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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12583/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza -Wfs, della Corte di appello LecceiViel 21 settembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi, inerenti: - per Vapore, la misura della pena; - per Angelini, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di speciale tenuità; Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base delle condanne, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (il danno non poteva considerarsi lieve trattandosi della cessione di banconote di non piccolo taglio; non vi erano ragioni che deponessero per il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.); Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la misura delle pene è manifestamente infondato avendo la Corte fatto congruo riferimento ai criteri di legge; Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]2Stanislao [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza -Wfs, della Corte di appello LecceiViel 21 settembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi, inerenti: - per Vapore, la misura della pena; - per Angelini, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di speciale tenuità; Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base delle condanne, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (il danno non poteva considerarsi lieve trattandosi della cessione di banconote di non piccolo taglio; non vi erano ragioni che deponessero per il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.); Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la misura delle pene è manifestamente infondato avendo la Corte fatto congruo riferimento ai criteri di legge; Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]2Stanislao [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12583/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris