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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 09535/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 36526/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’INTERNO, in persona del Ministro pro - tempore ; -intimato resistente - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 36526/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con decreto reso in data 17/10/2019, il Tribunale di Trieste ha respintoil ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento con il quale l’[OSCURATO:PERSONA], operante pressoil Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione costituito pressoil Ministero dell’Interno, ha disposto il trasferimento dell’istante inSlovenia, paese nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva già precedentemente presentato domanda di protezione internazionale, salvo presentarne unasuccessiva dinanzi all’autorità amministrativa italiana; a fondamento della decisione assunta, il tribunale triestino – ribaditala propria competenza territoriale a decidere sull’impugnazione delprovvedimento di trasferimento, attesa la presenza dello straniero inun centro di accoglienza situato nel distretto della Corte d’appello di Trieste (competenza territoriale originariamente individuata, dal ricorrente, in capo al Tribunale di Roma che, successivamente, ritenutosi territorialmente incompetente, ha rimesso gli atti al Tribunale di Trieste, dinanzi al quale [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il ricorso) – ha evidenziato come il ricorrente non avesse allegato in modospecifico alcuna carenza di ordine sistemico nella procedura di asiloe/o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Slovenia, chedoveva considerarsi, pertanto, un ‘paese sicuro’; avversoil decreto del Tribunale di Trieste, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; ilMinistero dell’Interno non ha svolto attività difensiva, limitandosi al solo deposito di un ‘atto di costituzione’, al fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione; con ordinanza interlocutoria n. 40886 del 20/12/2021, la Terza SezioneCivile della Corte di cassazione ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 36526/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri Europea, già sollecitata a pronunciarsi su talune delle questioni coinvoltedall’odierno giudizio; preso atto dell’intervenuta pronuncia, in data 30/11/2023, della Corte di giustizia dell’Unione Europea nelle cause riunite C ‑ 228/21, C ‑ 254/21, C ‑ 297/21, C ‑ 315/21 e C ‑ 328/21 (già richiamate nella già menzionata ordinanza interlocutoria), il ricorso è stato condotto in decisioneall’odierna adunanza in camera di consiglio; consideratoche: conil primo motivo, il ricorrente censura il decreto impugnato per violazionedelle norme sulla competenza, in relazione all’art. 4, co. 1, deld.l. n. 13/2017 (con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.), per avere il Tribunale di Trieste erroneamente ritenuto la propria competenza territoriale a decidere sulla questione devoluta in via di riassunzionedal ricorrente sulla base di un’interpretazione dell’art. 4, co.3, d.l. n. 13/2017, non conforme a legge e non condivisibile; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come – al di là degli assorbenti profili di inammissibilitàconnessi alla contestazione avanzata nei confronti della competenzadello stesso giudice al quale l’istante ha rivolto la propria domanda(sia pure in sede di riassunzione) , astenendosi dal proporre regolamento necessario di competenza – la censura in esame debba ritenersiinammissibile per avere il provvedimento impugnato deciso l a questionein esame in modo conforme alla giurisprudenza della Corte dilegittimità, e lo scrutinio della doglianza avanzata in questa sede non offreelementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa ; varrà al riguardo evidenziare come, i n tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, sia idoneo ad integrare l'orientamen to della giurisprudenzadella Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 36526/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche ( Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02) ; nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato la propria competenza in modo conforme all’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenzadi questa Corte, ai sensi del quale , i n tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2017, conv. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei dirittifondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo ‘ad ogni persona’, sicché la competenza territoriale a decidere sull'impugnazionedei provvedimenti assunti dalla c.d.

Unità di Dublino, siradica attraverso il collegamento con la struttura di accoglienza del ricorrente, secondo un criterio ‘di prossimità’, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizioneha sede la struttura o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in una struttura di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, senza che assuma rilevanza alcuna la qualificazione ‘ordinaria’ ovvero ‘straordinaria’ della medesima(cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35762 del 06/12/2022, Rv. 666294 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5097 del 25/02/2021, Rv. 660742 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31127 del 28/11/2019, Rv. 656292- 01) ; rispettoa tale arresto della giurisprudenza di legittimità, l’odierno ricorrenteha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 36526/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri richiamodi precedenti giurisprudenziali o di fonti normative da ritenersi nonadeguatamente argomentati, non decisiv i o pertinenti; con il secondo motivo, il ricorrente censura il decreto impugnato per omesso esame della situazione relativa al trattamento dei richiedentiasilo nel paese di prima richiesta, con particolare riferimento agliargomenti sul punto spesi dal ricorrente (in relazione all’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c.), per avere il Tribunale di Trieste sostanzialmente omessodi considerare la particolare situazione relativa al trattamento dei migranti e, in particolare, dei richiedenti asilo in Slovenia (paese cheaveva originariamente dichiarato la propria competenza a prendere incarico la richiesta di protezione internazionale avanzata dall’odierno ricorrente), nonostante le specifiche indicazioni e la puntuale documentazione al riguardo allegata dall’istante, ed analiticamente richiamatain ricorso; ilmotivo è fondato ; osserva il Collegio come la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 30 novembre 2023 abbia espressamente affermato(in dispositivo) che; “L’articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 604/2013, in combinato dispostocon l’articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: il giudice dello Stato membro richiedente,adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto,di una violazione del principio di non refoulement al quale il richiedenteprotezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 36526/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall’altro, in relazione all’interpretazione dei presupposti sostanzialidella protezione internazionale non dimostrano l’esistenza dicarenze sistemiche ; dunque, nei casi in cui (come quello in esame) lo straniero che invoca il riconoscimento della protezione internazionale ne faccia espressa menzione (allegandone le opportune argomentazioni e la documentazione corrispondente), il tribunale competente a decidere sull’impugnazione del provvedimento amministrativo di trasferimento versouno Stato membro non può esaminare la sussistenza del rischio diuna violazione del principio del non rofoulment al quale il richiedente sarebbe esposto al seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro se, preliminarmente, non abbia proceduto alla costatazione (“quando…nonconstati”) dell’esistenza, in tale Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienzadei richiedenti la protezione internazionale ; nelcaso di specie, il giudice a quo si è inammissibilmente limitato adaffermare ( in modo sin troppo laconico ) che non “sussistono, o sono statiallegati in modo specifico, delle carenze di ordine sistemico nella procedura di asilo e/o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti rispettoalla Slovenia (art. 3, par 2, comma due Reg. (CE) 604/2013), che,indubbiamente, in rapporto ai predetti requisiti, è un paese sicuro” (folio4, rigo 6 ss., del decreto impugnato) ; incontrasto con tale apodittica affermazione , l’odierno ricorrente sottolinea di aver espressamente evidenziato , attraverso il ricorso proposto in Tribunale (documento n. 6 richiamato alla pag. 16 del ricorso per cassazione) i contenuti del rapporto Amnesty 2017/2018 Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 36526/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullaRepubblica di Slovenia in cui venivano espressamente evidenziati talunispecifici aspetti di criticità de l sistema sloveno di disciplina dei richiedenti asilo e della protezione internazionale, e di aver espressamente allegato il rilievo di analoghe perplessità manifestate dall’Agenzia internazionale US Committee for Refugees (pag. 15 del ricorso); rispetto a tali spunti documentali e argomentativi (idonei a identificaregli estremi di fatti specifici, di per sé idonei a provocare, ove adeguatamente riscontrati, un sicuro esito della decisione), il giudice a quo ha totalmente trascurato di procedere ai necessari approfondimenti,al fine di giungere all’eventuale constatazione (o, per converso,all’eventuale negazione) di effettive carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione in Slovenia , tali da giustificare la (eventuale) sussistenza delrischio di una violazione del principio del non rofoulment al quale il richiedentesarebbe esposto al seguito del suo trasferimento verso tale Statomembro; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivo(inammissibile il primo), dev’essere disposta la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, cui è altresì rimessodi provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità; P.Q.M.

