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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19644/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 aprile 2021 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 23 febbraio 2017 del Tribunale di Padova e riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, ha rideterminato in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro seimila di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della detenzione illecita e della coltivazione di tredici piante di marijuana.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio motivazionale in relazione alla valutazione di responsabilità.

In particolare, i Giudici del merito avevano valorizzato solamente un aspetto della vicenda, relativamente alla consegna da parte dell'imputato di una scatola di cartone con alcune foglie di marijuana e al disvelamento, sempre ai militari intervenuti, dell'esistenza di sette ulteriori piante presenti nei terreni limitrofi all'abitazione dello stesso ricorrente.

Al contrario, siffatte condotte non avevano efficacia confessoria e, oltre a ciò, non sussistevano riscontri di alcun tipo e neppure strumentazione di sorta idonea alla coltivazione delle piantine, ovvero in sé utile all'eventuale spaccio.

L'atteggiamento collaborativo dell'imputato era stato invece erroneamente valutato, e non era stato tenuto conto delle ulteriori affermazioni rese, quanto alla propria non costante dimora nei luoghi, alla libera accessibilità dei fondi, all'esistenza di un operaio romeno che aveva segnalato le piantine all'imputato e alla presenza di ragazzi che liberamente si aggiravano nei luoghi.

2.2. Col secondo motivo, in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, il ricorrente ha osservato che la Corte territoriale aveva prestato attenzione al solo dato ponderale e quantitativo dello stupefacente, mentre avrebbe dovuto procedersi ad una valutazione complessiva della situazione e degli elementi fattuali ivi sussistenti.

In specie, la natura rudimentale delle tecniche di coltivazione, l'assenza — nella disponibilità dell'imputato - di strumenti professionali e di locali destinati alla conservazione dei prodotti, nonch ' la mancata prova dell'inserimento del ricorrente nei circuiti criminali ovvero la destinazione della sostanza a terzi apparivano elementi preponderanti rispetto a quantità e qualità della stessa sostanza.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è infondato.

In via del tutto preliminare, peraltro, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni (fatta eccezione per il riconoscimento, in sede di appello, delle circostanze attenuanti generiche), che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente.Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult.

Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303).

Le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono quindi una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250).

4.1. Ciò posto, in tema di giudizio di cassazione sono altresì precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ult.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

Al riguardo, con motivazione certamente non illogica i Giudici del merito sono pervenuti all'affermazione di responsabilità.

In tal senso hanno dato conto della condotta tenuta dall'odierno ricorrente, quanto in particolare alla spontanea indicazione, nella folta vegetazione esistente nei pressi della propria abitazione, di sette piante di marijuana altrimenti nascoste (che andavano ad unirsi alle altre sei rintracciate, dall'operatore di polizia venatoria che aveva dato il via agli accertamenti, nell'area verde contigua alla residenza dello stesso Simioni); nonché all'inverosimiglianza di quanto addotto, in relazione alla presenza di uno L/ sconosciuto ed ignoto "rumeno", che avrebbe partecipato all'odierno ricorrente l'esistenza delle piante, e all'ingiustificata tolleranza di una simile - conosciuta - piantagione, tra l'altro in grado di fornire quasi 9900 dosi medie di stupefacente, nei pressi di casa propria (d'altronde solamente in questa sede di legittimità è stata allegata l'assenza di strumentazione idonea al confezionamento dello stupefacente).

4.1.1. In tal senso, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C. e altro, Rv. 260409).

La regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al là di ogni ragionevole dubbio" implica infatti che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290).

In proposito la sentenza impugnata, per quanto già osservato, si è mossa in piena aderenza a siffatti consolidati principi, negando qualsivoglia credibilità a quanto dedotto dall'odierno ricorrente e confermando, in esito al giudizio, la bontà della contestazione giudiziale.

4.2. In relazione poi al secondo motivo di ricorso, quand'anche si volesse valorizzare quanto dedotto solamente nella presente sede di legittimità (in ordine all'assenza di strumentazione e di quant'altro idoneo all'attività di coltivazione), vero è che, ai fini dell'esclusione della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit., nell'ipotesi in cui l'unico indice ostativo sia costituito dal dato ponderale della sostanza stupefacente non si può prescindere dalla valutazione dell'entità del principio attivo presente nel reperto (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Pititto, Rv. 272942).

Ed è parimenti da ricordare che, ai fini invero della concedibilità della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, tra l'altro il giudice, quando il quantitativo della droga sia rilevante ma non imponente, deve procedere ad una valutazione globale ed onnicomprensiva di tutti gli elementi indicati dall'art. 73, comma quinto, cit., quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione illecita, nonché la qualità e quantità delle sostanze (fattispecie relativa ad un quantitativo di 88 grammi netti di marijuana, da cui erano ricavabili circa 200 dosi di sostanza drogante)(Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254695).

4.2.1. In specie la Corte territoriale, preso atto che dall'indagine peritale era emerso che dalle piante in maturazione sarebbero state ricavabili dosi che - pari appunto a quantomeno 9800 dosi medie, come da contestazione - avrebbero superato di ben 490 volte il quantitativo massimo detenibile, ha pertanto coerentemente e correttamente escluso ogni ragionevole ipotesi di valutazione attenuata a norma del comma 5 cit. (ancorché, in definitiva, la pena sia stata determinata nel minimo edittale di cui al comma 4 del medesimo art. 73, con riconoscimento nel grado delle attenuanti generiche).

4.3. In definitiva, entrambi i motivi di ricorso non si presentano meritevoli di accoglimento.5.

La complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 aprile 2021 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 23 febbraio 2017 del Tribunale di Padova e riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, ha rideterminato in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro seimila di multa la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della detenzione illecita e della coltivazione di tredici piante di marijuana. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio motivazionale in relazione alla valutazione di responsabilità. In particolare, i Giudici del merito avevano valorizzato solamente un aspetto della vicenda, relativamente alla consegna da parte dell'imputato di una scatola di cartone con alcune foglie di marijuana e al disvelamento, sempre ai militari intervenuti, dell'esistenza di sette ulteriori piante presenti nei terreni limitrofi all'abitazione dello stesso ricorrente. Al contrario, siffatte condotte non avevano efficacia confessoria e, oltre a ciò, non sussistevano riscontri di alcun tipo e neppure strumentazione di sorta idonea alla coltivazione delle piantine, ovvero in sé utile all'eventuale spaccio. L'atteggiamento collaborativo dell'imputato era stato invece erroneamente valutato, e non era stato tenuto conto delle ulteriori affermazioni rese, quanto alla propria non costante dimora nei luoghi, alla libera accessibilità dei fondi, all'esistenza di un operaio romeno che aveva segnalato le piantine all'imputato e alla presenza di ragazzi che liberamente si aggiravano nei luoghi. 2.2. Col secondo motivo, in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, il ricorrente ha osservato che la Corte territoriale aveva prestato attenzione al solo dato ponderale e quantitativo dello stupefacente, mentre avrebbe dovuto procedersi ad una valutazione complessiva della situazione e degli elementi fattuali ivi sussistenti. In specie, la natura rudimentale delle tecniche di coltivazione, l'assenza — nella disponibilità dell'imputato - di strumenti professionali e di locali destinati alla conservazione dei prodotti, nonch ' la mancata prova dell'inserimento del ricorrente nei circuiti criminali ovvero la destinazione della sostanza a terzi apparivano elementi preponderanti rispetto a quantità e qualità della stessa sostanza. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. In via del tutto preliminare, peraltro, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni (fatta eccezione per il riconoscimento, in sede di appello, delle circostanze attenuanti generiche), che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente.Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303). Le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono quindi una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). 4.1. Ciò posto, in tema di giudizio di cassazione sono altresì precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ult. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Al riguardo, con motivazione certamente non illogica i Giudici del merito sono pervenuti all'affermazione di responsabilità. In tal senso hanno dato conto della condotta tenuta dall'odierno ricorrente, quanto in particolare alla spontanea indicazione, nella folta vegetazione esistente nei pressi della propria abitazione, di sette piante di marijuana altrimenti nascoste (che andavano ad unirsi alle altre sei rintracciate, dall'operatore di polizia venatoria che aveva dato il via agli accertamenti, nell'area verde contigua alla residenza dello stesso Simioni); nonché all'inverosimiglianza di quanto addotto, in relazione alla presenza di uno L/ sconosciuto ed ignoto "rumeno", che avrebbe partecipato all'odierno ricorrente l'esistenza delle piante, e all'ingiustificata tolleranza di una simile - conosciuta - piantagione, tra l'altro in grado di fornire quasi 9900 dosi medie di stupefacente, nei pressi di casa propria (d'altronde solamente in questa sede di legittimità è stata allegata l'assenza di strumentazione idonea al confezionamento dello stupefacente). 4.1.1. In tal senso, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C. e altro, Rv. 260409). La regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al là di ogni ragionevole dubbio" implica infatti che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290). In proposito la sentenza impugnata, per quanto già osservato, si è mossa in piena aderenza a siffatti consolidati principi, negando qualsivoglia credibilità a quanto dedotto dall'odierno ricorrente e confermando, in esito al giudizio, la bontà della contestazione giudiziale. 4.2. In relazione poi al secondo motivo di ricorso, quand'anche si volesse valorizzare quanto dedotto solamente nella presente sede di legittimità (in ordine all'assenza di strumentazione e di quant'altro idoneo all'attività di coltivazione), vero è che, ai fini dell'esclusione della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit., nell'ipotesi in cui l'unico indice ostativo sia costituito dal dato ponderale della sostanza stupefacente non si può prescindere dalla valutazione dell'entità del principio attivo presente nel reperto (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Pititto, Rv. 272942). Ed è parimenti da ricordare che, ai fini invero della concedibilità della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, tra l'altro il giudice, quando il quantitativo della droga sia rilevante ma non imponente, deve procedere ad una valutazione globale ed onnicomprensiva di tutti gli elementi indicati dall'art. 73, comma quinto, cit., quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione illecita, nonché la qualità e quantità delle sostanze (fattispecie relativa ad un quantitativo di 88 grammi netti di marijuana, da cui erano ricavabili circa 200 dosi di sostanza drogante)(Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254695). 4.2.1. In specie la Corte territoriale, preso atto che dall'indagine peritale era emerso che dalle piante in maturazione sarebbero state ricavabili dosi che - pari appunto a quantomeno 9800 dosi medie, come da contestazione - avrebbero superato di ben 490 volte il quantitativo massimo detenibile, ha pertanto coerentemente e correttamente escluso ogni ragionevole ipotesi di valutazione attenuata a norma del comma 5 cit. (ancorché, in definitiva, la pena sia stata determinata nel minimo edittale di cui al comma 4 del medesimo art. 73, con riconoscimento nel grado delle attenuanti generiche). 4.3. In definitiva, entrambi i motivi di ricorso non si presentano meritevoli di accoglimento.5. La complessiva infondatezza dell'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
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