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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 32329/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, considerata la già ritenuta continuazione tra il reato di lesioni e quello di interruzione di pubblico servizio e ritenuto più grave quest'ultimo, ridetermina la pena inflitta agli imputati in 11 mesi di reclusione); esaminati i motivi dei ricorsi, aventi identico contenuto, relativi al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della tenuità del fatto.

OSSERVA Il primo motivo è affetto da genericità, non indicando i ricorrenti le ragioni per le quali doveva essere riconosciuto il beneficio.

Il secondo motivo è precluso dalla intangibilità del giudicato.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, considerata la già ritenuta continuazione tra il reato di lesioni e quello di interruzione di pubblico servizio e ritenuto più grave quest'ultimo, ridetermina la pena inflitta agli imputati in 11 mesi di reclusione); esaminati i motivi dei ricorsi, aventi identico contenuto, relativi al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della tenuità del fatto. OSSERVA Il primo motivo è affetto da genericità, non indicando i ricorrenti le ragioni per le quali doveva essere riconosciuto il beneficio. Il secondo motivo è precluso dalla intangibilità del giudicato. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 32329/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris