CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17688/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in atti;– controricorrente –r.g. n. 29818/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 29818/2022Numero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 17688/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, seconda sezionecivile, n. 7231/2022, depositata il 14 novembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del28 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (in prosieguo, breviter:“la società”) ha proposto ricorso in cassazione, affidato a sette motivi,avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza di primo grado che, su istanza della sociaTiziana [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato la nullità della deliberazione adottatadall’assemblea in data 24 novembre 2016, con la quale era statoapprovato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva,ha ritenuto:3.1 che il motivo con cui la società lamentava l’omessasospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. (enon già l’omessa trascrizione delle relative conclusioni in cui talesospensione si domandava), era infondato, siccome non eraravvisabile nella specie alcuna pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, tanto meno necessaria, tra l’impugnativa di bilancio,oggetto del presente giudizio, e l’azione di responsabilità promossadalla società contro l’amministratrice [OSCURATO:PERSONA], atteso cheanche l’eventuale accertamento giudiziale di una condottacontraria ai propri doveri da parte dell’amministratrice non avrebbeinficiato l’accertata illegittimità del bilancio, che derivava dalmancato rispetto dei principi dettati per la redazione dello stesso enon anche solo dalla sussistenza o meno dei crediti ivi appostati;r.g. n. 29818/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 29818/2022Numero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 17688/2026Data pubblicazione 03/06/20263.2 che la sentenza di primo grado non era incorsa inalcun vizio per aver recepito per relationem le conclusioni e i passisalienti della disposta consulenza tecnica d’ufficio atteso che, perdimostrare l’illegittimità di siffatto rinvio, era necessario che laparte allegasse le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficiogià dinanzi al giudice a quo, nonché la loro rilevanza ai fini delladecisione e l’omesso esame di dette critiche in sede di decisione;tutte condizioni che, nella specie, non risultavano rispettate;3.3 che, nel merito delle contestazioni mosse all’elaboratoperitale, le osservazioni del c.t.p. della società non incidevano sullavalutazione del c.t.u., condivisa dal Tribunale, secondo cui ilbilancio in questione non era stato redatto con chiarezza e nonrappresentava in modo veritiero e corretto la situazionepatrimoniale-finanziaria della società e il relativo risultatoeconomico di esercizio, e, pertanto, non erano idonee a inficiare lavalidità dell’elaborato medesimo;3.4 che la rilevata violazione dei criteri redazionali delbilancio ex art. 2423, comma 2, cod. civ., era conseguente non giàalla mancanza nella nota integrativa delle informazioni necessarieaffinché il lettore potesse avere i chiarimenti essenziali per lacomprensione del contenzioso pendente e valutarne gli effetti sulbilancio, quanto, piuttosto, all’erronea appostazione del creditovantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellasocietà;3.5 che la rettifica del debito appostato nel contoeconomico per effetto della ritenuta probabile soccombenza nelparallelo giudizio di responsabilità contro l’amministratore eracontraria ai principi inerenti alla contabilizzazione e, in ogni caso,r.g. n. 29818/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 29818/2022Numero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 17688/2026Data pubblicazione 03/06/2026non era, come rilevato dall’elaborato peritale, l’unica voce tacciatadi aver reso il bilancio non veritiero;3.6 che, parimenti, non veritiero doveva valutarsi ilbilancio in relazione all’appostazione della voce “Risconti attivi -note di credito da ricevere” siccome, in disparte la questionedell’invarianza contabile del risultato di esercizio per effetto dellaparallela appostazione al passivo nella voce “debiti”, il risultatodell’inserimento delle relative voci era comunque contrario aiprincipi contabili di riferimento;3.7 che del tutto irrilevanti, ai fini dell’accertata nullità delbilancio, erano le questioni inerenti alla corretta appostazionedell’indice di liquidità e delle somme inerenti alle garanzie ricevutedalla società;3.8 che, in relazione alla questione della correttaappostazione dei rapporti economici esistenti tra la società e la suacontrollante SRS Futuro, era corretta la qualificazione degli stessiin termini di finanziamento, con la connessa rilevata altaprobabilità di mancata restituzione, ciò che aveva inciso in modosignificativo sulla veridicità del bilancio impugnato, a dispetto delladiversa opinione del consulente di parte della società.4 . La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo: «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] È [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360, 1° CO., N. 5, C.P.C.) -VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]’ART. 295C.P.C.», deducendo che la Corte territoriale avrebbe omessol’esame del motivo di appello con cui si censurava l’omessor.g. n. 29818/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 29818/2022Numero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 17688/2026Data pubblicazione 03/06/2026esame da parte del Tribunale dell’istanza di sospensione ex art.295 cod. proc. civ. e non la semplice omessa integraletrascrizione delle conclusioni e, in ogni caso, errato nell’escluderela sussistenza di pregiudizialità logico-giuridica tra l’azione diresponsabilità dell’amministratore e l’impugnazione di bilancio, inquanto la condotta contestata alla [OSCURATO:PERSONA] nell’azione diresponsabilità riguarda l’illegittimo inserimento nella contabilitàsociale delle fatture (in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA] e della societàad essa riferibile, [OSCURATO:SOCIETA].), laddove nel presente giudizio diimpugnazione di bilancio vengono contestate le voci di bilancioconseguenti alla rettifiche apportate alle scritture contabili, inconseguenza dello “storno” di dette fatture compiuto nelpresupposto del loro illegittimo inserimento nella contabilità.Il motivo è inammissibile per una serie di concomitanti ragioni.Innanzitutto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod.proc. civ., la censura non indica specificatamente né se risultil’attuale pendenza del giudizio asseritamente pregiudicante, néquale sia il grado di eventuale pendenza posto che, nel caso diimpugnazione della sentenza asseritamente pregiudicante, lasospensione ha carattere facoltativo, ai sensi del secondo commadell’art. 337 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 12258/25).Là ove la censura invoca come parametro il n. 5) del primocomma dell’art. 360 cod. proc. civ. va rilevato che tale norma,nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore dellalegge 7 agosto 2012, n. 134, rende denunciabile in questa sededi legittimità il vizio motivazionale solo per anomaliamotivazionale, che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellar.g. n. 29818/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 29818/2022Numero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 17688/2026Data pubblicazione 03/06/2026sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanzeprocessuali ai fini dell’applicazione del sindacato sullamotivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il viziodenunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - daintendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019;id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale osecondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussionetra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018),nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernentel’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del29/10/2018).Con tali premesse la censura appare inammissibile, giacché nonallega alcuna omissione di fatti storico-naturalistici, decisivi ai finidel decidere.r.g. n. 29818/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 29818/2022Numero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 17688/2026Data pubblicazione 03/06/2026Qualora, poi, volesse ritenersi che ciò che nella sostanza nellacensura si lamenta è l’omesso esame di una domanda (l’istanzadi sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ.), il motivoavrebbe dovuto essere formulato ai sensi del n. 4) del primocomma dell’art. 360 cod. proc. civ., con i relativi oneri dispecificità quanto alla dimostrazione dell’esistenza del vizioprocessuale, come detto nella specie non assolti.In ogni caso, sulla domanda di sospensione, oggetto anche dimotivi di appello, la sentenza impugnata ha espressamentemotivato, come la stessa censura in esame ammette nella suaseconda parte, sicché alcuna omissione di pronuncia si è sulpunto realizzata.Quanto al profilo della censura in cui si lamenta la falsaapplicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., il motivo èinammissibile, perché si limita a contrapporre alla motivazionefornita dalla Corte territoriale, di sostanziale insussistenza dialcun rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, una propria ediversa conclusione che, tuttavia, non dimostra previamentel’erroneità di quella cui è pervenuto il giudice di appello, specienella parte in cui ha affermato che la causa di nullità rilevata eraautosufficiente, in quanto riferita anche ad altri elementi di nonveridicità e di scarsa intellegibilità del documento contabile,rispetto alla questione della sussistenza dei crediti appostatidall’amministratore e oggetto di parallela contestazione comeb. Secondo motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] RELATIONEM, CONTRADDITTORIETÀ,E NULLITÀ DELLA SENTENZA E [OSCURATO:PERSONA] UNr.g. n. 29818/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 29818/2022Numero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 17688/2026Data pubblicazione 03/06/2026LE PARTI (ART. 360, 1° CO., NN. 3, 4 e 5, C.P.C.)», deducendol’erroneità della sentenza impugnata laddove ha respinto laquestione dell’illegittimità del rinvio alla consulenza da partedella motivazione della sentenza di primo grado, pur dando attodelle critiche che ad essa consulenza erano state mosse in quellafase processuale e, quindi, sconfessando il principio posto a basedella reiezione del motivo di appello sul punto formulato.Il motivo è inammissibile perché, oltre ad affastellare riferimentiai numeri 3),4) e 5) del primo comma dell’art. 360 cod. proc.civ., senza avere cura nel suo prosieguo di identificare conpuntualità i diversi profili di doglianza che ciascuno dei predettiriferimenti comporta, finisce per contrapporre, ancora una volta,alla motivazione resa dal giudice di appello, in relazione allamancanza di critiche tali da inficiare la consulenza cui il giudicefaccia riferimento per motivare la decisione, una propria diversaconvinzione circa l’effettiva sussistenza di critiche inerenti allavalidità dell’elaborato, che tuttavia resta affermata, ma del tuttoindimostrata, se riguardata in relazione al prosieguo dellamotivazione della sentenza di appello (cfr. in particolare pag.19), ove tali critiche sono giudicate del tutto ininfluenti ai finidella validità e dell’utilizzabilità dell’elaborato peritale medesimo.Quanto al denunciato omesso rilievo dell’assenza di motivazionedi primo grado, determinante è la circostanza che la sentenza disecondo grado si è sostituita a quella di primo grado.c. Terzo motivo: «ERRONEA E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] CONTABILE (ART. 198 C.P.C.), [OSCURATO:PERSONA] (ART. 183, 6° CO., N. 2 C.P.C.)[OSCURATO:PERSONA]’IMPUGNAZIONE DIr.g. n. 29818/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 29818/2022Numero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 17688/2026Data pubblicazione 03/06/2026BILANCIO (ART. 2697 COD. CIV. E ARTT. 2377 E 2479 [OSCURATO:PERSONA].CIV.) - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PARTI (ART. 360,1° CO., N. 5 C.P.C.)», deducendo che la Corte territoriale, purrichiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 1°febbraio 2022, n. 3086), secondo cui il consulente puòlegittimamente acquisire la documentazione anche prescindendodall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle suedei fatti costitutivi delle domande), non ne ha fatto applicazionesulla base di una motivazione che è incorsa in palesi errori didiritto, travisamento delle domande e omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Il motivo è inammissibile perché mostra di non confrontarsicorrettamente con la ratio decidendi espressa sul punto dallasentenza impugnata, che non ha affatto travisato alcunché, maha, di contro, rilevato che le osservazioni critiche del consulentedi parte della società non erano affatto idonee a far ritenerel’invalidità dell’elaborato peritale nella parte in cui avevaevidenziato plurime appostazioni effettuate in bilancio inviolazione dei criteri di veridicità e chiarezza del medesimo. Unamotivazione con cui la censura non si confronta, da un cantoevocando acquisizioni officiose del consulente che risultanoestranee all’esplicitata ratio decidendi; mentre, con riferimento aldedotto vizio motivazionale, le ragioni di inammissibilità sonoquelle conseguenti a quanto premesso in linea generale nelprimo motivo di ricorso, rispetto al quale alcun fatto storico-naturalistico viene allegato come omesso, limitandosi la censuraa criticare l’elaborato peritale nella parte in cui è stato recepito inr.g. n. 29818/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 29818/2022Numero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 17688/2026Data pubblicazione 03/06/2026motivazione relativamente alla questione oggetto della doglianzain essa contenuta.Da ultimo, l’inammissibilità deriva anche dalla violazione dell’art.366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ., atteso che la censuranon specifica se la relativa nullità della c.t.u. sia statatempestivamente eccepita in primo grado, profilo ancorarilevabile nella presente sede di legittimità, pur in mancanza diun’impugnazione incidentale sul mancato rispetto del rito, perchéla questione della mancata acquisizione della consulenza di partenon è stata decisa, ma assorbita, per avere la corte “in viaassorbente” rilevato comunque la non incidenza della criticamossa in appello sulla valutazione del consulente tecnico diufficio.d. Quarto motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 2424, 2424-BIS, 6° CO., 2427, n.13, COD. CIV. (ART. 360, 1° CO., N. 3, C.P.C.) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ART. 360, 1° CO.,N. 5, C.P.C.) », deducendo l’erroneità della sentenza impugnatanell’applicazione della disciplina in tema di bilancio e di principicontabili, avendo la stessa travisato il motivo di appello con cui sideduceva che la sentenza di primo grado aveva fatto espressoriferimento alla nota integrativa al bilancio e, precisamente, allapretesa violazione del n. 13 dell’art. 2427 cod. civ., con ciòrendendo evidente che la questione dell’esaustività della predettanota era stata posta a base della doglianza.Il motivo è inammissibile, perché ancora una volta mostra di nonconfrontarsi correttamente con la motivazione resa dallasentenza impugnata che, ben lungi che “travisare il motivo dir.g. n. 29818/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 29818/2022Numero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 17688/2026Data pubblicazione 03/06/2026appello”, ha espressamente affermato che la questione della notaintegrativa non costituiva affatto la ragione della declaratoria dinullità del bilancio, che restava affidata al difetto di veridicitàconseguente alle errate e fuorvianti appostazioni nello statopatrimoniale e nel conto economico, come puntualmente rilevatodall’elaborato peritale del c.t.u., attenendo tale accertamento allasfera riservata al giudice del merito nell’interpretazione degli attiprocessuali. Con riferimento al vizio motivazionale, la censura èinammissibile per quanto detto a commento dei precedentimotivi di ricorso.e. Quinto motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 2423 BIS. 2423 TER. 2424 E ART. 2424-BIS N. 6C.C. E [OSCURATO:PERSONA] N. 18 OIC - [OSCURATO:PERSONA]; ART. 2423, 4° CO., COD. CIV.) -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] È [OSCURATO:PERSONA] PARTI (ART.360, 1° CO., N. 5 C.P.C.) », deducendo che la Corte territorialeavrebbe errato nel respingere il motivo di appello con cui dideduceva l’erroneità della sentenza di primo grado laddoveaveva ritenuto l’illegittimità dell’appostazione in bilancio dellavoce “Risconti attivi - note di credito da ricevere”, omettendo dirispondere alla deduzione difensiva secondo cui nel bilancio erastata inserita nello stato patrimoniale una “contropartita” allavoce “debiti”.Il motivo è inammissibile perché, ancora una volta, mostra dinon confrontarsi correttamente con la motivazione resa dallasentenza impugnata che, ben lungi che omettere, ha risposto allaquestione della “compensazione” delle voci attive e passiveinerenti alla posta in questione, espressamente affermando cher.g. n. 29818/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 29818/2022Numero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 17688/2026Data pubblicazione 03/06/2026ciò che rilevava in proposito non era la questione del risultatocontabile complessivo - come derivante dalla compensazione dicui la sentenza di appello da espressamente atto - quanto lapersistente contrarietà dell’appostazione di tali voci nel bilancioal principio di veridicità in senso assoluto, siccome noncorrispondenti a effettive entrate e uscite, come puntualmenterilevato dal c.t.u., cui la sentenza fa di nuovo correttamenterinvio, con un accertamento che appartiene all’indagine di meritoin ordine alla situazione economico-patrimoniale, non replicabilein questa sede di legittimità.f. Sesto motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]’ART. 2424, 1° CO., LETT. C), II, 4) “[OSCURATO:PERSONA]”, COD. CIV.», deducendo che la Corteterritoriale avrebbe erroneamente attribuito rilevanza allaqualificazione del rapporto in termini di finanziamento, laddove ladiversa qualificazione giuridica del rapporto finanziario non haincidenza alcuna sulla rappresentazione in bilancio.Il motivo è inammissibile per due concomitanti ragioni.Innanzitutto, il motivo di appello è stato giudicato privo dimotivazione, da intendere come estraneo al parametro dell’art.342 cod. proc. civ., e tale giudizio non è stato impugnato; sottoconcorrente profilo, ancora una volta, la censura mostra di nonconfrontarsi correttamente con la motivazione resa dallasentenza impugnata che, ben lungi che limitarsi a rilevare laqualificazione del rapporto di controllo in termini difinanziamento, aggiunge che il credito sarebbe stato bendifficilmente riscuotibile, incentrando in ciò la ratio decidendiconnessa alla non veridicità dell’appostazione contabile inerenter.g. n. 29818/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 29818/2022Numero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 17688/2026Data pubblicazione 03/06/2026a detto rapporto, piuttosto che sull’astratta qualificazionecontabile del rapporto infragruppo con la controparte.g. Settimo motivo: «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEPARTI (ART. 360, 1° CO., N. 5, C.P.C.).», deducendo che laCorte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo diappello con cui a sua volta denunciava l’omessa pronuncia daparte del Tribunale sulla domanda, formulata dalla società in viasubordinata, di assegnazione, ai sensi dell’art. 2479-ter, primocomma, cod. civ., di un termine non superiore a centottantagiorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminarela causa di invalidità.Osserva la Corte che, effettivamente, sussiste l’omessapronuncia sul motivo di appello, ma, alla luce dei principi dieconomia processuale e della ragionevole durata del processo dicui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmenteorientata del vigente art. 384 cod. proc. civ., una volta verificatala predetta omissione, questa Corte di cassazione può evitare lacassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere lacausa sempre che si tratti di questione di diritto che non richiedeulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. n. 17416/23).Alla luce dei predetti criteri, il motivo si palesa inammissibileperché, corrispondendo la concessione del termine in questione auna facoltà del giudice (art. 2479-ter: “qualora ne ravvisil’opportunità”… “può assegnare”), la censura non documentaritualmente, ai sensi del combinato degli artt. 366, primocomma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., qualisiano state le allegazioni difensive sul punto inerenti allecircostanze di opportunità che avrebbero consigliato lar.g. n. 29818/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 29818/2022Numero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 17688/2026Data pubblicazione 03/06/2026concessione del termine, dovendo considerarsi che tale termineha, in ogni caso, una funzione deflattiva di carattere processuale(consentire la sanatoria del vizio e la cessazione della materia delcontendere anziché istruire il processo e deciderlo), rispetto allaquale deve essere dedotto il concreto pregiudizio chedall’omissione del giudice (anche implicita, come nella specieaccaduto) alla parte sia derivato, rammentandosi da ultimo che –ragionando di sanabilità della nullità societaria – è ben possibileche la riedizione del bilancio sia effettuata spontaneamente dallasocietà anche in via stragiudiziale, con effetti esattamenteequipollenti a quelli invocati nel motivo in esame.Da ultimo, va rilevato che ciò che la parte può denunciare, nelcaso in cui il giudice non provveda a concedere il termine, è lacarenza di motivazione, ossia la mancata illustrazione delleragioni per le quali il giudicante ha reputato non opportunoaccogliere la relativa istanza, specificando in particolare, a fini dispecificità della censura, perché dalla motivazione non sianoevincibili ragioni di non opportunità dell’assegnazione deltermine; nella specie, il motivo di appello è, invece, formulatonei termini della mera omissione di pronuncia, alla stessastregua dell’inadempienza all’obbligo di provvedere su domandae, in tali termini, è infondato.2. Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato.3. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguonola soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ar.g. n. 29818/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 29818/2022Numero sezionale 2433/2026Numero di raccolta generale 17688/2026Data pubblicazione 03/06/2026norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presentefase di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento e agli accessori di legge;dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 29818/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]