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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23940/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20692/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma in piazzale Clodio n. 56, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27 gennaio 2017, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA – sede di MILANO n. 899/6/2015 , depositata in segreteria il 10marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: IRPEF –ACCERTAMENTO –2007 e 2008.

R.G.

N.20692/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di verifica mediante questionari richiedenti informazioni sul possesso di cespiti significativi a fini reddituali, l’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento n.

T9R011200679/2012 e T9R011200681/2012, riguardanti IRPEF e relative addizionali per gli anni d’imposta 2007 e 2008.

In particolare l’Agenzia, calcolando sinteticamente il reddito con l’applicazione dei criteri forniti dal redditometro, determinava per l’anno 2007 una maggiore IRPEF di € 12.599,00, oltre € 553,00 per addizionale regionale ed € 86,00per addizionale comunale; per l’anno 2008 una maggiore IRPEF per € 19.995,00, oltre € 771,00 per addizionale regionale ed € 123,00 per addizionale comunale.

2. Impugnati gli avvisi suddetti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lodi questa , con sentenza n. 147/2/2013 , accoglie v a il ricorso, condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite.

3. Avverso tale sentenza proponeva gravame l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia – sede di Milano la quale, con sentenza n. 899/ 0 6/2015, pronunciata il 26 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 10 marzo 2015, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per la c amera di consiglio del 20 maggio 2022 , ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380 - bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso l' A genzia delle E ntrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 R.G.

N.20692/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto invalidi gli att i impositiv i in quanto avrebbe considerato, nel calcolo delle spese poste a fondamento della rettifica reddituale, anche quelle formatesi negli anni successivi a quelli dell’accertamento, posto che la norma in questione, in tema di accertamento sintetico, nel testo vigente pro-tempore, non escludeva di poter considerare anche le spese sostenute negli anni successivi.

7. Ilmotivo è fondato.

E’ pacifico che, nel caso di specie, gli accertamenti impugnati fossero degli accertamenti sintetici ex art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, fondati sul c.d. redditometro basato sull’acquisto, nel mese di maggio 2008, di una autovettura del costo di € 23.800,00, e sulle spese sostenute per gli anni dal 2007 al 2012.

La C.T.R. ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento in questione, sul presupposto che tali accertamenti riguardassero i periodi d’imposta 2007 e 2008, per cui doveva ad essi applicarsi l’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente nel corso degli anni suddetti(a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 14-quater, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)che consentiva l’accertamento sintetico sulla base della spesa per incrementi patrimoniali, presumendosi tale spesa sostenuta“con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”.

Doveva quindi escludersi la possibilità di operare accertamenti sintetici sulla base anche di redditi che si presumevano conseguiti negli anni successivi.

L’Ufficio, dal canto suo, ritiene applicabile l’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente all’epoca dell’accertamento, e R.G.

N.20692/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quindi come modificato dall’art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a mente del quale « l a determinazione sintetica può essere altres ì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dapubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] con periodicità biennale.

In tale caso èfatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma».

In questo caso, quindi, non vi è alcun riferimento alla necessità di limitare l’accertamento sulla base delle spese sostenute nell’anno di riferimento e nei quattro anni precedenti, ma possono quindi utilizzarsi anche dati indicativi di spesa relativi agli anni successivi a quelli oggetto di accertamento.

Sul punto, va rilevato che l’art. 22 del d.l. n. 78/2010 , conv. dalla legge n. 122/2010, stabilisce che il “nuovo” accertamento sintetico si applica «con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto», quindi al 31 maggio 2010.

Di conseguenza: a ) sino al periodo d’imposta 2008, trova ancora applicazione l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nel testo anteriorealle modifiche di cui al d.l. n. 78/2010; b) dall’esercizio 2009 in poi, sarà applicato il “nuovo” accertamento sintetico.

Nel caso di specie, si verte in tema di accertamenti per gli anni 2007 e 2008, quindi troverà applicazione il testo di cui all’art. 38, quinto comma, nel testo risultate dallemodifiche introdotte dall’art. 2, comma 14-quater, d.l. n. 203/2005, conv. dalla legge n. 248/2005, ma anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010.

R.G.

N.20692/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], gli accertamenti in questione avrebbero potuto basarsi unicamente su presunti redditi conseguiti nell’anno di riferimento e nei quattro anni precedenti, senza invece poter tenere conto delle spese e dei presunti redditi degli anni successivi, così come invece ha fatto l’Ufficio.

Correttamente, pertanto, l’Ufficio ha tenuto conto, negli accertamenti effettuati per gli anni 2007/2008, delle spese sostenute fino agli anni 2011/2012, in quanto le spese sostenute in questi anni potevano essere spalmate – ai fini dell’accertamento – a ritroso fino ai quattro anni precedenti.

La C.T.R. ha quindi erroneamente interpretato la normain questione, in quanto ha ritenuto che gli accertamenti impugnati riguardassero le spese sostenute negli anni successivi a quelli di riferimento, mentre hanno riguardato i maggiori redditi risultanti dalle spese sostenute negli anni in cui è stato effettuato l’accertamento (2011/2012), e negli anni precedenti, proprio come previsto dall’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile.

