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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 20600/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03XYG9R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello Genova che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Genova, riqualificati i fatti di ricettazione in furto aggravato dall'art.61 n.2 cod.pen. e riconosciuta la continuazione con gli altri reati (615 quater e 493 ter cod.pen.) rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 240 di multa. 2.Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge iper essere stato ritenuto il reato di furto pur in assenza di querela in quanto la denuncia proposta dalla persona offesa atteneva ai prelievi di denaro eseguiti mediante utilizzo indebito della carte di pagamento previa acquisizione dei dati sensibili, mentre il furto del portafoglio non era mai stato oggetto di specifica istanza punitiva, essendo stata invece presentata una denuncia di smarrimento.

Con atto trasmesso in data 18 gennaio 2024 il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. cui consegue la condanna alle spese del giudizio e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14.03

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03XYG9R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello Genova che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Genova, riqualificati i fatti di ricettazione in furto aggravato dall'art.61 n.2 cod.pen. e riconosciuta la continuazione con gli altri reati (615 quater e 493 ter cod.pen.) rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 240 di multa. 2.Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge iper essere stato ritenuto il reato di furto pur in assenza di querela in quanto la denuncia proposta dalla persona offesa atteneva ai prelievi di denaro eseguiti mediante utilizzo indebito della carte di pagamento previa acquisizione dei dati sensibili, mentre il furto del portafoglio non era mai stato oggetto di specifica istanza punitiva, essendo stata invece presentata una denuncia di smarrimento. Con atto trasmesso in data 18 gennaio 2024 il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. cui consegue la condanna alle spese del giudizio e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.03
Sentenza Cassazione n. 20600/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris