CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09091/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 12015/2023Numero sezionale 825/2026Numero di raccolta generale 9091/2026Data pubblicazione 10/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 12015/2023 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente in via incidentale-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.1166/14/2023 depositata il 30 marzo 2023.Visto l’atto depositato l’11 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delprocedimento in conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela;ritenuto che rimane, pertanto, assorbito il ricorso incidentale condizionato;considerato che le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]