8. Consegue l’accoglimento del ricorso, e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia –sede di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio, nonché per la regolamentazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20692/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma in piazzale Clodio n. 56, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27 gennaio 2017, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA – sede di MILANO n. 899/6/2015 , depositata in segreteria il 10marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: IRPEF –ACCERTAMENTO –2007 e 2008. R.G. N.20692/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di verifica mediante questionari richiedenti informazioni sul possesso di cespiti significativi a fini reddituali, l’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento n. T9R011200679/2012 e T9R011200681/2012, riguardanti IRPEF e relative addizionali per gli anni d’imposta 2007 e 2008. In particolare l’Agenzia, calcolando sinteticamente il reddito con l’applicazione dei criteri forniti dal redditometro, determinava per l’anno 2007 una maggiore IRPEF di € 12.599,00, oltre € 553,00 per addizionale regionale ed € 86,00per addizionale comunale; per l’anno 2008 una maggiore IRPEF per € 19.995,00, oltre € 771,00 per addizionale regionale ed € 123,00 per addizionale comunale. 2. Impugnati gli avvisi suddetti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lodi questa , con sentenza n. 147/2/2013 , accoglie v a il ricorso, condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite. 3. Avverso tale sentenza proponeva gravame l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia – sede di Milano la quale, con sentenza n. 899/ 0 6/2015, pronunciata il 26 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 10 marzo 2015, rigettava l’appello, compensando le spese di lite. 4. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per la c amera di consiglio del 20 maggio 2022 , ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380 - bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso l' A genzia delle E ntrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 R.G. N.20692/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto invalidi gli att i impositiv i in quanto avrebbe considerato, nel calcolo delle spese poste a fondamento della rettifica reddituale, anche quelle formatesi negli anni successivi a quelli dell’accertamento, posto che la norma in questione, in tema di accertamento sintetico, nel testo vigente pro-tempore, non escludeva di poter considerare anche le spese sostenute negli anni successivi. 7. Ilmotivo è fondato. E’ pacifico che, nel caso di specie, gli accertamenti impugnati fossero degli accertamenti sintetici ex art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, fondati sul c.d. redditometro basato sull’acquisto, nel mese di maggio 2008, di una autovettura del costo di € 23.800,00, e sulle spese sostenute per gli anni dal 2007 al 2012. La C.T.R. ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento in questione, sul presupposto che tali accertamenti riguardassero i periodi d’imposta 2007 e 2008, per cui doveva ad essi applicarsi l’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente nel corso degli anni suddetti(a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 14-quater, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)che consentiva l’accertamento sintetico sulla base della spesa per incrementi patrimoniali, presumendosi tale spesa sostenuta“con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”. Doveva quindi escludersi la possibilità di operare accertamenti sintetici sulla base anche di redditi che si presumevano conseguiti negli anni successivi. L’Ufficio, dal canto suo, ritiene applicabile l’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente all’epoca dell’accertamento, e R.G. N.20692/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quindi come modificato dall’art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a mente del quale « l a determinazione sintetica può essere altres ì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dapubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] con periodicità biennale. In tale caso èfatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma». In questo caso, quindi, non vi è alcun riferimento alla necessità di limitare l’accertamento sulla base delle spese sostenute nell’anno di riferimento e nei quattro anni precedenti, ma possono quindi utilizzarsi anche dati indicativi di spesa relativi agli anni successivi a quelli oggetto di accertamento. Sul punto, va rilevato che l’art. 22 del d.l. n. 78/2010 , conv. dalla legge n. 122/2010, stabilisce che il “nuovo” accertamento sintetico si applica «con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto», quindi al 31 maggio 2010. Di conseguenza: a ) sino al periodo d’imposta 2008, trova ancora applicazione l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nel testo anteriorealle modifiche di cui al d.l. n. 78/2010; b) dall’esercizio 2009 in poi, sarà applicato il “nuovo” accertamento sintetico. Nel caso di specie, si verte in tema di accertamenti per gli anni 2007 e 2008, quindi troverà applicazione il testo di cui all’art. 38, quinto comma, nel testo risultate dallemodifiche introdotte dall’art. 2, comma 14-quater, d.l. n. 203/2005, conv. dalla legge n. 248/2005, ma anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010. R.G. N.20692/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], gli accertamenti in questione avrebbero potuto basarsi unicamente su presunti redditi conseguiti nell’anno di riferimento e nei quattro anni precedenti, senza invece poter tenere conto delle spese e dei presunti redditi degli anni successivi, così come invece ha fatto l’Ufficio. Correttamente, pertanto, l’Ufficio ha tenuto conto, negli accertamenti effettuati per gli anni 2007/2008, delle spese sostenute fino agli anni 2011/2012, in quanto le spese sostenute in questi anni potevano essere spalmate – ai fini dell’accertamento – a ritroso fino ai quattro anni precedenti. La C.T.R. ha quindi erroneamente interpretato la normain questione, in quanto ha ritenuto che gli accertamenti impugnati riguardassero le spese sostenute negli anni successivi a quelli di riferimento, mentre hanno riguardato i maggiori redditi risultanti dalle spese sostenute negli anni in cui è stato effettuato l’accertamento (2011/2012), e negli anni precedenti, proprio come previsto dall’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile. 8. Consegue l’accoglimento del ricorso, e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia –sede di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio, nonché per la regolamentazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia
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