Accoglieil secondo motivo; dichiara inammissibile il p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 36526/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’INTERNO, in persona del Ministro pro - tempore ; -intimato resistente - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 36526/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con decreto reso in data 17/10/2019, il Tribunale di Trieste ha respintoil ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento con il quale l’[OSCURATO:PERSONA], operante pressoil Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione costituito pressoil Ministero dell’Interno, ha disposto il trasferimento dell’istante inSlovenia, paese nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva già precedentemente presentato domanda di protezione internazionale, salvo presentarne unasuccessiva dinanzi all’autorità amministrativa italiana; a fondamento della decisione assunta, il tribunale triestino – ribaditala propria competenza territoriale a decidere sull’impugnazione delprovvedimento di trasferimento, attesa la presenza dello straniero inun centro di accoglienza situato nel distretto della Corte d’appello di Trieste (competenza territoriale originariamente individuata, dal ricorrente, in capo al Tribunale di Roma che, successivamente, ritenutosi territorialmente incompetente, ha rimesso gli atti al Tribunale di Trieste, dinanzi al quale [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il ricorso) – ha evidenziato come il ricorrente non avesse allegato in modospecifico alcuna carenza di ordine sistemico nella procedura di asiloe/o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Slovenia, chedoveva considerarsi, pertanto, un ‘paese sicuro’; avversoil decreto del Tribunale di Trieste, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; ilMinistero dell’Interno non ha svolto attività difensiva, limitandosi al solo deposito di un ‘atto di costituzione’, al fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza di discussione; con ordinanza interlocutoria n. 40886 del 20/12/2021, la Terza SezioneCivile della Corte di cassazione ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 36526/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri Europea, già sollecitata a pronunciarsi su talune delle questioni coinvoltedall’odierno giudizio; preso atto dell’intervenuta pronuncia, in data 30/11/2023, della Corte di giustizia dell’Unione Europea nelle cause riunite C ‑ 228/21, C ‑ 254/21, C ‑ 297/21, C ‑ 315/21 e C ‑ 328/21 (già richiamate nella già menzionata ordinanza interlocutoria), il ricorso è stato condotto in decisioneall’odierna adunanza in camera di consiglio; consideratoche: conil primo motivo, il ricorrente censura il decreto impugnato per violazionedelle norme sulla competenza, in relazione all’art. 4, co. 1, deld.l. n. 13/2017 (con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.), per avere il Tribunale di Trieste erroneamente ritenuto la propria competenza territoriale a decidere sulla questione devoluta in via di riassunzionedal ricorrente sulla base di un’interpretazione dell’art. 4, co.3, d.l. n. 13/2017, non conforme a legge e non condivisibile; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come – al di là degli assorbenti profili di inammissibilitàconnessi alla contestazione avanzata nei confronti della competenzadello stesso giudice al quale l’istante ha rivolto la propria domanda(sia pure in sede di riassunzione) , astenendosi dal proporre regolamento necessario di competenza – la censura in esame debba ritenersiinammissibile per avere il provvedimento impugnato deciso l a questionein esame in modo conforme alla giurisprudenza della Corte dilegittimità, e lo scrutinio della doglianza avanzata in questa sede non offreelementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa ; varrà al riguardo evidenziare come, i n tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, sia idoneo ad integrare l'orientamen to della giurisprudenzadella Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 36526/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche ( Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02) ; nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato la propria competenza in modo conforme all’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenzadi questa Corte, ai sensi del quale , i n tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2017, conv. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei dirittifondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo ‘ad ogni persona’, sicché la competenza territoriale a decidere sull'impugnazionedei provvedimenti assunti dalla c.d. Unità di Dublino, siradica attraverso il collegamento con la struttura di accoglienza del ricorrente, secondo un criterio ‘di prossimità’, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizioneha sede la struttura o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in una struttura di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, senza che assuma rilevanza alcuna la qualificazione ‘ordinaria’ ovvero ‘straordinaria’ della medesima(cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35762 del 06/12/2022, Rv. 666294 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5097 del 25/02/2021, Rv. 660742 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31127 del 28/11/2019, Rv. 656292- 01) ; rispettoa tale arresto della giurisprudenza di legittimità, l’odierno ricorrenteha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 36526/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri richiamodi precedenti giurisprudenziali o di fonti normative da ritenersi nonadeguatamente argomentati, non decisiv i o pertinenti; con il secondo motivo, il ricorrente censura il decreto impugnato per omesso esame della situazione relativa al trattamento dei richiedentiasilo nel paese di prima richiesta, con particolare riferimento agliargomenti sul punto spesi dal ricorrente (in relazione all’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c.), per avere il Tribunale di Trieste sostanzialmente omessodi considerare la particolare situazione relativa al trattamento dei migranti e, in particolare, dei richiedenti asilo in Slovenia (paese cheaveva originariamente dichiarato la propria competenza a prendere incarico la richiesta di protezione internazionale avanzata dall’odierno ricorrente), nonostante le specifiche indicazioni e la puntuale documentazione al riguardo allegata dall’istante, ed analiticamente richiamatain ricorso; ilmotivo è fondato ; osserva il Collegio come la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 30 novembre 2023 abbia espressamente affermato(in dispositivo) che; “L’articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 604/2013, in combinato dispostocon l’articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: il giudice dello Stato membro richiedente,adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto,di una violazione del principio di non refoulement al quale il richiedenteprotezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 36526/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall’altro, in relazione all’interpretazione dei presupposti sostanzialidella protezione internazionale non dimostrano l’esistenza dicarenze sistemiche ; dunque, nei casi in cui (come quello in esame) lo straniero che invoca il riconoscimento della protezione internazionale ne faccia espressa menzione (allegandone le opportune argomentazioni e la documentazione corrispondente), il tribunale competente a decidere sull’impugnazione del provvedimento amministrativo di trasferimento versouno Stato membro non può esaminare la sussistenza del rischio diuna violazione del principio del non rofoulment al quale il richiedente sarebbe esposto al seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro se, preliminarmente, non abbia proceduto alla costatazione (“quando…nonconstati”) dell’esistenza, in tale Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienzadei richiedenti la protezione internazionale ; nelcaso di specie, il giudice a quo si è inammissibilmente limitato adaffermare ( in modo sin troppo laconico ) che non “sussistono, o sono statiallegati in modo specifico, delle carenze di ordine sistemico nella procedura di asilo e/o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti rispettoalla Slovenia (art. 3, par 2, comma due Reg. (CE) 604/2013), che,indubbiamente, in rapporto ai predetti requisiti, è un paese sicuro” (folio4, rigo 6 ss., del decreto impugnato) ; incontrasto con tale apodittica affermazione , l’odierno ricorrente sottolinea di aver espressamente evidenziato , attraverso il ricorso proposto in Tribunale (documento n. 6 richiamato alla pag. 16 del ricorso per cassazione) i contenuti del rapporto Amnesty 2017/2018 Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 36526/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullaRepubblica di Slovenia in cui venivano espressamente evidenziati talunispecifici aspetti di criticità de l sistema sloveno di disciplina dei richiedenti asilo e della protezione internazionale, e di aver espressamente allegato il rilievo di analoghe perplessità manifestate dall’Agenzia internazionale US Committee for Refugees (pag. 15 del ricorso); rispetto a tali spunti documentali e argomentativi (idonei a identificaregli estremi di fatti specifici, di per sé idonei a provocare, ove adeguatamente riscontrati, un sicuro esito della decisione), il giudice a quo ha totalmente trascurato di procedere ai necessari approfondimenti,al fine di giungere all’eventuale constatazione (o, per converso,all’eventuale negazione) di effettive carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione in Slovenia , tali da giustificare la (eventuale) sussistenza delrischio di una violazione del principio del non rofoulment al quale il richiedentesarebbe esposto al seguito del suo trasferimento verso tale Statomembro; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivo(inammissibile il primo), dev’essere disposta la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, cui è altresì rimessodi provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità; P.Q.M. Accoglieil secondo motivo; dichiara inammissibile il p
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