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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 02895/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 del GIP TRIBUNALE di PISTOIAll- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; • t Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Pistoia per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato.

L'esponente deduce vizio relativo alla mancata applicazione del patto, essendo stata concordata una pena pari a 44 giorni di arresto, mentre era stata irrogata la pena di mesi uno e giorni 14 di arresto.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio lamentato non costituisce una violazione della volontà dell'imputato, atteso che, per legge, le pene si computano in giorni, mesi e anni ( art. 134 cod. pen.).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 Il Consigliere stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 del GIP TRIBUNALE di PISTOIAll- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; • t Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Pistoia per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato. L'esponente deduce vizio relativo alla mancata applicazione del patto, essendo stata concordata una pena pari a 44 giorni di arresto, mentre era stata irrogata la pena di mesi uno e giorni 14 di arresto. 2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio lamentato non costituisce una violazione della volontà dell'imputato, atteso che, per legge, le pene si computano in giorni, mesi e anni ( art. 134 cod. pen.). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 Il Consigliere stensore
Sentenza Cassazione n. 02895/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris