CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 agosto 2026
Cassazione n. 24362/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TTI Cinzia, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gallo, all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026PRESIDENZA [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERODELL'INTERNO, rappresentati e difesi ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]- RESISTENTI[OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneralePasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso, in conformità alle conclusioniscritte già presentate, affinché la Corte di Cassazione, decidendo sulregolamento sollevato d'ufficio dal Tribunale di Milano, dichiari lacompetenza del Tribunale di Milano e adotti i provvedimenti consequenzialidi legge.Uditi, per i ricorrenti, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Amico,Amministrazioni resistenti, l'Avvocatura Generale dello Stato.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con ordinanza 15 settembre 2025 il Tribunale di Milano, davanti alquale è stato riassunto ex art. 50 c.p.c. il giudizio inizialmente instauratodavanti al Tribunale di Como dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi degli artt. 45 e47 c.p.c. avendo ritenuto la propria incompetenza territoriale, in favore diquella del Tribunale di Roma, a pronunciarsi sulla domanda volta in viaprincipale all’accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare alleconsultazioni elettorali, alla presentazione delle liste elettorali eall’accettazione delle candidature di cui all’art. 18-bis, d.P.R. 30 marzoNumero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/20261957, n. 361 anche mediante documento informatico sottoscritto con firmaelettronica qualificata.2. A quanto si desume anche dall’ordinanza del Tribunale di Milano cheriporta in epigrafe le conclusioni delle parti, con ricorso 21 settembre 2023al Tribunale di Como, proposto ex art. 281-decies c.p.c. contro laPresidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, Sergio DeMuro e [OSCURATO:PERSONA], «cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali di Comunicompresi nel circondario del Tribunale adito» (così al punto 1 «in fatto» delricorso al giudice comasco, altresì trascritto nell’atto di riassunzione davantial Tribunale di Milano), avevano chiesto, «previa interpretazione in modocostituzionalmente uniforme», di accertare il loro «diritto […] a parteciparealle consultazioni elettorali, alla presentazione delle liste e all’accettazionedelle candidature di cui all’art. 18-bis d.p.r. 361/1957 anche mediantedocumento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata a cui èassociato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzidepositato tramite supporto elettronico (pen-drive) quale duplicatoinformatico, anche ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. i-quinquies del Codicedell’amministrazione digitale e con accompagnamento delle sottoscrizionicon duplicato informatico, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. i-quinquies delCodice dell’amministrazione digitale, dei certificati d’iscrizione nelle listeelettorali acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata ricevuti dalleamministrazioni comunali; previa declaratoria della illegittimità dallaesclusione di tale forma, in quanto irrazionale e lesiva del diritto elettoraledel cittadino».In subordine, ove non fosse stata ritenuta praticabile l’interpretazioneconforme, avevano chiesto di sollevare questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 18-bis, d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e 9, commi 2e 5, d.lgs. 20 dicembre 1993 n. 533, nella parte in cui non prevedono diaffiancare alla sottoscrizione in forma analogica la sottoscrizione in formadigitale, secondo quanto già previsto dall’art. 38-quater, l. 29 luglio 2021,Numero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31 maggio 2021,n. 77, per le procedure referendarie e per le leggi di iniziativa popolare.Come si legge nella memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art. 378,comma 2, c.p.c., i signori [OSCURATO:PERSONA] e Fagotti avevano presentato la lorocandidatura in occasione delle elezioni politiche del 2022 depositando larelativa documentazione presso l’Ufficio elettorale presso la Corte d’appellodi Milano, competente per territorio, ma dette candidature erano statericusate dall’Ufficio elettorale perché corredate da sottoscrizioni con firmaelettronica qualificata anziché con firma analogica, come previsto dallenorme in materia elettorale.Tale circostanza, peraltro omessa nel ricorso originario (e nel ricorso perla riassunzione davanti al Tribunale di Milano), viene ricordata quale meroantefatto storico o «dato oggettivo» (espressione contenuta nell’attointroduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Como), quale occasione dallaquale era sorto l’interesse a proporre una domanda di accertamento aventeun più ampio contenuto e volta al futuro (v. sul punto la comparsa dicostituzione delle parti pubbliche davanti al Tribunale di Milano).Essa non era stata menzionata nel ricorso al Tribunale di Como, il cuicontenuto è altresì riprodotto, quale premessa, nell’atto di riassunzionedavanti al Tribunale di Milano (entrambi gli atti sono reperibili nel «dettagliodi merito» all’interno del Desk in uso alla Corte di cassazione; sui poteri diindagine e valutazione della Corte in tema di regolamento di competenza,v. fra le tante, Cass., sez. III, ord. 11 dicembre 2025, n. 32276). Nel primoricorso compare invece un più generico riferimento allo svolgimento delprocedimento elettorale preparatorio in vista delle elezioni politiche del 25settembre 2022 e alla «esclusione delle liste presentate da “sottoscrittoridigitali”», dunque a vicende occorse ad «alcune liste elettorali», riportatequale fatto notorio: «È un fatto notorio che alcune liste elettorali – comequelle riferibili al gruppo politico “Referendum e democrazia” - hannopresentato la documentazione richiesta dai citati d.p.r. n. 361 del 1957 eNumero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026d.lgs. n. 533 del 1933, depositando sottoscrizioni con firma elettronicaqualificata […]. È altrettanto noto, però, trattandosi di un elemento che èstato accertato anche a livello giudiziario, che gli uffici elettorali davanti aiquali sono state presentate tali liste hanno stabilito che la normativaintrodotta dal citato art. 38-bis – la quale, come detto, ha autorizzatol’utilizzo dello S.P.I.D. nell’ambito del procedimento referendario e per lasottoscrizione delle leggi di iniziativa popolare – non potesse applicarsi invia analogica anche al caso delle elezioni politiche. Su tale presupposto […]queste liste sono state ricusate. Contro tali provvedimenti, alcuni esponentipolitici delle liste coinvolte hanno presentato ricorso innanzi all’Ufficioelettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione, il quale, però,ha rigettato le loro doglianze facendo leva su diversi argomenti,sottolineando in particolare: i) che la equiparazione documento/firmaanalogica/digitale non può operare nella materia elettorale; ii) e che laprevisione dell’utilizzazione della firma elettronica per la sottoscrizione dirichieste referendarie e di iniziative di legge popolare conferma, peresclusione, che il legislatore nulla ha disposto in tema di sottoscrizione diliste, per cui resta possibile la sola firma “analogica”. A fronte di ciò econsiderata l’imminenza della consultazione elettorale prevista, appunto,per il 25 settembre 2022, è stato anche promosso [non dai ricorrenti ma daaltri, n.d.r.] un ricorso d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., davanti al Tribunale diMilano per ottenere l’ammissione delle liste elettorali presentate con lasuddetta sottoscrizione digitale. Tale domanda cautelare è stata peròrigettata, con provvedimento del Tribunale di Milano del 19 settembre 2022,sottolineando “il difetto di prova circa la sussistenza e validità dellesottoscrizioni prescritte anche eventualmente in formato digitale”. Senzaqui voler prendere posizione sulla correttezza di una tale conclusione, premerimarcare il dato oggettivo che si ritrae, in una prospettiva più generale,dalla vicenda appena descritta: è, infatti, incontrovertibile, alla luce di tuttoquanto sopra ricordato, che le elezioni politiche del 25 settembre 2022 siNumero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026sono svolte senza che i cittadini elettori abbiano potuto contribuire,presentazione delle liste elettorali; allo stesso modo e simmetricamente, lapreclusione discendente dalla legge […] – non ha […] permesso ai candidatidi beneficiare del contributo di quegli stessi cittadini elettori che avevanomanifestato in forma digitale la propria adesione per la presentazione dellacorrispondente lista».Non risulta depositata in atti documentazione relativa alla ricusazionedella candidatura già presentata dai ricorrenti nel 2022 né sono riportatepiù precise informazioni in ordine a quell’antefatto.3. Nel procedimento instaurato davanti al Tribunale di Como, laPresidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, col patrociniodell’Avvocatura dello Stato, avevano eccepito in via preliminarel’incompetenza del giudice adito e indicato quale competente, in forza delc.d. foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c., il Tribunale di Milano, giudice delluogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato.I ricorrenti avevano aderito a tale eccezione.Il Tribunale di Como con apposita ordinanza aveva dichiarato la propriaincompetenza ex art. 25 c.p.c. assegnando termine per la riassunzionedavanti al Tribunale di Milano.4. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Milano, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] hanno riproposto le stesse argomentazioni, difese e conclusioni giàillustrate davanti al Tribunale di Como. Nel ricorso in riassunzione non vi èalcuno specifico riferimento alle vicende accadute ai ricorrenti in occasionedelle elezioni del 2022 ma nel corso del giudizio, e in replica alle eccezionisollevate dalle controparti, a quelle vicende i ricorrenti hanno fatto cenno.Tardivamente costituitesi, le parti pubbliche, invocati un precedente delTribunale di Milano (ordinanza 5 novembre 2024, proc. 12341/2023 R.G.)e una decisione della Corte di cassazione in tema di mancato adeguamentodell'ordinamento interno alle norme contenute in una direttiva comunitariaNumero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026in materia di appalti pubblici (Cass., sez. I, ord. 5 dicembre 2002, n. 17311,secondo cui, a fronte di una domanda risarcitoria proposta contro lo Statoitaliano, il giudice competente «deve essere individuato nel Tribunale diRoma, dal momento che l'obbligazione dedotta in giudizio è in quel casoriferibile ad un comportamento del legislatore, la cui attività non può cheessere localizzata in Roma»), fatto altresì richiamo all’art. 19 c.p.c. e allanecessità di valutare, non in astratto ma il correlazione col suo esercizio, laposizione soggettiva fatta valere (così Cass., sez. VI-1, ord. 12 febbraio2018, n. 3395, riguardante il diritto di elettorato attivo), hanno eccepitol’incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quello di Roma; inoltre,hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno,in quanto «i ricorrenti lamentano una lesione del loro diritto di votoderivante da attività legislativa», nonché l’inammissibilità del ricorso percarenza di un petitum distinto e separato rispetto alla questione dilegittimità costituzionale oltre che per carenza di lesione attuale e concretadi un interesse soggettivo; infine, hanno comunque contestato lafondatezza della domanda nel merito, spettando al solo legislatore, chegode di ampia discrezionalità, il potere di disciplinare le modalità dipresentazione delle liste e delle candidature, col solo limite, nella specie nonvarcato, di non pregiudicare l’effettiva possibilità di esercitare il diritto dielettorato passivo (Corte cost., 26 marzo 2021, n. 48).Con memoria 25 novembre 2024 i ricorrenti hanno invece chiesto diconfermare la competenza del Tribunale di Milano riferendo, per la primavolta, di aver presentato la loro candidatura in occasione delle elezionipolitiche per l’anno 2022 all’Ufficio elettorale presso la Corte d’appello diMilano; hanno inoltre obiettato che il precedente di merito richiamato dacontroparte riguardava il diritto di elettorato attivo e non, come nel caso inesame, «la candidatura dei ricorrenti e la presentazione della listaelettorale»; infine, hanno affermato la sussistenza di un interesse direttoalla partecipazione a tutto il procedimento elettorale, «e segnatamenteNumero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026anche alla fase di raccolta delle sottoscrizioni» della dichiarazione dipresentazione delle liste di candidati.All’esito della prima udienza in modalità cartolare, il giudice ha rilevatoex officio la questione di competenza territoriale e con la successivaordinanza 15 settembre 2025, ritenuto competente il Tribunale di Roma epreso atto dell’ordinanza dichiarativa di incompetenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA], ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza.5. Secondo l’ordinanza 15 settembre 2025 del Tribunale di Milano ladomanda dei signori [OSCURATO:PERSONA] e Fagotti, volta all’accertamentodell’affermato loro diritto soggettivo «di partecipare alle consultazionielettorali, alla presentazione delle liste e all’accettazione delle candidatureanche mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronicaqualificata, rientra nella competenza del Tribunale di Roma, dove ha sedelo Stato e dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distrettosi trova il Giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie (art.25 c.p.c.). Il principio generale stabilito dall’art. 19 c.p.c. assegna lacompetenza territoriale al giudice del luogo ove ha sede il convenuto». IlTribunale di Milano richiama inoltre la già citata ordinanza 5 dicembre 2002,n. 17311 della Corte di cassazione, relativa all’ipotesi in cui l'obbligazionededotta in giudizio sia riferibile ad un comportamento del legislatore.Peraltro, va fin d’ora osservato che nel caso esaminato da Cass., ord. n.17311/2002, a differenza di quanto accade nella specie, si discuteva diun’obbligazione risarcitoria in capo allo Stato italiano.6. Nella memoria ex art. 47, u.c., c.p.c., i ricorrenti affermano che il lorodiritto era stato leso nel momento in cui, nel 2022, essi avevano presentatola propria candidatura presso l’Ufficio elettorale presso la Corte d’appello diMilano; che l’obbligazione dedotta in giudizio, come risulta dalla lorodomanda e dalle loro conclusioni, si pone in capo all’Ufficio elettorale dellaCorte d’appello di Milano in ragione della loro residenza (in Como oprovincia); che la controversia deve radicarsi davanti al giudice del luogo inNumero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026cui essi sono iscritti nelle liste elettorali, poiché solo in quel contestoterritoriale il diritto fatto valere trova concreta e diretta incidenza.7. Nella corrispondente memoria le parti pubbliche, richiamate leargomentazioni già svolte davanti al Tribunale di Milano, affermano che ilcriterio emergente, non importa se la domanda abbia ad oggetto unapretesa risarcitoria o invece l’accertamento di un diritto in materiaelettorale, riguarda un «comportamento dello Stato legislatore, che ha lasua sede naturale a Roma», all’origine della dedotta lesione.8. Nella memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. i ricorrenti negano di averproposto una domanda contro lo Stato italiano in relazione adun’obbligazione del legislatore e affermano invece di aver dedotto in giudiziol’«obbligazione […] riferibile all’Ufficio elettorale competente nellafattispecie», ossia quello istituito presso la Corte d’appello di Milano, daconsiderarsi, ai fini dell’art. 25 c.p.c., una amministrazione dello Stato,nonché di aver proposto una domanda concernente «il riconoscimento delloro diritto a candidarsi alle elezioni secondo le normative vigenti che, soloin subordine, possono essere considerate costituzionalmente illegittime».9. L’ufficio del Procuratore Generale rileva che i ricorrenti non lamentanoun danno conseguente a un comportamento del legislatore né chiedono unfacere ma agiscono per il riconoscimento del loro diritto a candidarsi e ciòin base alle norme vigenti se interpretate nel senso da essi invocato o, insubordine, in base all’auspicato intervento della Corte costituzionale, il cheevidenzia l’errore commesso dal Tribunale di Milano nel qualificare ladomanda come diretta contro un “comportamento” del legislatore. Adavviso del Pubblico ministero, va dichiarata la competenza del Tribunale diMilano in considerazione del luogo in cui viene esercitato il diritto di voto,conformemente al criterio individuato da Cass., sez. VI-1, ord. 12 febbraio2018, n. 3395, non mutando la questione per il fatto che, nel caso di specie,viene azionato il diritto di elettorato passivo, e non attivo, trattandosiNumero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026analogamente di diritto da far valere nell’ambito della circoscrizioneelettorale nella quale i ricorrenti intendono presentare la loro candidatura.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il c.d. foro erariale, disciplinato dall'art. 25 c.p.c. e dagli artt. 6 e 7del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ha natura generale e inderogabile; lacompetenza così determinata è sottratta alla disponibilità della stessaamministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norme,prevale – di regola - su ogni altra competenza anche se inderogabile (daultimo, Cass., sez. I, 1° maggio 2025, n. 11501; v. altresì Cass., sez., VI-1,ord. 26 novembre 2020, n. 26883; v. anche Cass., sez. I, ord. 3 settembre2004, n. 17880; Cass., sez. I, ord. 22 luglio 2004, n. 13796).Ciò premesso, ai sensi dell’art. 45 c.p.c. il regolamento di competenzarichiesto d’ufficio è ammissibile poiché, a seguito dell’ordinanza con cui ilTribunale di Como ha dichiarato ex art. 25 c.p.c. la propria incompetenzaper territorio, inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., il Tribunale di Milanodavanti al quale la causa è stata riassunta ex art. 50 c.p.c. si è a sua voltaritenuto incompetente per omologhe ragioni di territorio inderogabile, siapur indicando quale competente un terzo giudice, il Tribunale di Roma(Cass., sez. I, ord. 16 novembre 2025, n. 30209; Cass., sez. III, ord. 2luglio 2025, n. 17985; Cass., sez. un., 26 febbraio 2025, n. 5089, par. 1;Cass., sez. III, ord. 29 marzo 2023, n. 8891; Cass., sez. VI-3, ord. 2 ottobre2018, n. 23913; Cass., sez. un., 18 gennaio 2018, n. 1202; Cass., sez. VI-3, ord. 22 luglio 2016, n. 15138; Cass., sez. VI-3, ord. 19 gennaio 2015, n.728; Cass., sez. II, ord. 21 marzo 2011, n. 6464; Cass., sez. III, ord. 17luglio 2008, n. 19792).2. I ricorrenti agiscono a tutela del loro diritto di candidarsi alle elezionipolitiche e chiedono di poterlo fare, sottoscrivendo la propria candidatura ebeneficiando del contributo dei sottoscrittori della dichiarazione diNumero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026presentazione della lista di candidati, senza che venga esclusa la possibilità,prevista invece in materia di referendum, di apporre la sottoscrizione confirma elettronica qualificata.Quanto al raffronto tra le diverse discipline, quella applicabile alreferendum e quella applicabile invece alle elezioni politiche, che attiene almerito della domanda giudiziale de qua, si rimanda alla approfondita analisisvolta dai ricorrenti, in particolare nei primi due paragrafi della parte primadell’originario ricorso.3. Del pari, attiene al merito l’interpretazione della disciplina applicabileproposta dai ricorrenti, i quali peraltro chiedono, in subordine, che laquestione della differenza di trattamento sia sottoposta all’esame dellaCorte costituzionale.4. Non è in discussione il diritto (di rilevanza costituzionale esovranazionale, art. 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione EDU) deiricorrenti di presentarsi quali candidati alle elezioni politiche italiane ma solola disciplina concernente le modalità di presentazione delle liste elettorali.Si richiama in proposito il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, “Approvazionedel testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera deideputati”, con particolare riferimento agli artt. 18-bis, 19, 20, 21, cui farinvio l’art. 9, d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, “Testo unico delle leggirecanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica” (non hanno quipratica rilevanza le specifiche questioni riguardanti le elezioni nelleripartizioni della circoscrizione Estero; cfr. l’art. 8, l. legge 27 dicembre2001, n. 459, che richiama, in quanto compatibili, gli artt. da 14 a 26 deld.P.R. n. 361/1957).5. Più precisamente, ma in sintesi e con necessario richiamo allapertinente normativa nel testo in vigore al tempo della domanda giudiziale,la pretesa dei ricorrenti, ossia l’affermato diritto per cui essi chiedono tutelain sede giurisdizionale, riguarda la disciplina del procedimento elettoralepreparatorio nella parte in cui si regolano in dettaglio: da un lato, la raccoltaNumero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026delle firme, da autenticarsi (da uno dei soggetti indicati nell’art. 14, comma1, l. 21 marzo 1990, n. 53), apposte da un numero minimo di elettori, iscrittinelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio elettorale, che devono,per così dire, accompagnare, corroborare la dichiarazione di presentazionedelle liste dei candidati, a garanzia della serietà e della non abnormeproliferazione delle candidature e per evitare una dispersione del voto (cfr.Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394, Corte cost., 4 marzo 1992, n. 83);dall’altro, la firma, anch’essa da autenticarsi, del candidato che dichiara diaccettare la candidatura (artt. 18-bis e 20, comma 2, d.P.R. n. 361/1957,cui fa rinvio l’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 533/1993).La legge disciplina minuziosamente la formazione e la presentazionedelle liste di candidati, nei collegi plurinominali e uninominali, pressociascun Ufficio centrale circoscrizionale (elezioni per la Camera) e ciascunUfficio elettorale regionale (elezioni per il Senato) e la dichiarazione diaccettazione della candidatura.Non è dato sapere, non avendolo i ricorrenti esplicitato, se la ricusazionedelle loro candidature avvenuta nel 2022, per l’elezione o della Camera deiDeputati o del Senato (sul punto mancano dettagli), sia stata oggetto diimpugnativa ma è ragionevole ritenere, proprio in assenza di informazioni,che ciò non sia avvenuto.Il dato di maggior rilievo, ai fini della soluzione della questione dicompetenza territoriale e in relazione a una domanda giudiziale volta a unaccertamento pro futuro, è che il cuore della domanda, come emerge dagliscritti difensivi dei ricorrenti anche in relazione all’antefatto storico di cui siè detto, attiene al diritto a candidarsi alle elezioni politiche e piùprecisamente al diritto affermato dai ricorrenti, per sé ma non solo, diaccettare la candidatura apponendo una sottoscrizione in forma digitale oelettronica, quale alternativa alla forma analogica soggetta alla necessariaautenticazione, nonché a beneficiare del contributo dei sottoscrittori offertocon analoga modalità, così da vedere sostenuta la propria candidatura,Numero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026nell’ambito della lista di candidati da presentarsi con apposita dichiarazione,da elettori abilitati a sottoscrivere con firma digitale o elettronica, qualealternativa alla forma analogica soggetta alla necessaria autenticazione, ladichiarazione di presentazione della lista di candidati.In tale prospettiva, la sottoscrizione degli elettori iscritti nelle listeelettorali di comuni compresi nel collegio (si rimanda alla normativa diriferimento per una più dettagliata ricostruzione in relazione alla natura deicollegi elettorali) riveste una funzione strumentale rispetto all’accettazionedella candidatura prefigurata dai ricorrenti e che a sua volta attiene al dirittodi elettorato passivo.Come evidenziato dagli stessi ricorrenti già nel giudizio di merito e comerilevato dal Procuratore Generale, viene qui in gioco non il diritto dielettorato attivo (come invece nel caso trattato da Cass., sez. VI-1, ord. 12febbraio 2018, n. 3395; quanto al profilo della giurisdizione in materia didiritti politici a fronte di una azione di mero accertamento, cfr. Cass., sez.un., ord. 20 ottobre 2016, n. 21262) ma il diritto di elettorato passivo.Sotto questo, decisivo, profilo, il precedente rappresentato da Cass. n.3395/2018 («La controversia, siccome appunto avente ad oggettol'esercizio del diritto di voto, deve ritenersi radicata nel luogo ove si esercitail diritto, ovvero nel comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscrittii ricorrenti, spostandosi se del caso la competenza ai sensi del primo commadell'art. 25 cod.proc.civ.») non appare pertinente.Mentre il diritto di elettorato attivo si esercita di regola (salve residualieccezioni) necessariamente nel comune nelle cui liste elettorali il cittadinoè iscritto, lo stesso non vale per il diritto di elettorato passivo, in relazioneal quale non è individuabile un criterio obiettivo, predeterminato e univocoidoneo a stabilire quale sia il luogo in cui in cui l’esercizio del diritto si radica.Per partecipare quali candidati alle elezioni politiche è necessario esufficiente, una volta dimostrato il requisito relativo all’età, documentaredi essere titolari dell’elettorato attivo e di essere iscritti nelle liste elettoraliNumero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026di uno qualsiasi dei comuni della Repubblica italiana (art. 20 comma 2,d.P.R. n. 361/1957, richiamato, quanto all’elezione del Senato, dall’art. 9,comma 5, d.lgs. n. 533/1993, da leggersi anche in relazione all’art. 22,comma 1, n. 5, d.P.R. n. 361/1957, quanto all’elezione per la Camera, eall’art. 9, comma 4-bis, d.lgs. n. 533/1993, quanto all’elezione per ilSenato; per le elezioni nella circoscrizione estero, v. invece la specialeprevisione di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), l. 27 dicembre 2001).In altri termini, ci si può candidare, così esercitando il diritto di elettoratopassivo, anche fuori della circoscrizione nella quale si è iscritti quali elettori.Solo i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione delle liste deicandidati devono essere iscritti nelle liste elettorali dei Comuni posti dellacircoscrizione cui la lista si riferisce (art. 20, commi 2, 3 e 5, d.P.R. n.361/1957, art. 9, comma 5, d.lgs. n. 533/1993 ); essi non possonosottoscrivere più di una lista di candidati (art. 20, comma 6, d.P.R. n.361/1957, art. 9, comma 5, d.lgs. n. 533/1993). Ma l’individuazione di taleclasse di soggetti non può che avvenire una volta che il titolare del dirittodi elettorato passivo abbia deciso in quale collegio, o in quali collegi,candidarsi.Non è esclusa, infatti, sia pur entro certi limiti, la possibilità di candidarsiin più collegi (art. 19, d.P.R. n. 361/1957: «1. Nessun candidato puòpresentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali,a pena di nullità. 2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lostesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a penadi nullità. 4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato,con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimodi cinque. 5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può esserecandidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorionazionale. 6. Nessun candidato può accettare la candidatura contestualealla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità»;Numero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026sulle c.d. pluricandidature, v. Corte cost., 9 febbraio 2017, n. 35; quantoalla speciale disciplina riguardante la candidatura nella circoscrizione Esterodi elettori residenti in Italia o invece di elettori residenti all’estero, v. l’art.8, comma 1, lett. b), l. 27 dicembre 2001, n. 459: «gli elettori residenti inItalia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizioneEstero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nellaripartizione di residenza della circoscrizione Estero»).6. Su tali premesse, attesa oltretutto l’ampia portata della domanda diaccertamento proposta dai ricorrenti, i quali agiscono quali futuri epotenziali candidati alle elezioni politiche (e non tanto come cittadinielettori, pur essendo ovviamente tali) nell’auspicio di poter sottoscriverecon firma elettronica l’accettazione della candidatura e beneficiare delcontributo di cittadini elettori che in forma digitale aderiscano allapresentazione della corrispondente lista, il criterio che fa leva sul comunedi residenza, e dunque sull’iscrizione in una unica e predeterminata listaelettorale (d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, “Approvazione del testo unico delleleggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delleliste elettorali”), appare inadeguato perché non corrispondente all’oggettodella domanda.I ricorrenti, consapevoli dell’assenza di una espressa disciplinarispondente all’obiettivo da essi perseguito, fautori di una interpretazioneconforme a Costituzione e assertori della contrarietà alla Costituzione dellanormativa ampiamente analizzata negli scritti difensivi ove insuscettibile diinterpretazione adeguatrice (v. in particolare la “parte prima” dell’originarioricorso, intitolata “L’accertamento della lesione del diritto di partecipazionedemocratica”), nella loro veste di futuri e potenziali candidati, in un collegioo in più collegi allo stato fuori della sfera della prevedibilità, richiedono algiudice ordinario, ove l’auspicata interpretazione conforme non risultipraticabile, di sollevare, nell’ambito del giudizio promosso con un’azionepresentata come di accertamento in materia elettore, la questione diNumero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026legittimità costituzionale – quale mezzo al fine, come pure è stato rilevatoin sede di discussione dal rappresentante dell’ufficio del ProcuratoreGenerale – argomentando in ordine alla rilevanza della questione stessa,avente ad oggetto la disciplina del procedimento elettorale preparatoriodella Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nella parte in cuinon consente la sottoscrizione in forma digitale della presentazione edell’accettazione delle candidature.Risultato cui è giunto, in un caso non del tutto comparabile in fatto e indiritto con quello ora in esame, poiché caratterizzato dalla necessità di tuteladella persona disabile e della dignità umana, un cittadino elettore affetto dasclerosi laterale amiotrofica, preclusiva della possibilità di appore una firmaautografa, il quale intendeva esercitare il suo diritto di sottoscrivere confirma digitale le liste di candidati per l’elezione di un Consiglio regionale. Siveda in tal senso la sentenza 23 gennaio 2025, n. 3 con cui la Cortecostituzionale, ravvisata la violazione degli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost., hadichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 3, l. 17 febbraio1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni astatuto normale) e 2, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codicedell’amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono perl’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificataimpossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trovanelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità disottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cuiè associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. A talepronuncia ha fatto seguito, a proposito di sottoscrizione delle liste dicandidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa,l’art. 4, d.l. 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni dalla l. 15maggio 2025, n. 72.7. Per altro verso, non è configurabile, come sottesa alla domanda diaccertamento proposta dai ricorrenti, un’obbligazione in senso proprio inNumero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026capo all’Ufficio centrale circoscrizionale (quanto alle elezioni per la Camera)o all’Ufficio elettorale regionale (quanto alle elezioni per il Senato), organitemporanei, costituiti di volta in volta, non in essere al tempo dellaproposizione della domanda, cui sono affidate funzioni di controllo dellecandidature e delle liste nei limiti stabiliti dalla legge (cfr. Corte cost., 30dicembre 1972, n. 216, in tema di elezioni regionali; v. altresì Corte cost.,19 ottobre 2009, n. 259, sulle situazioni giuridiche soggettive che vengonoin rilievo nel procedimento elettorale preparatorio).Né si vede perché, con riferimento alla domanda di accertamento dequa, l’obbligazione cui da ultimo fanno cenno i ricorrenti nella memoria exart. 47, u.c., c.p.c. dovrebbe concentrarsi in capo a uno di quegli uffici, o aentrambi, temporaneamente istituiti presso la Corte d’appello di Milano,posto che la candidatura dei ricorrenti potrà essere presentata anche fuoridella circoscrizione in cui essi hanno la residenza e che la pretesa da lorovantata mira a rimuovere un pregiudizio, conseguente alle limitazioni postedalla disciplina vigente (ritenuta lesiva, in primo luogo, degli artt. 2 e 3 Cost.oltre che degli altri indicati nel ricorso) e a una lamentata inadeguatezzasistemica, al diritto di partecipare alla vita politica della Nazione intesoquale diritto inviolabile.Il giudizio introdotto con la domanda di accertamento volta a far valere«il diritto» dei ricorrenti «a candidarsi» alle elezioni politiche «secondo lenormative vigenti che, solo in subordine, possono essere consideratecostituzionalmente illegittime» (così nella memoria ex art. 378, comma 2,c.p.c.), diritto che, lo si è detto, può esercitarsi in ogni parte del territoriodella Repubblica, non ha ad oggetto diritti di obbligazione, come invece nellecause risarcitorie promosse dai medici (già) specializzandi perinadempimento da parte dello Stato italiano di direttive comunitarie, inrelazione alle quali si ravvisa la competenza territoriale del Tribunale diRoma avuto riguardo al foro della pubblica amministrazione nonché a quellodi insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad unNumero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/2026comportamento dello Stato legislatore (Cass., sez. VI-lav., ord. 26 agosto2020, n. 17852; Cass., sez. VI-3, ord. 29 novembre 2016, n. 24353; Cass.,sez. VI-3, ord. 16 giugno 2011, n. 13255 la quale richiama la già citataCass., sez. I, ord. 5 dicembre 2002, n. 17311).Né a diversa conclusione potrebbe giungersi facendo leva sull’affermatacontrarietà alla Costituzione delle disposizioni di legge ordinaria soprarichiamate, come a evocare un obbligo del legislatore di adeguare ladisciplina vigente ai principi e alle norme della Carta costituzionale. Inrelazione a un’azione risarcitoria e nel senso della insindacabilità dell'attivitàesplicativa di funzioni legislative, Cass., sez. I, ord. 13 dicembre 2021, n.39534 ha ritenuto non configurabile un “illecito costituzionale” né un dannorisarcibile conseguente alla promulgazione di una legge, nella specie inmateria elettorale, poi dichiarata incostituzionale.Non è dunque invocabile, a radicare la competenza presso il [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsil’obbligazione, il criterio di cui al secondo periodo dell’art. 25 c.p.c.8. In conclusione, in assenza di diverse previsioni riferibili allacontroversia de qua, non resta che risolvere la questione di competenza inbase alla regola generale di cui all’art. 19 c.p.c., in combinato disposto colprimo periodo dell’art. 25 c.p.c. e con l’art. 6, r.d. n. 1611/1933, regolaritenuta dal Tribunale di Milano applicabile al caso di specie avuto riguardoalla sede delle amministrazioni statali convenute.Va dunque dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma.9. Nulla sulle spese, poiché il regolamento di competenza è statorichiesto d’ufficio e le parti, nella conseguente procedura speciale acarattere incidentale, restano in una identica posizione di partecipanticoatte, il che esclude la configurabilità di una soccombenza valutabile ai finidel regolamento delle spese di questa fase processuale (per tutte, v. Cass.,sez. I, 23 luglio 2025, n. 20897; Cass. sez. un., 26 febbraio 2025, n. 5089).Numero registro generale 18178/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 24362/2026Data pubblicazione 01/08/202610. Per la ragione appena enunciata e non essendovi una impugnazionein senso proprio, non sussistono i presupposti processuali per il c.d.raddoppio del contributo unificato. P.Q.MDichiara la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale rimette leparti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]