CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 34256/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Sentenza sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ostuni il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce 17/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni in data 23 dicembre 2005 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e, confermata la condanna per i reati di appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. e simulazione cli reato ex artt. 367, 61 n. 2, cod. pen., aggravati dalla recidiva infraquinquennale, commessi rispettivamente in data 26 dicembre 2003 e in data 8 gennaio 2004, ha rideterminato la pena nella misura di anni 1, mesi 1, giorni 20 di reclusione. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce inosservanza della legge penale sostanziale e processuale, in relazione agli artt. 159 cod. pen. e 175, commi 2 e 8, cod. proc. pen. La Corte di merito ha escluso che i reati siano prescritti, avendo ritenuto operante la sospensione del termine prescrizionale di cui all'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. dal 24 aprile 2007 al 15 dicembre 2016. Tale disposizione stabilisce che, laddove la restituzione nel termine sia stata concessa a norma del precedente comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione. Dunque, il presupposto di operatività di tale disciplina è rappresentato dall'avvenuta valida notificazione della sentenza contumac:iale, che è invece mancata nel caso di specie. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, ccrinmi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo, dall'art. 16 del d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata ha disatteso l'eccezione di prescrizione dei reati avanzata dalla difesa, facendo applicazione di una disposizione, dettata in tema di restituzione in termini ex art. 175, comma 8, cod. proc. pen., che non è pertinente al caso. Correttamente è stata rilevata dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brindisi, con provvedimento ex art. 670 cod. proc. pen. del 4 novembre 2016 - accessibile al Collegio, in ragione della natura processuale del vizio dedotto - la nullità della notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, siccome avvenuta nel domicilio dallo stesso dichiarato, ma in relazione a diverso procedimento, ed esitata nella compiuta giacenza, lì dove, risultando, ai tempi, Locorotondo iscritto all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, avrebbe dovuto essere eseguita con le forme di cui all'art. 169 cod. proc. pen. Si impone, difatti, l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della "vocatio in ius" ed al riguardo alcuna presunzione di conoscenza è possibile correlare al completamento della procedura di compiuta giacenza (tra le tante, Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Ianne, Rv. 273313). Conseguentemente - come correttamente accertato in questo procedimento dallo stesso Giudice dell'esecuzione - non è mai decorso il termine per impugnare, né è divenuta esecutiva la condanna. Ciò comporta che non può ritenersi applicabile per analogia il comma 8 dell'art. 175 cod. proc. pen. - il quale correla la sospensione della prescrizione all'ipotesi di restituzione del termine - perché tale ipotesi presuppone, sia pure per implicito, la validità del titolo esecutivo. Questa Corte di legittimità ha affermato al riguardo che "La previsione di . cui all'ultimo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. - secondo cui, nell'ipotesi di restituzione nel termine concessa ai sensi del comma secondo del predetto articolo nella versione antecedente le modifiche operate dalla legge n. 67 del 2014, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione - non è suscettibile di estensioni analogiche "in malam partem", non potendo in particolare ricomprendere, ai fini della sterilizzazione dei tempi di prescrizione, l'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione accerti, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione, disponendone la rinnovazione' (Sez. 3, n. 8713 del 02/12/2016, dep. 2017, Thioune, Rv. 269158). 3. Alla luce di tali rilievi, avuto riguardo al momento consumativo dei reati ascritti al ricorrente (rispettivamente il 26 dicembre 2003 e 1'8 gennaio 2004) e considerato l'ultimo atto interruttivo utile, costituito dalla sentenza di primo grado (23 dicembre 2005), è decorso in data 23 dicembre 2010 il termine prescrizionale ordinario - pari a cinque anni, secondo il regime di cui agli artt.157 e ss. cod. pen., nella formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alla modifica di cui alla legge 5 dicembre 2005, n. 251 - essendo di molti anni posteriore il decreto di citazione a giudizio per l'appello. Al riguardo deve invero considerarsi che "...in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen. ma anche che, tra un atto interruttivo e il successivo, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art.157 cod. pen." (Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv. 259583; Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, Pinelli, Rv. 277853). Si impone, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati ascritti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso