche in ragione della innmeritevolezza del beneficio, a causa della gravità della condotta serbata. L' argomentazione, con cui la difesa non si confronta, è rispettosa dei principi ermeneutici stabiliti in sede di legittimità, alla luce dei quali, la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena e, quindi, il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013 Rv. 256725). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.