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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 18594/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 della Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoriasopravvenuta;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazionedell’art. 131-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede,poiché a fronte di una corretta motivazione, con cui i giudici di appello hanno fatto esattaapplicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 2 dellaimpugnata sentenza, ove si è evidenziata, quale ragione ostativa all’operatività della causadi non punibilità della particolare tenuità del fatto, la mancata cessazione della permanenza),si sono reiterate doglianze che, essendo volte a contestare la valutazione in ordineall’elemento della permanenza come effettuata dai giudici di merito, richiedendo così unnuovo accertamento fattuale, fuoriescono dal perimetro del sindacato rimesso a questaCorte;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di legge in riferimentoall’art. 20-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale hacongruamente motivato l’insussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione di unasanzione sostitutiva delle pene detentive brevi, evidenziando l’irritualità della richiesta, tenutoconto della mancanza di un’apposita procura speciale da parte del difensore -circostanzanon contestata con l’odierna impugnazione-, nonché formulando un giudizio prognosticonegativo in relazione all’efficacia rieducativa di tale beneficio nei confronti del prevenuto (cfr.Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 – 01; Sez. 3, n. 97082 del16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.276716);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;considerato che le memorie sopravvenute non sono utili a modificare l’esito decisorio.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoriasopravvenuta;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazionedell’art. 131-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede,poiché a fronte di una corretta motivazione, con cui i giudici di appello hanno fatto esattaapplicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 2 dellaimpugnata sentenza, ove si è evidenziata, quale ragione ostativa all’operatività della causadi non punibilità della particolare tenuità del fatto, la mancata cessazione della permanenza),si sono reiterate doglianze che, essendo volte a contestare la valutazione in ordineall’elemento della permanenza come effettuata dai giudici di merito, richiedendo così unnuovo accertamento fattuale, fuoriescono dal perimetro del sindacato rimesso a questaCorte;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di legge in riferimentoall’art. 20-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale hacongruamente motivato l’insussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione di unasanzione sostitutiva delle pene detentive brevi, evidenziando l’irritualità della richiesta, tenutoconto della mancanza di un’apposita procura speciale da parte del difensore -circostanzanon contestata con l’odierna impugnazione-, nonché formulando un giudizio prognosticonegativo in relazione all’efficacia rieducativa di tale beneficio nei confronti del prevenuto (cfr.Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 – 01; Sez. 3, n. 97082 del16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.276716);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;considerato che le memorie sopravvenute non sono utili a modificare l’esito decisorio. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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