CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35441/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Bari dell'8-[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento dell'8-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bari ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - indagato per i delitti di cui agli artt. 74 DPR 309 del 1990, 629 cod. pen. e 4 I. 895 del 1967, aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. - contro l'ordinanza del GIP resa in data 2.8.2021 che aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare ex art. 297 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990 o, in subordine, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presidiati dal "braccialetto elettronico"; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 297 comma 3 e 303 lett. a) n. 3 cod. proc. pen.; contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione rispetto agli atti del procedimento: richiama il contenuto dell'atto di appello con cui la difesa aveva documentato che il [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto a misura carceraria dal 26 aprile 2021 per il reato di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990 in quanto indiziato di appartenere al sodalizio criminale denominato "clan Strisciuglio" alla luce di un quadro indiziario disegnato dalle dichiarazioni dei collaboratori acquisite negli anni precedenti; aveva segnalato che tali elementi avevano fondato altra e precedente misura custodiale carceraria in esecuzione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed adottata nell'ambito di altro procedimento (c.d. operazione "Coraggio") per il reato di cui all'art. 416bis cod. pen. definito con sentenza del 27.3.2019 e concernente la appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al clan "Strisciuglio" dal luglio del 2014; aveva rilevato che le due ordinanze denunziavano la assoluta sovrapponibilità delle condotte, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, sussistendo perciò una indubbia connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c) cod. proc. pen.; aveva segnalato, ancora, come la seconda ordinanza riguardasse fatti commessi in data antecedente rispetto al momento della adozione del primo provvedimento cautelare (24.2.2017) e desumibili dagli atti già alla data di ammissione del giudizio abbreviato per la prima vicenda sicché il periodo di carcerazione presofferto in forza della ordinanza precedente doveva essere computato ai fini della decorrenza dei termini di fase per la seconda ordinanza; aveva sottolineato che si trattava di fasi omogenee e richiamato, in ogni caso, le SS.UU. 23166 del 2020; aveva osservato che in tal modo con la seconda ordinanza (operazione c.d. "Vortice") si era finito per dare una diversa veste giuridica al medesimo fatto associativo ed alle medesime fonti di prova; aveva rilevato, ancora, che nessun elemento nuovo era intervenuto a conforto della seconda ordinanza essendo stato il [OSCURATO:PERSONA] detenuto per quasi cinque anni e risalendo il fatto estorsivo al 2015, antecedente alla prima ordinanza; tanto premesso, aveva richiamato sinteticamente, le argomentazioni del Tribunale del Riesame di cui aveva evidenziato la contraddittorietà e manifesta illogicità oltre che il macroscopico travisamento del dato documentale; aveva riportato i capi di incolpazione provvisoria dei due procedimenti insistendo sul fatto che la seconda ordinanza si fondava sulle analoghe dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tanto premesso, ribadisce che tutte le dichiarazioni valorizzate nella seconda ordinanza si riferiscono a fatti commessi in epoca antecedente la adozione del primo provvedimento risultando irrilevanti non solo l'epoca delle dichiarazioni ma anche la data delle informative rispetto al loro contenuto che aveva formato oggetto del provvedimento sfociato nel giudizio abbreviato e, perciò, conosciuti o conoscibili già in epoca antecedente la prima custodia cautelare; richiama, ancora, le considerazioni del Tribunale in ordine alla permanenza del delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990 anche nel periodo di detenzione del [OSCURATO:PERSONA] e segnala l'erroneità e la illogicità di tale argomentazione; né, osserva ancora, può avere rilievo il rinvenimento dell'apparecchio telefonico che non ha alcuna attinenza con le condotte di detenzione o commercializzazione di sostanze stupefacenti non essendo stato in alcun modo dimostrato il suo utilizzo strumentale a tale finalità; segnala che il Tribunale, facendo leva sul rinvenimento dell'apparecchio telefonico, ha respinto anche la richiesta subordinata di sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari e che il [OSCURATO:PERSONA], al momento della applicazione della misura in atto, aveva appena finito di scontare la pena di cinque anni inflittagli nel procedimento "Coraggio"; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: richiama i principi affermati dalla giurisprudenza quanto ai presupposti per la deducibilità della "retrodatazione" del termine di custodia cautelare con il ricorso per riesame e segnala che la sussistenza di una situazione indiziaria già idonea al momento della adozione del primo provvedimento non va confusa con la semplice conoscenza o conoscibilità di fatti ma riferita a specifiche ipotesi di reato; rileva, perciò, che il Tribunale ha correttamente applicato le linee direttrici dettate dalla S.C. segnalando che il reato associativo è stato contestato sino alla attualità e, perciò, con riguardo ad un momento anche successivo alla adozione della prima misura cautelare; richiama il quadro sinottico contenuto nel provvedimento impugnato e sottolinea come non sia stata acquisita la prova della unitarietà dell'intento criminoso iniziale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Con ordinanza del 7.4.2021 il [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto dalla misura della custodia cautelare in carcere in quanto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990 contestato a partire dal 2015 "e sino alla attualità" nonché per il delitto di estorsione aggravata in concorso commesso in data 4.11.2015 con l'uso del metodo mafioso e con finalità agevolativa del sodalizio denominato "clan Strisciuglio". Il GIP aveva ricostruito la "storia" del clan Strisciuglio di cui le indagini in corso avevano consentito di appurare la permanente ed attuale operatività anche nel campo dello spaccio di stupefacenti attraverso l'attività di un parallelo sodalizio in parte coincidente, sotto il profilo soggettivo, con quello di stampo mafioso. Dopo aver riportato gli elementi indiziari acquisiti a carico dell'odierno ricorrente, il Tribunale, investito dell'appello avverso la richiesta di declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare avanzata dalla difesa ex art. 297 cod. proc. pen., ha sottolineato la difformità delle imputazioni elevate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento "Coraggio" rispetto a quelle del procedimento in esame (cfr., il quadro "sinottico" riportato a pagg. 13-15) segnalando come non vi fossero elementi per ritenere sussistente la connessione qualificata di cui all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen. e che, in ogni caso, gli elementi fondanti la seconda ordinanza fossero già disponibili al momento in cui era stata emessa la prima ordinanza ovvero alla data di ammissione dell'abbreviato. Ha infatti spiegato come molte delle dichiarazioni valorizzate ai fini della adozione dell'ordinanza che ci occupa fossero state acquisite in data successiva (cfr., pagg. 15-16) e, per altro verso, che il reato associativo è stato (pur provvisoriamente) contestato "fino alla attualità con permanenza, quindi in riferimento ad epoca successiva alla esecuzione della precedente ordinanza custodiale" (cfr., ivi, pag. 16). Il Tribunale, in particolare, ha escluso che lo stato detentivo cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto in forza della prima ordinanza fosse tale da aver determinato la automatica cessazione della attività delittuosa del ricorrente segnalando come in data 21.5.2020 fosse stato rinvenuto nella sua disponibilità un "microtelefono cellulare, completo di accessori e scheda telefonica, occultato nelle parti intime" (cfr., pagg. 16-17), a dimostrazione della persistente condotta delittuosa oggetto della contestazione. 2. E' noto che l'art. 297 comma 3 cod proc. pen., concernente le contestazioni c.d. "a catena", ha codificato la regula iurís, frutto della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del codice previgente, con la quale era stata individuata una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare, all'evidente fine di evitare il fenomeno della dilatazione dei tempi della "carcerazione provvisoria" mediante l'emissione, in momenti diversi, nei confronti della stessa persona, di più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi ma connessi tra loro. Nel testo originario l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., stabiliva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratío delicti o di aberratío ictus pluríoffensíva.Nella versione successiva, introdotta nel 1995 con la legge 332, l'operatività del meccanismo di retrodatazione è stata riservata esclusivamente ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (concorso formale e continuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati connessi per eseguire gli altri (connessione teleologia); si è, poi, introdotta una regola generale di retrodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura.., i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave") non operante in questi termini laddove la seconda ordinanza cautelare fosse emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma"). L'ambito operativo della disposizione si è ampliato in conseguenza e effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza" ed inoltre ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, che ha dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297, comma 3, nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. In definitiva, la disposizione in esame, secondo uno schema ricostruttivo che risulta puntualmente e chiaramente delineato da Cass. Pen., 3, 29.1.2016 n. 10.788, Rao, tratteggia tre diverse ipotesi di "retrodatazione" caratterizzate, peraltro, dal presupposto comune consistente nel fatto che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi antecedentemente alla data emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore. La prima ipotesi è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti - reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologia (casi di connessione qualificata) e, per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo, non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In questo caso trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297 comma 3, cod. proc. pen., secondo cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera automaticamente e, dunque - come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure" (cfr., Cass. SS.UU., 19.12.2006, Librato); detto automatismo risponde, infatti, all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89) ed opera solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale. La seconda ipotesi, si è detto, rappresenta una variante della prima e riposa comunque sull'accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle distinte ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo; essa presuppone, inoltre, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti essendo peraltro irrilevante il fatto che essi siano frutto della "gemmazione" da un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In tal caso risulta applicabile la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. peri., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. La terza ipotesi è, infine, quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione "non qualificata"; si tratta, infatti, della ipotesi frutto dell'intervento manipolativo della Corte Costituzionale con la sentenza n. 408 del 2005 per effetto del quale la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare si applica "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze"; in tal caso il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare, non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare; con l'ulteriore precisazione secondo cui tale regola opera solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, occorre verificare che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza e che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (cfr., SS.UU. "Librato"; Cass. Pen., 1, 27.5.2008 n. 22.681, Caniello). 3. Tanto premesso, e tornando al caso di specie, va in primo luogo precisato che il profilo della gravità indiziaria riferito - anche - alla persistente condotta delittuosa del [OSCURATO:PERSONA], non può certamente essere oggetto di una rivalutazione in questa sede. In ogni caso, è sufficiente rilevare che gli elementi puntualmente valorizzati dai giudici della cautela consentono di ribadire il principio per cui ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (cfr., Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235910 - 01; conf., Sez. 1, Sentenza n. 27785 del 12/06/2008, Russo, Rv. 240873 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 20882 del 21/04/2010, Giugliano, Rv. 247576 - 01). Ancora recentemente, questa stessa Sezione ha nuovamente affermato che in tema di "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 16595 del 06/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279222 - 01; con?., Sez. 6 - , Sentenza n. 52015 del 17/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274511 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 15821 del 03/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259771 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237 - 01). Nel caso in esame, come accennato, la contestazione provvisoria, corroborata sul piano indiziario dagli elementi ben evidenziati nel provvedimento impugnato (ed in parte sopravvenuti rispetto alla prima ordinanza), riguarda invece fatti e condotte successive. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament