Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27413/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

/2025 della Corte d'appello di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, per quantoqui di interesse, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo che, ,all’esito di giudizio ordinario: 1) aveva ritenuto l’attuale ricorrente responsabiledella bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a) e della bancarottafraudolenta documentale di cui al capo b), in relazione al fallimento della società"[OSCURATO:SOCIETA]." fallita in data 16.04.2014, limitatamente ai fatti relativial rispettivo periodo di amministrazione di diritto ovvero sino al 14.11.2013; 2)aveva escluso la recidiva e riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti allaaggravante dei più fatti di bancarotta; 3) aveva condannato il ricorrente alla penadi anni 3 mesi 6 di reclusione, con inabilitazione ed interdizione accessorie ex art.216 ult. comma l. fall. per la durata della pena nonché interdizione dai pubbliciuffici per la durata di anni

5.2. [OSCURATO:PERSONA], mediante il ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe articolando duemotivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine allaaffermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale dicui al capo A).

Premette che la condanna al riguardo era circoscritta alle distrazioniavvenute sotto la gestione del ricorrente, risultando quindi limitata alle operazionirelative a: 1) somma di euro 7.832,11, quale saldo cassa; 2) massima parte deibeni forniti dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." (che, nel loro totale complessivo, ammontavano adeuro 95.492,06; 3) somma di euro 1.684,08, corrisposta dalla "INTO-SYSTEMS.R.L."; 4) somma di euro 4.109,80, pagata dal cliente [OSCURATO:PERSONA] a mani diMassimiliano Guarini, agente della società fallita.

Deduce che: a) la sentenzaimpugnata aveva tratto sul tema conseguenze incoerenti dalle deposizioni dei varitesti in ordine alla sparizione delle merci nel periodo di gestione del ricorrente, lacui lettura corretta doveva portare a concludere che i fatti contestati si eranoconsumati dopo il 5/11/2013, data a partire dalla quale il [OSCURATO:PERSONA] non si era piùrecato presso il magazzino; b) la conclusione assunta contrastava con quantoaccertato in ordine al fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto pagamentiper euro 68.063,28 per merce venduta durante la sua gestione; c) la sentenzanemmeno aveva tenuto conto del fatto che l’importo di euro 95.492,06 includevamerce consegnata nel tempo e che era stata già in parte via via venduta; d) lerestanti somme imputate ammontavano al modesto importo di euro 13.625,99che poteva discendere da errori contabili; e) le cause del dissesto erano costituteda fattori esterni.2.2.

Con il secondo motivo deduce la inosservanza di norma penale in relazioneagli artt. 216, comma 1, n. 2, e 217, comma 2, r.o. 16 marzo 1942, n. 267 inordine all’elemento soggettivo della bancarotta documentale ed all’omessariqualificazione come bancarotta semplice, con conseguente dichiarazione diprescrizione.

Argomenta che: a) il curatore aveva rinvenuto il libro giornale, nonbollato, numerato ed aggiornato con tutte le movimentazioni contabili sinoall'esercizio 2012, i libri iva acquisti e vendite, regolarmente tenuti fino allaliquidazione, risalente al dicembre 2013, il libro soci vidimato il 20/02/2008 e illibro cespiti ammortizzabili aggiornato soltanto al 31.12.2011; non aveva invecerinvenuto, come già si è detto, il libro inventari e il libro assemblee dei soci; b) puressendo il libro cespiti ammortizzabili aggiornato soltanto al 31.12.2011 e pur nonessendosi rinvenuto il libro inventari, durante l'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] lealtre scritture contabili erano state regolarmente tenute; c) i bilanci depositatierano attendibili; d) la stessa Corte distrettuale aveva limitato agli anni 2013 e2014 la "tenuta incompleta ed inattendibile della contabilità"; e) lo stessoTribunale aveva escluso che fosse dimostrato un ruolo di amministratore di fattoin capo al ricorrente nel periodo di gestione del [OSCURATO:PERSONA]; f) le lacune contabili nonavevano precluso al curatore la ricostruzione del patrimonio e dellamovimentazione degli affari della società; g) non era comunque stato dimostratoil dolo specifico richiesto dalla fattispecie in rilievo, al riguardo non risultando datisintomatici e manifestandosi apparente la motivazione resa dalla sentenzaimpugnata.4.

Il PG ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.2.

Il primo motivo è infondato.2.1.

Secondo la specifica censura, la Corte sarebbe incorsa in contraddizioni edillogicità laddove aveva riferito la distrazione dei beni della Jota al ricorrentequando, oltre a non valorizzare le indicazioni delle testimonianze del Guerini edella Borra che erano rispettivamente compatibili con e indicative della presenzadei beni al passaggio di gestione, aveva tratto inferenze improprie dalledichiarazioni dello Jovanovich e non aveva considerato che il [OSCURATO:PERSONA] avevaricevuto pagamenti per euro 68.063,28 per merce venduta durante la suagestione.

Per altro verso, il restante importo, assommante ad euro 13.625,99,poteva discendere da errori contabili.

Le cause del dissesto erano costitute dafattori esterni.2.2.

La censura, peraltro, in parte pretende di prospettare una sorta ditravisamento della prova, attribuendo alle dichiarazioni dei testi significatidifferenti da quelli assegnati dalla lettura della sentenza impugnata,prospettazione peraltro operata in modo non conforme ai criteri indicati dallagiurisprudenza in relazione all’art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. ed al principio diautosufficienza in quanto sono riprodotti ed allegati soltanto brani estrapolati dellerichiamate deposizioni.

Dall’altro attribuisce alla valutazione della Corte territorialeincoerenze e contraddizioni non ravvisabili, in sostanza proponendo una letturaalternativa delle risultanze ritenuta più plausibile in termini che non sono peròconsentiti nel giudizio di legittimità.2.2.1.

Nel complesso, la sentenza impugnata, sotto un primo profilo, mentrecorrettamente ha posto in evidenza il carattere perplesso ed incompiuto dellaindicazione della teste Borra in ordine alla presenza di beni della Jota nelladisponibilità della fallita al momento del passaggio di gestione, ha valorizzato ilcarattere neutro dell’esame del teste Guerin in modo coerente al fatto che questiha affermato la presenza di quantitativi indeterminati di merce in un periodo finaledella gestione del ricorrente.Ha, comunque, attribuito la sparizione alla gestione del ricorrente sulla scorta didue principali elementi.

Da un lato, la deposizione dello Jovanovich che, secondolettura che non è qui sindacabile, ha riferito che negli ultimi periodi il magazzinoera pressoché vuoto.

Risultanza da leggere unitamente a quella della sentenza diprimo grado che indica come Jovanovich avesse “riferito che nel 2013 inmagazzino c'era "pochissima roba"”, con estensione del periodo in rilievo a tuttoil 2013.

Dall’altro, la dichiarazione dello stesso ricorrente il quale aveva riferito cheil materiale e le merci di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero statesottratte, peraltro in data non meglio precisata, in occasione di furto compiuto neldeposito dell'azienda, furto di cui tuttavia in maniera assai sospetta non era maistata fatta denuncia all'autorità.Sulla base del complesso degli elementi così passati in rassegna, appare trattalogicamente la conclusione secondo cui la distrazione della merce in oggetto eraavvenuta nel periodo di gestione del [OSCURATO:PERSONA], quando, oltretutto, lo stesso haallegato che la sparizione delle merci era avvenuta nel suo periodo di gestionesalvo attribuirla ad un furto nemmeno denunciato.Ciò a prescindere dalla coerenza del dato con quanto risultante dalla sentenza delTribunale secondo cui: a) il ricorrente aveva confidato al Plankensteinerl’intenzione di cedere alla figlia l’intero magazzino; b) la figlia del ricorrente avevaeffettivamente aperto una società che ripeteva pressoché pedissequamente ladenominazione della società fallita.2.2.2.

Quanto alla circostanza che la gestione di [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevutopagamenti per euro 68.063,28, la stessa è affermata assertivamente quando dagli49.220.

Il che, in primo luogo, ridimensiona l’importo oggetto della prospettazionedifensiva volto a ridurre in maniera corrispondente l’ammanco in rilievo.

Insecondo luogo, non include l’accertamento che tali introiti corrispondessero amerci vendute dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], potendo discendere da incassi chederivavano da precedenti cessioni e che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto modo direcuperare.

Ciò a prescindere da quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] – ma nonconfermato dagli accertamenti - sulla parziale consegna degli introiti al [OSCURATO:PERSONA].Vero è, comunque, che, a tutto concedere, la prospettazione vale a ridurre laportata dell’ammanco imputabile al ricorrente, non ad escluderlo.2.2.3.

E’ poi irrilevante l’allegazione difensiva secondo cui il dissesto non sia dipesodalle distrazioni in oggetto quando nemmeno il ricorso mette in dubbio che i fattisiano avvenuti quando il dissesto era in atto e, quindi, in zona di conclamato rischiopenale ovvero con idonea ricorrenza di indici di fraudolenza.2.3.

Il motivo, pertanto, deve essere rigettato siccome infondato.3.

Infondato risulta anche il secondo motivo3.1.

Effettivamente è qui contestata la bancarotta documentale fraudolentaspecifica che, contemplata dalla prima parte dell’art. 216 comma 1 n. 2) l. fall.,si distingue da quella generale, descritta dalla seconda parte della medesimadisposizione.3.1.1.

I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell’accesso degliorgani fallimentari al patrimonio informativo dell’impresa conservato nei libri enelle scritture contabili.

Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, comeaffermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ècircoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabilidell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata egiuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori allaconoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinatoa soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale deldebitore: cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc.

Loy.;Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212).I due tipi sono, peraltro, distinti quanto ad elemento oggettivo e soggettivo dellerispettive fattispecie che descrivono diverse modalità di offesa al bene cosìindividuato.3.1.2.

Nella bancarotta generale, connotata dalla tenuta di libri e scritture chesono messi a disposizione degli organi fallimentari, l’offesa è integrata da contenutie modi della stessa tenuta che è qui realizzata «in guisa da non rendere possibilela ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari».

Coerentemente alrilievo che l’offesa è qui intrinseca al fatto oggettivo che si realizza mediante unfalso ideologico, il dolo richiesto è quello generico.Al riguardo è stato appunto chiarito che la fattispecie in esame «presuppone unaccertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminatidagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestualealla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di datioggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulterioriconnotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dologenerico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017,Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) »(Sez. 5 - , Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, in motivazione).3.1.3.

Radicalmente diversa è la struttura della bancarotta specifica che realizzala sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nelladisponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte ofalsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizi ai creditori».

Sulla base del comune profilo effettuale di impedirel’accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta alparadigma così in esame anche l’omessa tenuta delle scritture ove sorretta daldolo specifico indicato.E’, appunto, assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui «(i)n tema dibancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, perla cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori,consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organifallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultimaintegra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamentocondotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predettiorgani» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 –

01. Cfr. exmultis: Sez. 5 - , Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 – 01; Sez. 5 - ,Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01).Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentalespecifica.

Quando questa, poi, si declina nella condotta dell’omessa tenuta siffattoelemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarottadocumentale semplice.

E’ stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al finein esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi)da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplicedocumentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915;Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n.42546/2024, cit. in motivazione).3.1.4.

La distinzione così operata tra i due tipi, per cui la bancarotta generale simediante varie forme di sottrazione della fonte informativa alla disponibilità degliorgani fallimentari (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 - 01),guida anche la qualificazione di vicende particolari.E’ stato così chiarito che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientranella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiedeil dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritturecontabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili,ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e sidifferenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessaannotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza diannotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni» (Sez. 5 - ,Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 – 01, nella cui motivazione è statoefficacemente chiarito che «nel caso della bancarotta "generale" la fraudolenza èpressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza dellescritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta"specifica" l'elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specificadirezione della volontà.

In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidonosul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimentodegli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale dellacondotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operativitàdell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarottagenerale").3.2.

In generale, come evidenziato, discende pacificamente dalla stessaconfezione letterale dell’art. 216 comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (checontempla il fatto dell’imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, intutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o direcare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili »), l’affermazioneche la bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico diprofitto o di danno (cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304– 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, Rv. 279179– 01; da ultimo Sez. 5, Sentenza, 29/01/2025, n. 13296 n.m.).Va da sé, pertanto, che la dimostrazione del reato richiede la prova, oltre chedell’elemento materiale delle specifiche condotte così in rilievo e del carattereconsapevole e volontario delle stesse, anche di una specifica direzione dellavolontà (cfr.

Sentenza n. 42546/2024, cit. in motivazione).3.2.1.

Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico così inrilievo nemmeno possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili, cherappresenta semplicemente l’evento fenomenico, dal cui verificarsi dipendel'integrazione dell'elemento oggettivo del reato.

Gli indici necessari devono,piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratiodei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. ex multis Sez. 5, Sentenza,18/09/2025, n. 37723).

Laddove, peraltro, siffatti elementi ulteriori possono benconsistere anche nell’incidenza contenutistica o temporale che la sparizione dellespecifiche informazioni è destinata ad assumere sull’interesse del ceto creditoriocosì pregiudicato ovvero su quello dell’autore della sparizione.Per converso, è appena il caso di rimarcare che, posto che il sintagma normativoin esame descrive il dolo specifico e non l’evento materiale del reato, per integrarela bancarotta fraudolenta documentale specifica non è richiesto un effettivopregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggettoovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, 06/02/2025, n.17807).3.2.2.

Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, è naturalmentesuscettibile di prova indiretta.È stato così affermato che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta documentale peromessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditoriimpedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali» (Sez. 5 - , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 –01.

Cfr. anche Sez. 5, Sentenza, 20/03/2025, n. 15987 ).Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recarepregiudizio ai creditori e dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altriingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente,può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massimedi esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell’amministratore ad ogni contattocon il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne lamancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, 05/10/2022, n.47762, n.m. in motivazione.

Cfr. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 2228 del04/11/2022, dep. 19/01/2023, Rv. 283983 - 01).

Nel medesimo senso possonoapprezzarsi le complementari eventuali risultanze in ordine a: a) tenutastrumentalmente irregolare di cui si sia avuta notizia nonostante l’avvenutooccultamento; b) correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informativee apertura della procedura fallimentare in cui le stesse erano destinate adassumere funzione di tutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificato tra leinformazioni sottratte e specifiche situazioni patrimoniali sensibili; d) evidenzeprobatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di unpatrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tral'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità diostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni(cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, di Pietra, Rv. 284304, che si è soffermataad esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati echirografari).

Indici, questi, la cui valenza probatoria deve essere vagliata nellaloro idoneità in concreto a dimostrare il profilo teleologico dell’azione materialeincriminata.3.3.

Tanto premesso, nel caso in esame, l’elemento materiale del reato è statocontestato ed accertato in relazione a sottrazione e mancata tenuta delle scritturecontabili nel senso di seguito precisato.3.3.1.

Non è in questione che alcuni libri non siano stati consegnati al curatore eche altri registrino carenza di continuità contabile.

Il che, secondo quanto discendedai cenni generali sopra operati, riconduce il fatto oggettivo alla bancarottadocumentale specifica in entrambe le componenti così delineate.In particolare, si mostra corretta la conclusione che corrisponde a sottrazione lamancata consegna di libri la cui originaria tenuta è comprovata e incontroversa,nel complessivo quadro che registra una scelta di diffusa sommersione contabile.3.3.2.

L’affermazione secondo cui le carenze nemmeno avevano impedito laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari è, da un lato, smentitain concreto, dall’altra non direttamente rilevante.In maniera dirimente, la allegazione è smentita dai fatti che indicano come si siareso necessaria una articolata indagine per ricercare le sorti del beni dell’impresa.Il che si pone in stretta correlazione con la sparizione in particolare del libroinventario e la risalente omissione del libro cespiti.Sotto ulteriore profilo, discende da quanto premesso che l’impedimento dellaricostruzione delle vicende patrimoniali e degli affari nemmeno entra nella tipicitàoggettiva della bancarotta documentale specifica, essendo invece pertinente allabancarotta documentale generale in cui definisce i profili di contenuto e di funzionedelle modalità di tenuta delle scritture.

La circostanza, piuttosto, ai presenti fini,può concorrere in via complementare ed indiretta a definire il contesto in cui simisura la ricorrenza dell’elemento soggettivo della bancarotta specifica qui inrilievo.3.3.3.

Non è specificamente controverso né, comunque, revocabile in dubbio chele condotte siano imputabili in parte qua al ricorrente, secondo quanto motivatonelle sentenze di merito che hanno al riguardo evidenziato plurimi indici.In particolare, le mancanze di aggiornamento risalgono al 2011 e, quindi, valgonoa segnare in tale momento, nella gestione del [OSCURATO:PERSONA], l’avvio delle condotte diopacizzazione contabile dell’impresa.Nemmeno ha trovato compiuto riscontro che il [OSCURATO:PERSONA] abbia mai effettivamenteconsegnato i libri al [OSCURATO:PERSONA] suo successore.

Ove pure non si voglia al riguardoriconoscere uno specifico onere dimostrativo in capo all’amministratore cessato(nei termini, invece, in qualche misura suggeriti da Sez. 5, Sentenza n. 55740 del25/09/2017, Rv. 271839 – 01, secondo cui « In tema di bancarotta fraudolentadocumentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale siaprovata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo incui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili alnuovo amministratore subentrante»), appare corretta la motivazione dellasentenza impugnata che ha valorizzato la circostanza nel quadro in cui: a) proprioil ricorrente aveva avviato la pratica delle omissioni contabili; b) il passaggio diquote e carica amministrativa dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto quando laEUROCOATINGS srl si trovava «ben oltre il dissesto»; c) il ricorrente, secondoquanto accertato, si era reso autore di specifiche distrazioni di risorse societarie.3.4.

Quanto più direttamente al dolo specifico, come già evidenziato, la suaricorrenza si può trarre da elementi sintomatici, in particolare con riguardo allacapacità delle conseguenze contabili di recare pregiudizio alla massa e vantaggioall’autore dei fatti o ad altri soggetti individuati.3.4.1.

Al riguardo la sentenza impugnata, in osservanza dei principi enunciati econ idonea motivazione, ha affermato che l’assunto difensivo in ordine alla carenzadi intenti fraudolenti nel ricorrente è infondato «laddove la irregolare tenuta dellibro cespiti, aggiornato solo fino al 2011, e il mancato riscontro della solo ventilataconsegna del libro inventari, non rinvenuto dal curatore, si sposa con una tenutaincompleta ed inattendibile della contabilità per l'anno 2013e per l'anno 2014, difatto precludendo al curatore la precisa ricostruzione del patrimonio e dellamovimentazione degli affari della società fallita.

La natura dolosa e preordinata enon semplicemente colposa della lacunosità, del disordine e dell'inattendibilitàdell'impianto contabile di [OSCURATO:SOCIETA] è dimostrata dal coacervo dicondotte distrattive oggetto di contestazione e che integrano un vero e proprioprogetto di spogliazione del patrimonio della fallita, cui era all'evidenzastrumentale e necessario il completo disordine contabile, in termini difinalizzazione a dissimulare le attività distrattive e ad occultare i cespiti attivi dellasocietà.

Pienamente dimostrato deve pertanto ritenersi il dolo specifico richiestodalla fattispecie incriminatrice, a fronte di plurime condotte denotanti un sicurointento di depauperamento del patrimonio sociale con conseguente danno per icreditori».3.4.2.

E’ stato così rimarcato come tempistica, contenuti, tipi di scritture sottratteo non tenute convergano ad indicare la finalità di occultamento delle vicendepatrimoniali connotate da ampia opacità tra cui quelle specificamente distrattive.In modo logicamente motivato, allora, la sentenza impugnata ha scartato laprospettiva di spiegazione delle condotte in termini di mera negligenza, riducibilenella previsione di cui all’art. 217 comma 2 l. fall.3.5.

Il motivo deve essere rigettato.4.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, per quantoqui di interesse, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo che, ,all’esito di giudizio ordinario: 1) aveva ritenuto l’attuale ricorrente responsabiledella bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a) e della bancarottafraudolenta documentale di cui al capo b), in relazione al fallimento della società"[OSCURATO:SOCIETA]." fallita in data 16.04.2014, limitatamente ai fatti relativial rispettivo periodo di amministrazione di diritto ovvero sino al 14.11.2013; 2)aveva escluso la recidiva e riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti allaaggravante dei più fatti di bancarotta; 3) aveva condannato il ricorrente alla penadi anni 3 mesi 6 di reclusione, con inabilitazione ed interdizione accessorie ex art.216 ult. comma l. fall. per la durata della pena nonché interdizione dai pubbliciuffici per la durata di anni 5.2. [OSCURATO:PERSONA], mediante il ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe articolando duemotivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine allaaffermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale dicui al capo A). Premette che la condanna al riguardo era circoscritta alle distrazioniavvenute sotto la gestione del ricorrente, risultando quindi limitata alle operazionirelative a: 1) somma di euro 7.832,11, quale saldo cassa; 2) massima parte deibeni forniti dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." (che, nel loro totale complessivo, ammontavano adeuro 95.492,06; 3) somma di euro 1.684,08, corrisposta dalla "INTO-SYSTEMS.R.L."; 4) somma di euro 4.109,80, pagata dal cliente [OSCURATO:PERSONA] a mani diMassimiliano Guarini, agente della società fallita. Deduce che: a) la sentenzaimpugnata aveva tratto sul tema conseguenze incoerenti dalle deposizioni dei varitesti in ordine alla sparizione delle merci nel periodo di gestione del ricorrente, lacui lettura corretta doveva portare a concludere che i fatti contestati si eranoconsumati dopo il 5/11/2013, data a partire dalla quale il [OSCURATO:PERSONA] non si era piùrecato presso il magazzino; b) la conclusione assunta contrastava con quantoaccertato in ordine al fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto pagamentiper euro 68.063,28 per merce venduta durante la sua gestione; c) la sentenzanemmeno aveva tenuto conto del fatto che l’importo di euro 95.492,06 includevamerce consegnata nel tempo e che era stata già in parte via via venduta; d) lerestanti somme imputate ammontavano al modesto importo di euro 13.625,99che poteva discendere da errori contabili; e) le cause del dissesto erano costituteda fattori esterni.2.2. Con il secondo motivo deduce la inosservanza di norma penale in relazioneagli artt. 216, comma 1, n. 2, e 217, comma 2, r.o. 16 marzo 1942, n. 267 inordine all’elemento soggettivo della bancarotta documentale ed all’omessariqualificazione come bancarotta semplice, con conseguente dichiarazione diprescrizione. Argomenta che: a) il curatore aveva rinvenuto il libro giornale, nonbollato, numerato ed aggiornato con tutte le movimentazioni contabili sinoall'esercizio 2012, i libri iva acquisti e vendite, regolarmente tenuti fino allaliquidazione, risalente al dicembre 2013, il libro soci vidimato il 20/02/2008 e illibro cespiti ammortizzabili aggiornato soltanto al 31.12.2011; non aveva invecerinvenuto, come già si è detto, il libro inventari e il libro assemblee dei soci; b) puressendo il libro cespiti ammortizzabili aggiornato soltanto al 31.12.2011 e pur nonessendosi rinvenuto il libro inventari, durante l'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] lealtre scritture contabili erano state regolarmente tenute; c) i bilanci depositatierano attendibili; d) la stessa Corte distrettuale aveva limitato agli anni 2013 e2014 la "tenuta incompleta ed inattendibile della contabilità"; e) lo stessoTribunale aveva escluso che fosse dimostrato un ruolo di amministratore di fattoin capo al ricorrente nel periodo di gestione del [OSCURATO:PERSONA]; f) le lacune contabili nonavevano precluso al curatore la ricostruzione del patrimonio e dellamovimentazione degli affari della società; g) non era comunque stato dimostratoil dolo specifico richiesto dalla fattispecie in rilievo, al riguardo non risultando datisintomatici e manifestandosi apparente la motivazione resa dalla sentenzaimpugnata.4. Il PG ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Secondo la specifica censura, la Corte sarebbe incorsa in contraddizioni edillogicità laddove aveva riferito la distrazione dei beni della Jota al ricorrentequando, oltre a non valorizzare le indicazioni delle testimonianze del Guerini edella Borra che erano rispettivamente compatibili con e indicative della presenzadei beni al passaggio di gestione, aveva tratto inferenze improprie dalledichiarazioni dello Jovanovich e non aveva considerato che il [OSCURATO:PERSONA] avevaricevuto pagamenti per euro 68.063,28 per merce venduta durante la suagestione. Per altro verso, il restante importo, assommante ad euro 13.625,99,poteva discendere da errori contabili. Le cause del dissesto erano costitute dafattori esterni.2.2. La censura, peraltro, in parte pretende di prospettare una sorta ditravisamento della prova, attribuendo alle dichiarazioni dei testi significatidifferenti da quelli assegnati dalla lettura della sentenza impugnata,prospettazione peraltro operata in modo non conforme ai criteri indicati dallagiurisprudenza in relazione all’art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. ed al principio diautosufficienza in quanto sono riprodotti ed allegati soltanto brani estrapolati dellerichiamate deposizioni. Dall’altro attribuisce alla valutazione della Corte territorialeincoerenze e contraddizioni non ravvisabili, in sostanza proponendo una letturaalternativa delle risultanze ritenuta più plausibile in termini che non sono peròconsentiti nel giudizio di legittimità.2.2.1. Nel complesso, la sentenza impugnata, sotto un primo profilo, mentrecorrettamente ha posto in evidenza il carattere perplesso ed incompiuto dellaindicazione della teste Borra in ordine alla presenza di beni della Jota nelladisponibilità della fallita al momento del passaggio di gestione, ha valorizzato ilcarattere neutro dell’esame del teste Guerin in modo coerente al fatto che questiha affermato la presenza di quantitativi indeterminati di merce in un periodo finaledella gestione del ricorrente.Ha, comunque, attribuito la sparizione alla gestione del ricorrente sulla scorta didue principali elementi. Da un lato, la deposizione dello Jovanovich che, secondolettura che non è qui sindacabile, ha riferito che negli ultimi periodi il magazzinoera pressoché vuoto. Risultanza da leggere unitamente a quella della sentenza diprimo grado che indica come Jovanovich avesse “riferito che nel 2013 inmagazzino c'era "pochissima roba"”, con estensione del periodo in rilievo a tuttoil 2013. Dall’altro, la dichiarazione dello stesso ricorrente il quale aveva riferito cheil materiale e le merci di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbero statesottratte, peraltro in data non meglio precisata, in occasione di furto compiuto neldeposito dell'azienda, furto di cui tuttavia in maniera assai sospetta non era maistata fatta denuncia all'autorità.Sulla base del complesso degli elementi così passati in rassegna, appare trattalogicamente la conclusione secondo cui la distrazione della merce in oggetto eraavvenuta nel periodo di gestione del [OSCURATO:PERSONA], quando, oltretutto, lo stesso haallegato che la sparizione delle merci era avvenuta nel suo periodo di gestionesalvo attribuirla ad un furto nemmeno denunciato.Ciò a prescindere dalla coerenza del dato con quanto risultante dalla sentenza delTribunale secondo cui: a) il ricorrente aveva confidato al Plankensteinerl’intenzione di cedere alla figlia l’intero magazzino; b) la figlia del ricorrente avevaeffettivamente aperto una società che ripeteva pressoché pedissequamente ladenominazione della società fallita.2.2.2. Quanto alla circostanza che la gestione di [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevutopagamenti per euro 68.063,28, la stessa è affermata assertivamente quando dagli49.220. Il che, in primo luogo, ridimensiona l’importo oggetto della prospettazionedifensiva volto a ridurre in maniera corrispondente l’ammanco in rilievo. Insecondo luogo, non include l’accertamento che tali introiti corrispondessero amerci vendute dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], potendo discendere da incassi chederivavano da precedenti cessioni e che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto modo direcuperare. Ciò a prescindere da quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] – ma nonconfermato dagli accertamenti - sulla parziale consegna degli introiti al [OSCURATO:PERSONA].Vero è, comunque, che, a tutto concedere, la prospettazione vale a ridurre laportata dell’ammanco imputabile al ricorrente, non ad escluderlo.2.2.3. E’ poi irrilevante l’allegazione difensiva secondo cui il dissesto non sia dipesodalle distrazioni in oggetto quando nemmeno il ricorso mette in dubbio che i fattisiano avvenuti quando il dissesto era in atto e, quindi, in zona di conclamato rischiopenale ovvero con idonea ricorrenza di indici di fraudolenza.2.3. Il motivo, pertanto, deve essere rigettato siccome infondato.3. Infondato risulta anche il secondo motivo3.1. Effettivamente è qui contestata la bancarotta documentale fraudolentaspecifica che, contemplata dalla prima parte dell’art. 216 comma 1 n. 2) l. fall.,si distingue da quella generale, descritta dalla seconda parte della medesimadisposizione.3.1.1. I due tipi sono accomunati dal profilo funzionale di tutela dell’accesso degliorgani fallimentari al patrimonio informativo dell’impresa conservato nei libri enelle scritture contabili. Bene giuridico protetto, quello così individuato, che, comeaffermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ècircoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabilidell'impresa, riguardando, piuttosto, una conoscenza documentata egiuridicamente utile di tali vicende, in relazione all'interesse dei creditori allaconoscenza delle stesse e della consistenza del patrimonio della società destinatoa soddisfare le proprie ragioni (ed. ostensibilità della situazione patrimoniale deldebitore: cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy.;Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Rv. 232212).I due tipi sono, peraltro, distinti quanto ad elemento oggettivo e soggettivo dellerispettive fattispecie che descrivono diverse modalità di offesa al bene cosìindividuato.3.1.2. Nella bancarotta generale, connotata dalla tenuta di libri e scritture chesono messi a disposizione degli organi fallimentari, l’offesa è integrata da contenutie modi della stessa tenuta che è qui realizzata «in guisa da non rendere possibilela ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Coerentemente alrilievo che l’offesa è qui intrinseca al fatto oggettivo che si realizza mediante unfalso ideologico, il dolo richiesto è quello generico.Al riguardo è stato appunto chiarito che la fattispecie in esame «presuppone unaccertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminatidagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestualealla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di datioggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulterioriconnotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dologenerico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017,Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) »(Sez. 5 - , Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, in motivazione).3.1.3. Radicalmente diversa è la struttura della bancarotta specifica che realizzala sua offesa tipica impedendo proprio agli organi fallimentari di entrare nelladisponibilità delle fonti informative qualificate in quanto sottratte, distrutte ofalsificate «con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizi ai creditori». Sulla base del comune profilo effettuale di impedirel’accesso degli organi fallimentari alle fonti contabili è stata ricondotta alparadigma così in esame anche l’omessa tenuta delle scritture ove sorretta daldolo specifico indicato.E’, appunto, assolutamente consolidato l’orientamento secondo cui «(i)n tema dibancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, perla cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori,consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organifallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultimaintegra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamentocondotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predettiorgani» (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 – 01. Cfr. exmultis: Sez. 5 - , Sentenza n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650 – 01; Sez. 5 - ,Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01).Il dolo specifico è, quindi, elemento costitutivo della bancarotta documentalespecifica. Quando questa, poi, si declina nella condotta dell’omessa tenuta siffattoelemento soggettivo assume rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarottadocumentale semplice. E’ stato, al riguardo, puntualmente evidenziato che, al finein esame, occorre «che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi)da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplicedocumentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915;Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179)» (Sentenza n.42546/2024, cit. in motivazione).3.1.4. La distinzione così operata tra i due tipi, per cui la bancarotta generale simediante varie forme di sottrazione della fonte informativa alla disponibilità degliorgani fallimentari (Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904 - 01),guida anche la qualificazione di vicende particolari.E’ stato così chiarito che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientranella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiedeil dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritturecontabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili,ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e sidifferenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessaannotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza diannotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni» (Sez. 5 - ,Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 – 01, nella cui motivazione è statoefficacemente chiarito che «nel caso della bancarotta "generale" la fraudolenza èpressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza dellescritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta"specifica" l'elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specificadirezione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidonosul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimentodegli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale dellacondotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operativitàdell'impresa e dunque creano quell'inganno che è punito nella "bancarottagenerale").3.2. In generale, come evidenziato, discende pacificamente dalla stessaconfezione letterale dell’art. 216 comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (checontempla il fatto dell’imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, intutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o direcare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili »), l’affermazioneche la bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico diprofitto o di danno (cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304– 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, Rv. 279179– 01; da ultimo Sez. 5, Sentenza, 29/01/2025, n. 13296 n.m.).Va da sé, pertanto, che la dimostrazione del reato richiede la prova, oltre chedell’elemento materiale delle specifiche condotte così in rilievo e del carattereconsapevole e volontario delle stesse, anche di una specifica direzione dellavolontà (cfr. Sentenza n. 42546/2024, cit. in motivazione).3.2.1. Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico così inrilievo nemmeno possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili, cherappresenta semplicemente l’evento fenomenico, dal cui verificarsi dipendel'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Gli indici necessari devono,piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratiodei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori (cfr. ex multis Sez. 5, Sentenza,18/09/2025, n. 37723). Laddove, peraltro, siffatti elementi ulteriori possono benconsistere anche nell’incidenza contenutistica o temporale che la sparizione dellespecifiche informazioni è destinata ad assumere sull’interesse del ceto creditoriocosì pregiudicato ovvero su quello dell’autore della sparizione.Per converso, è appena il caso di rimarcare che, posto che il sintagma normativoin esame descrive il dolo specifico e non l’evento materiale del reato, per integrarela bancarotta fraudolenta documentale specifica non è richiesto un effettivopregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggettoovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, 06/02/2025, n.17807).3.2.2. Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, è naturalmentesuscettibile di prova indiretta.È stato così affermato che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta documentale peromessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditoriimpedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali» (Sez. 5 - , Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 –01. Cfr. anche Sez. 5, Sentenza, 20/03/2025, n. 15987 ).Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recarepregiudizio ai creditori e dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altriingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente,può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massimedi esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell’amministratore ad ogni contattocon il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne lamancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, 05/10/2022, n.47762, n.m. in motivazione. Cfr. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 2228 del04/11/2022, dep. 19/01/2023, Rv. 283983 - 01). Nel medesimo senso possonoapprezzarsi le complementari eventuali risultanze in ordine a: a) tenutastrumentalmente irregolare di cui si sia avuta notizia nonostante l’avvenutooccultamento; b) correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informativee apertura della procedura fallimentare in cui le stesse erano destinate adassumere funzione di tutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificato tra leinformazioni sottratte e specifiche situazioni patrimoniali sensibili; d) evidenzeprobatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di unpatrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tral'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità diostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni(cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, di Pietra, Rv. 284304, che si è soffermataad esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati echirografari). Indici, questi, la cui valenza probatoria deve essere vagliata nellaloro idoneità in concreto a dimostrare il profilo teleologico dell’azione materialeincriminata.3.3. Tanto premesso, nel caso in esame, l’elemento materiale del reato è statocontestato ed accertato in relazione a sottrazione e mancata tenuta delle scritturecontabili nel senso di seguito precisato.3.3.1. Non è in questione che alcuni libri non siano stati consegnati al curatore eche altri registrino carenza di continuità contabile. Il che, secondo quanto discendedai cenni generali sopra operati, riconduce il fatto oggettivo alla bancarottadocumentale specifica in entrambe le componenti così delineate.In particolare, si mostra corretta la conclusione che corrisponde a sottrazione lamancata consegna di libri la cui originaria tenuta è comprovata e incontroversa,nel complessivo quadro che registra una scelta di diffusa sommersione contabile.3.3.2. L’affermazione secondo cui le carenze nemmeno avevano impedito laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari è, da un lato, smentitain concreto, dall’altra non direttamente rilevante.In maniera dirimente, la allegazione è smentita dai fatti che indicano come si siareso necessaria una articolata indagine per ricercare le sorti del beni dell’impresa.Il che si pone in stretta correlazione con la sparizione in particolare del libroinventario e la risalente omissione del libro cespiti.Sotto ulteriore profilo, discende da quanto premesso che l’impedimento dellaricostruzione delle vicende patrimoniali e degli affari nemmeno entra nella tipicitàoggettiva della bancarotta documentale specifica, essendo invece pertinente allabancarotta documentale generale in cui definisce i profili di contenuto e di funzionedelle modalità di tenuta delle scritture. La circostanza, piuttosto, ai presenti fini,può concorrere in via complementare ed indiretta a definire il contesto in cui simisura la ricorrenza dell’elemento soggettivo della bancarotta specifica qui inrilievo.3.3.3. Non è specificamente controverso né, comunque, revocabile in dubbio chele condotte siano imputabili in parte qua al ricorrente, secondo quanto motivatonelle sentenze di merito che hanno al riguardo evidenziato plurimi indici.In particolare, le mancanze di aggiornamento risalgono al 2011 e, quindi, valgonoa segnare in tale momento, nella gestione del [OSCURATO:PERSONA], l’avvio delle condotte diopacizzazione contabile dell’impresa.Nemmeno ha trovato compiuto riscontro che il [OSCURATO:PERSONA] abbia mai effettivamenteconsegnato i libri al [OSCURATO:PERSONA] suo successore. Ove pure non si voglia al riguardoriconoscere uno specifico onere dimostrativo in capo all’amministratore cessato(nei termini, invece, in qualche misura suggeriti da Sez. 5, Sentenza n. 55740 del25/09/2017, Rv. 271839 – 01, secondo cui « In tema di bancarotta fraudolentadocumentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale siaprovata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo incui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili alnuovo amministratore subentrante»), appare corretta la motivazione dellasentenza impugnata che ha valorizzato la circostanza nel quadro in cui: a) proprioil ricorrente aveva avviato la pratica delle omissioni contabili; b) il passaggio diquote e carica amministrativa dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto quando laEUROCOATINGS srl si trovava «ben oltre il dissesto»; c) il ricorrente, secondoquanto accertato, si era reso autore di specifiche distrazioni di risorse societarie.3.4. Quanto più direttamente al dolo specifico, come già evidenziato, la suaricorrenza si può trarre da elementi sintomatici, in particolare con riguardo allacapacità delle conseguenze contabili di recare pregiudizio alla massa e vantaggioall’autore dei fatti o ad altri soggetti individuati.3.4.1. Al riguardo la sentenza impugnata, in osservanza dei principi enunciati econ idonea motivazione, ha affermato che l’assunto difensivo in ordine alla carenzadi intenti fraudolenti nel ricorrente è infondato «laddove la irregolare tenuta dellibro cespiti, aggiornato solo fino al 2011, e il mancato riscontro della solo ventilataconsegna del libro inventari, non rinvenuto dal curatore, si sposa con una tenutaincompleta ed inattendibile della contabilità per l'anno 2013e per l'anno 2014, difatto precludendo al curatore la precisa ricostruzione del patrimonio e dellamovimentazione degli affari della società fallita. La natura dolosa e preordinata enon semplicemente colposa della lacunosità, del disordine e dell'inattendibilitàdell'impianto contabile di [OSCURATO:SOCIETA] è dimostrata dal coacervo dicondotte distrattive oggetto di contestazione e che integrano un vero e proprioprogetto di spogliazione del patrimonio della fallita, cui era all'evidenzastrumentale e necessario il completo disordine contabile, in termini difinalizzazione a dissimulare le attività distrattive e ad occultare i cespiti attivi dellasocietà. Pienamente dimostrato deve pertanto ritenersi il dolo specifico richiestodalla fattispecie incriminatrice, a fronte di plurime condotte denotanti un sicurointento di depauperamento del patrimonio sociale con conseguente danno per icreditori».3.4.2. E’ stato così rimarcato come tempistica, contenuti, tipi di scritture sottratteo non tenute convergano ad indicare la finalità di occultamento delle vicendepatrimoniali connotate da ampia opacità tra cui quelle specificamente distrattive.In modo logicamente motivato, allora, la sentenza impugnata ha scartato laprospettiva di spiegazione delle condotte in termini di mera negligenza, riducibilenella previsione di cui all’art. 217 comma 2 l. fall.3.5. Il motivo deve essere rigettato.4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27413/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris