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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2021

Cassazione n. 39978/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 189, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992 (c.d.

«cod. strada»).

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con i primi tre motivi di ricorso si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali sostanzialmente con riferimento alla ritenuta responsabilità da parte della Corte territoriale senza tener conto della condizioni della vettura condotta dall'imputato (caratterizzata da motore non funzionante in forza del sinistro verificatosi) oltre che dell'impossibilità di fermarsi, in condizioni di sicurezza, se non, come effettivamente avvenuto, usufruendo della stazione di servizio più prossima (distante circa 1 km dal luogo dell'incidente).

2.2. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la Corte d'appello nel non dichiarare l'estinzione del reato nelle more dell'impugnazione (il 16 gennaio 2021). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi tre motivi, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni sottese ai rispettivi oggetti, sono inammissibili per manifesta infondatezza, anche al netto del tentativo del ricorrente di sostituire proprie valutazioni di natura probatoria a quelle del giudice di merito con deduzioni peraltro tali da sostanziarsi in mera riproposizione di quelle prospettata in appello.

2.1. La Corte territoriale, con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha difatti argomentato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie in esame, considerando le deduzioni difensive sostanzialmente riproposte con i motivi di ricorso, dalle modalità della condotta successiva al sinistro letta alla luce delle modalità dell'incidente, delle conseguenze di esso oltre che della presenza di corsia d'emergenza nel tratto autostradale interessato.

Il riferimento è, in particolare, alla circostanza per la quale l'imputato, dopo aver tamponato altra vettura, ribaltatasi a causa dell'urto tanto da provocare lesioni personali ai soggetti in essa presenti, ha proseguito la propria marcia in autostrada per circa 1 km, per poi fare ingrasso, con la vettura gravemente danneggiata a causa del sinistro ed airbag esploso, presso una stazione di servizio ove.

Ivi giunto, l'imputato, che non ha proceduto a segnalare alcunché alle autorità, è stato successivamente raggiunto della forze dell'ordine, wgiunte solo grazie a segnalazioni ricevute all'esito della diramazione della descrizione del veicolo coinvolto nel sinistro.

Il giudice di merito ha poi escluso che per l'imputato non fosse possibile arrestare la marcia immediatamente dopo il sinistro potendo egli farlo, in sicurezza, grazie alla presenza nel tratto autostradale interessato della corsia d'emergenza.

3. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa declaratoria di estinzione del reato per essersi prescritto (il 16 gennaio 2021) nelle more dell'impugnazione, è manifestamente infondato.

Trattasi difatti di fattispecie contestata come commessa il 16 luglio 2013 che, dunque, non si è estinta per prescrizione antecedentemente alla sentenza d'appello ex artt. 157 e 161 cod. pen., in considerazione della sospensione del decorso del termine in primo grado, all'udienza del 12 giugno 2017, per l'adesione del difensore dell'imputato all'astensione proclamata dagli imputati, e in appello, all'udienza del 20 gennaio 2021, in ragione di istanza di rinvio del difensore per concomitanti impegni processuali.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 189, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i primi tre motivi di ricorso si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali sostanzialmente con riferimento alla ritenuta responsabilità da parte della Corte territoriale senza tener conto della condizioni della vettura condotta dall'imputato (caratterizzata da motore non funzionante in forza del sinistro verificatosi) oltre che dell'impossibilità di fermarsi, in condizioni di sicurezza, se non, come effettivamente avvenuto, usufruendo della stazione di servizio più prossima (distante circa 1 km dal luogo dell'incidente). 2.2. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la Corte d'appello nel non dichiarare l'estinzione del reato nelle more dell'impugnazione (il 16 gennaio 2021). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi tre motivi, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni sottese ai rispettivi oggetti, sono inammissibili per manifesta infondatezza, anche al netto del tentativo del ricorrente di sostituire proprie valutazioni di natura probatoria a quelle del giudice di merito con deduzioni peraltro tali da sostanziarsi in mera riproposizione di quelle prospettata in appello. 2.1. La Corte territoriale, con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha difatti argomentato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie in esame, considerando le deduzioni difensive sostanzialmente riproposte con i motivi di ricorso, dalle modalità della condotta successiva al sinistro letta alla luce delle modalità dell'incidente, delle conseguenze di esso oltre che della presenza di corsia d'emergenza nel tratto autostradale interessato. Il riferimento è, in particolare, alla circostanza per la quale l'imputato, dopo aver tamponato altra vettura, ribaltatasi a causa dell'urto tanto da provocare lesioni personali ai soggetti in essa presenti, ha proseguito la propria marcia in autostrada per circa 1 km, per poi fare ingrasso, con la vettura gravemente danneggiata a causa del sinistro ed airbag esploso, presso una stazione di servizio ove. Ivi giunto, l'imputato, che non ha proceduto a segnalare alcunché alle autorità, è stato successivamente raggiunto della forze dell'ordine, wgiunte solo grazie a segnalazioni ricevute all'esito della diramazione della descrizione del veicolo coinvolto nel sinistro. Il giudice di merito ha poi escluso che per l'imputato non fosse possibile arrestare la marcia immediatamente dopo il sinistro potendo egli farlo, in sicurezza, grazie alla presenza nel tratto autostradale interessato della corsia d'emergenza. 3. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa declaratoria di estinzione del reato per essersi prescritto (il 16 gennaio 2021) nelle more dell'impugnazione, è manifestamente infondato. Trattasi difatti di fattispecie contestata come commessa il 16 luglio 2013 che, dunque, non si è estinta per prescrizione antecedentemente alla sentenza d'appello ex artt. 157 e 161 cod. pen., in considerazione della sospensione del decorso del termine in primo grado, all'udienza del 12 giugno 2017, per l'adesione del difensore dell'imputato all'astensione proclamata dagli imputati, e in appello, all'udienza del 20 gennaio 2021, in ragione di istanza di rinvio del difensore per concomitanti impegni processuali. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 sette
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