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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 dicembre 2019

Cassazione n. 38625/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13935-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 50 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al Largo FARAVELLI n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 877/2019 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 10/12/2019; /41,11.Rafe, \q".0949 , udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 28/09/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna, ai sensi dell'art. 111 Costituzione, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Rieti che, rilevato il venire meno del titolo esecutivo, costituito da sentenza del Giudice di pace di Roma, a seguito di sentenza d'appello del Tribunale di Roma, come dichiarato dallo stesso difensore del Fante in udienza.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all'art.375 cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità è stata ritualmente comunicata.

La controricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo afferma violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in quanto a seguito del venire meno del titolo esecutivo alla cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto fare seguito la condanna alle spese in favore del Fante, che dinanzi al Tribunale di Rieti era opponente e, quindi, nella sua prospettazione, totalmente vittorioso.

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.140 e 149 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per inesistenza della notifica del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento presso terzi, perché effettuate in luogo diverso dalla residenza del ricorrente.

Il terzo, ed ultimo, motivo deduce violazione dell'art. 24, comma 2, Cost., degli artt. 101, 156, commi 2 e 3, 480, 482, 617, comma 2, e 618 cod. proc. civ., per non essere la notificazione del precetto stata P.c. 2020 n. 13935 sez.

M3 - ud. 28-09-2021 -2- sanata per raggiungimento dello scopo, essendo venuta a conoscenza dell'intimato ad esecuzione inoltrata e comunque dopo il pignoramento, non avendogli consentito di adempiere evitando il pignoramento e le relative spese, nonché per violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio.

L'assunto di cui al primo motivo d'impugnazione è infondato.

La sentenza impugnata per cassazione ha deciso sulla base di costante giurisprudenza di questa Corte e comunque vale il principio, di recente ribadito, secondo il quale c, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, compete al giudice di merito delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei come da recentissima giurisprudenza nomofilattica (Sez.

U, sentenza n. 25478 del 21 settembre 2021): «In caso di esecikione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudkiale non dtfinitivo, la sopravvenuta caducckione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognkione (nella specie: ordinaika di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudkio di opposkione all'esecnione si debba concludere non con raccoglimento dell'opposkione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, per cui il giudice di tale opposkione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenk>a virtuale, da valutare in rela.zione ai soli motivi originari dell'opposkione.».

Il secondo e il terzo motivo d'impugnazione possono essere congiuntamente scrutinati, n quanto strettamente connessi.

Ric. 2020 n. 13935 sez.

M3 - ud. 28-09-2021 -3- g/1411,10 i 0)2E4 ‘,.‘sdi•Arif - Essi sono, parimenti infondati, ove non inammissibili.

Nella specie il Tribunale di Rieti ha ritenuto la soccombenza virtuale dell'opponente [OSCURATO:PERSONA] in quanto, comunque, la sua opposizione, fondata sull'inosservanza dell'art. 140 cod. proc. civ. in ogni caso non avrebbe avuto prospettive di fondatezza, anche in considerazione dell'incongruente apparato motivazionale che la sorreggeva e della mancata prospettazione di nocumenti effettivi che erano derivati al Fante dalla mancata notifica del titolo esecutivo e del precetto (pagg. 3 e 4 della sentenza) e che detti vizi erano stati sanati, per raggiungimento dello scopo, come dimostrato dalla proposizione dell'opposizione agli atti.

In materia è opportuno richiamare la, oramai stabile, giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25900 del 15/12/2016 Rv. 642319 - 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, secondo la quale: «La disciplina dell'opposizione agli alti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 136, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.

Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, cp.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.».

Ric. 2020 n. 13935 sez.

M3 - ud. 28-09-2021 -4- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite, sulla base del criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente 1 pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13935-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 50 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al Largo FARAVELLI n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 877/2019 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 10/12/2019; /41,11.Rafe, \q".0949 , udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 28/09/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] impugna, ai sensi dell'art. 111 Costituzione, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Rieti che, rilevato il venire meno del titolo esecutivo, costituito da sentenza del Giudice di pace di Roma, a seguito di sentenza d'appello del Tribunale di Roma, come dichiarato dallo stesso difensore del Fante in udienza. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all'art.375 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità è stata ritualmente comunicata. La controricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo afferma violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in quanto a seguito del venire meno del titolo esecutivo alla cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto fare seguito la condanna alle spese in favore del Fante, che dinanzi al Tribunale di Rieti era opponente e, quindi, nella sua prospettazione, totalmente vittorioso. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.140 e 149 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per inesistenza della notifica del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento presso terzi, perché effettuate in luogo diverso dalla residenza del ricorrente. Il terzo, ed ultimo, motivo deduce violazione dell'art. 24, comma 2, Cost., degli artt. 101, 156, commi 2 e 3, 480, 482, 617, comma 2, e 618 cod. proc. civ., per non essere la notificazione del precetto stata P.c. 2020 n. 13935 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -2- sanata per raggiungimento dello scopo, essendo venuta a conoscenza dell'intimato ad esecuzione inoltrata e comunque dopo il pignoramento, non avendogli consentito di adempiere evitando il pignoramento e le relative spese, nonché per violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio. L'assunto di cui al primo motivo d'impugnazione è infondato. La sentenza impugnata per cassazione ha deciso sulla base di costante giurisprudenza di questa Corte e comunque vale il principio, di recente ribadito, secondo il quale c, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, compete al giudice di merito delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei come da recentissima giurisprudenza nomofilattica (Sez. U, sentenza n. 25478 del 21 settembre 2021): «In caso di esecikione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudkiale non dtfinitivo, la sopravvenuta caducckione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognkione (nella specie: ordinaika di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudkio di opposkione all'esecnione si debba concludere non con raccoglimento dell'opposkione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, per cui il giudice di tale opposkione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenk>a virtuale, da valutare in rela.zione ai soli motivi originari dell'opposkione.». Il secondo e il terzo motivo d'impugnazione possono essere congiuntamente scrutinati, n quanto strettamente connessi. Ric. 2020 n. 13935 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -3- g/1411,10 i 0)2E4 ‘,.‘sdi•Arif - Essi sono, parimenti infondati, ove non inammissibili. Nella specie il Tribunale di Rieti ha ritenuto la soccombenza virtuale dell'opponente [OSCURATO:PERSONA] in quanto, comunque, la sua opposizione, fondata sull'inosservanza dell'art. 140 cod. proc. civ. in ogni caso non avrebbe avuto prospettive di fondatezza, anche in considerazione dell'incongruente apparato motivazionale che la sorreggeva e della mancata prospettazione di nocumenti effettivi che erano derivati al Fante dalla mancata notifica del titolo esecutivo e del precetto (pagg. 3 e 4 della sentenza) e che detti vizi erano stati sanati, per raggiungimento dello scopo, come dimostrato dalla proposizione dell'opposizione agli atti. In materia è opportuno richiamare la, oramai stabile, giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25900 del 15/12/2016 Rv. 642319 - 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, secondo la quale: «La disciplina dell'opposizione agli alti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 136, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2, cp.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.». Ric. 2020 n. 13935 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -4- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite, sulla base del criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente 1 pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data
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